Cassation court dismisses appeal due to lack of necessary third-party participation in debt seizure proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Second Instance Court's decision regarding a debt seizure against a bank. The appellant argued for the validity of the seizure, but the lower court had previously ruled in his favor before being overturned on procedural grounds. The Supreme Court annulled the final judgment because the seized bank, a necessary co-litigant, never participated in the proceedings, violating the principle of adversarial proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 383, comma 3, cod. proc. civ.; In debt seizure proceedings, the absence of the seized third party from the trial renders the proceedings null and void due to lack of necessary co-litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15327/2022R.G. proposto da FELICE FRANCI, rappresentato e difes o dall ’ avv. Settimio Chelli , con domicilio digital e all’indirizzo di posta elettronica certificata settimiochelli@pec.ordineavvocatigrosseto.com -ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digital e all’indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it -controricorrente - e contro PROVINCIA DI GROSSETO, rappresentata e difesa dall ’a vv .
Stefania Sorrenti, con domicilio digital e all’indirizzo di posta elettronica certificata stefaniasorrenti@pec.ordineavvocati grosseto.com -controricorrente - avverso la sentenza n. 718 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/4/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22/1/2024 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI; RILEVATO CHE : −Felice Franci, ricevuta dall’agente della riscossione Equitalia Gerit S.p.A. (oggi, Agenzia delle Entrate-Riscossione) la notifica di un pignoramento di crediti presso terzi –e, segnatamente, presso la Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano– proponeva opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, affermando la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento, recante crediti della Provincia di Grosseto (ente impositore);
−i l processo di merito – nel corso del quale si svolgeva anche un giudizio di querela di falso (riguardante la cartolina di notifica della cartella) –si concludeva, in primo grado, con la sentenza n. 187 del 15/03/2019, con cui il Tribunale di Grosseto accoglieva l’opposizione, dichiarava la nullità del pignoramento, condannava l’agente della riscossione a restituire le somme già versate all’ente impositore e dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Grosseto (chiamata in causa da Equitalia Gerit); −l a predetta decisione era fatta oggetto di impugnazione da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione;
−l a Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 718 del 14/04/2022, in riforma della pronuncia di primo grado, respingeva l’opposizione e condannava Felice Franci alle spese del giudizio; −a vverso tale decisione Felice Franci proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; −resistevano con controricorso la Provincia di Grosseto e Agenzia delle Entrate-Riscossione; −il ricorrente depositava memori a ;−all’esito della camera di consiglio del 22 / 1 /202 4 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE : −è superfluo illustrare i motivi d’impugnazione, in quanto i gradi di merito della presente controversia risultano inficiat i da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio; −i nfatti, il contraddittorio non risulta integro ab origine, perché il terzo pignorato, Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano, non ha mai preso parte al processo, mentre «In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato» (così, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01, la quale ha esteso il principio, già pacifico da tempo immemorabile quanto al debitore diretto, anche al terzo debitor debitoris; al menzionato principio di diritto risultano successivamente conformi numerosi precedenti:
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021, Cass., Sez. 6-3; Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189-01;con specifico riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo ai sensi dell’art. 72-bisd.P.R. n. 602 del 1973, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106-01; con riguardo al giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022, Rv. 666112- 01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9000 del 21/03/2022;
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36318 del 28/12/2023). −i l principio, poi, trova ulteriore conferma nel provvedimento del Presidente Aggiunto di questa Corte che, in data 28-29/11/2023, ha –con ampia ed articolata motivazione – rigettato un’istanza di parte di assegnazione della questione alle Sezioni Unite, fondata sulla pretesa sussistenza di un contrasto, osservando che l’esposto orientamento, dopo la statuizione di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01, è stato «applicato, in maniera ferma e costante, dalla successiva giurisprudenza della Corte, assumendo i connotati dell'indirizzo consolidato»;
−l a non integrità del contraddittorio derivante dalla pretermissione del terzo pignorato comporta la cassazione della sentenza impugnata (che aveva già sostituito la pronuncia di primo grado), con rinvio, ex artt. 383, comma 3, e 354, cod. proc. civ., al Tribunale di Grosseto (in persona di diverso giudice); −si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità, in considerazione di quello che sarà l’esito finale della lite, a contraddittorio reintegrato; p.q. m. la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Grosseto, in per- sona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così dec