Italian Court corrects a prior ruling's material error regarding the pluralization of opposing parties in cost allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a correction of a 2020 ruling that incorrectly used the singular term 'controricorrente' instead of the plural 'controricorrenti'. The error arose because the original judgment involved four parties, yet the text failed to acknowledge two distinct opposing parties. Consequently, the Court mandated specific textual amendments to accurately reflect the liability distribution among the correct parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The Court of Cassation may, upon its own initiative, correct material errors in its own judgments that affect the clarity of the decision or the rights of the parties, even if the error was not raised by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorson. 27162/22 proposto da -) G FG di Pollastrelli Giuseppe C . s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Alessandro Vallesi ; -ricorrente - contro -) ACE European Group Ltd., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dall'avvocatoMassimo Laurenti; -controricorrente - nonché -) ITAS - Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni;
OTS s.p.a., Abati Asfalti s.r.l. inLiquidazione; -intimati - per la correzione d’ufficio dell’ordinanza della Corte di cassazione 21.9.2022 n. 27553; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza 26.11.2020 n. 26924 questa Corte dichiarò inammissibile il ricorso proposto dalla società GFG s.r.l. nei confronti della mutua assicuratrice ITAS; della società Abati Asfalti s.r.l. in liquidazione, e della società Chubb European Group S.E. (che in seguito muterà ragione sociale in ACE European Oggetto: correzione di errore materiale Group Ltd., e come tale sarà d’ora innanzi indicata); la medesima ordinanza condannò la ricorrente “a rifondere alla controricorrente le spese processuali”.
2. Di tale ordinanza la ACE chiese la correzione ai sensi dell’art. 391-bisc.p.c., deducendo che per mero errore la parte soccombente era stata condannata a rifondere le spese di lite “ alla controricorrente ”, invece che “ alle parti controricorrenti”, le quali erano due.
3. Con ordinanza 21.9.2022 n. 27553 questa Corte dichiarò inammissibile il suddetto ricorso, in quanto non notificato alle controparti. Successivamente il consigliere coordinatore della Sesta Sezione civile di questa Corte, con provvedimento del 23.11.2022, richiese d’ufficio la correzione dell’errore materiale, e dispose procedersi ad una nuova iscrizione a ruolo perla trattazione del procedimento di correzione.
4. La difesa della ACE ha depositato istanza (datata 28.6.2023) di sollecito della correzione richiesta col ricorso iscritto al n. di ruolo 15635/21, e successivamente ha depositato memoriain data 31.10.2023. Le altre parti sono rimaste intimate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Reputa doveroso il Collegio premettere che il ricorso per correzione di errore materiale proposto dalla ACE (olim, Chubb) nel 2021 ed iscritto al n. di ruolo 15635/21, per il quale è stata depositata istanza di sollecito, è stato come già detto dichiarato inammissibile con ordinanza 27553/22. Nella presente sede pertanto quel che forma oggetto di decisione non è il suddetto ricorso, ma la richiesta di correzione d’ufficio, formulata dal consigliere coordinatore della Sesta Sezione Civile in data 23.11.2022.
2. Tale richiesta di correzione d’ufficio è fondata e va accolta. Nel giudizio concluso dall’ordinanza corrigenda (Cass. 26924/20) vi erano quattro parti: oltre la società ricorrente, due parti controricorrenti ed una quarta parte rimasta intimata. L’ordinanza suddetta dichiarò inammissibile il ricorso “ con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado alla controricorrente”.E’ dunque evidente l’errore materiale in cui incorse la suddetta ordinanza, consistito nel non avere consideratoche le parti vittoriose e costituite erano due, e non una.
3. L’ordinanza 26924/20 di questa Corte deve pertanto esserecorretta come segue: (A) alla pagina 4, quarto capoverso, in luogo delle parole: “alla controricorrente” si leggano le parole: “alle controricorrenti OTS s.p.a. e ACEEuropean Group Ltd.” (B) alla pagina 4, penultimo capoverso, in luogo delle parole: “condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi €3500, oltre a € 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonché agli accessori di legge” si leggano le parole: “condannando la ricorrente a rifondere alle controricorrenti OTS s.p.a. e ACE European Group Ltd. le spese processuali, liquidate in complessivi €3500 per ciascuna, oltre a € 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonché agli accessori di legge”.
4. Non è luogo a provvedere sulle spese di questo procedimento, avente natura amministrativa e non giurisdizionale (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., sez. un., ord., 28/02/2017, n. 5061). P.q.m. (-) dispone che l’ordinanza di questa Corte 26.11.2020 n. 26924, pronunciata sul ricorso n. 3149/19, sia corretta come in motivazione; (-) manda alla Cancelleria di annotare sull’originale del provvedimento corretto la presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera d