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Ordinanza Interlocutoria — n. 2729/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural defect due to missing notification date of appeal inadmissibility order.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2729/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the notification date of the lower court's order declaring the appeal inadmissible. While the appellant submitted the first-instance judgment and the order of inadmissibility, the specific date of communication or notification was absent from the submitted documents. Consequently, the Court ordered the acquisition of the appellate file to verify whether the appeal was filed within the strict sixty-day limit required by law.

Regesto Legislator

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Art. 348 bis, 348 ter, 369 cod. proc. civ.; The cassation appeal against a first-instance judgment following an inadmissibility order is procedurally subject to a dual deposit requirement, including the notification date of the inadmissibility order, to verify compliance with the sixty-day filing deadline.

Parole chiave

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cassation appeal procedural defect notification date inadmissibility order sixty day limit dual deposit requirement appellate file diritto della navigazione aerea

Disposizioni normative citate

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Art. 348 bis cod. proc. civ.
occorre, innanzitutto, accertare la procedibilità del ricorso, posto che in caso di declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis cod.proc.civ., il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - decorrente, a norma del successivo art.
Art. 348 ter cod. proc. civ.
occorre, innanzitutto, accertare la procedibilità del ricorso, posto che in caso di declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis cod.proc.civ., il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - decorrente, a norma del successivo art.
Art. 325 cod. proc. civ.
Art. 327 cod. proc. civ.
Art. 369 cod. proc. civ.
art. 348 - bis cod.proc.civ
occorre, innanzitutto, accertare la procedibilità del ricorso, posto che in caso di declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis cod.proc.civ., il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - decorrente, a norma del successivo art.
art. 81 cod.proc.civ
4, cod.proc.civ., per violazione dell’art. 81 cod.proc.civ.
art. 185 cod.pen
in relazione al danno da ritardo nella riconsegna del bagaglio; l’errore del giudice a quo consisterebbe nell’aver liquidato un danno non patrimoniale in assenza dei presupposti di cui all’art. 185 cod.pen., in assenza di prova della sua esistenza e dei presupposti per avvalersi dell’art.
art. 1226 cod.civ
185 cod.pen., in assenza di prova della sua esistenza e dei presupposti per avvalersi dell’art. 1226 cod.civ.;
art. 132 cod.proc.civ
con l’ultimo motivo la ricorrente denuncia la mancanza di motivazione, ex art. 132 cod.proc.civ., sia in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale sia in relazione all’esistenza ed alla quantificazione del danno da ritardata consegna del bagaglio;

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 25513 del 13/12/2016
Sezioni Unite n. 1850 del 15 maggio 2018
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6759/2021 R.G. proposto da: AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES, in persona del rappresentante legale in Italia, ANDREY DOBRYAKOV, in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 3, presso lo studio dell’avvocato TATIANA DELLA MARRA (DLLTTN65L52A326W) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGNELLO MARIA GIUSEPPINA, , rappresentata e difesa dall'avvocato EMANUELE MICELI (MCLMNL69C26E674S), pec: emanuele.miceli@avvocatipatti.it; -controricorrente- avverso la sentenza del Giudice di Pace di Naso n. 136/2017 depositata il 20/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato in fatto che Maria Giuseppina Agnello conveniva Aeroflot Russian Airlines dinanzi al Giudice di Pace di Naso per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni dalla stessa patiti per la mancata consegna del bagaglio all’arrivo all’aeroporto di San Pietroburgo e per la mancata assistenza da parte del personale dipendente; il Giudice di Pace, con la sentenza n. 136/2017, dichiarava la responsabilità di Aeroflot Russian Airlines e la condannava al risarcimento del danno quantificato in euro 600,00; il Tribunale di Patti, investito del gravame, con ordinanza del 26 ottobre 2020 dichiarava l’appello inammissibile ex art. 348 - bis cod.proc.civ.; stante l’inammissibilità dell’atto di appello, Aeroflot Russian Airlines ricorre per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace di Naso n. 136/2017, formulando quattro motivi; resiste con controricorso Maria Giuseppina Agnello; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.

Considerato in diritto che 1) con il primo motivo è lamentata la nullità della sentenza, ex art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., per violazione dell’art. 81 cod.proc.civ. in relazione all’art. VII della Convenzione di Guadalajara del 18 settembre 1961, giacché lo smarrimento del bagaglio era avvenuto in occasione di un volo operato dalla compagnia aerea Rossija, la cui chiamata in giudizio era stata negata dal Giudice di Pace che aveva ritenuto sussistente una responsabilità solidale tra vettori aerei contrattuale ed operativi, attribuendole la qualità di vettore contrattuale, sebbene ciò non risultasse dai biglietti prodotti dalla passeggera;

2) con il secondo motivo è denunciata la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., in relazione all’art. 22 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 nel testo modificato dal protocollo dell’Aja del 28 settembre 1955; il Giudice di Pace avrebbe confuso la Convenzione di Varsavia con la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, entrata in vigore il 4 novembre 2003 e non ratificata all’epoca dei fatti dalla Federazione russa ed avrebbe, per l’effetto, violato l’art. 22 della Convenzione di Varsavia, l’unica applicabile, che limitava ad euro 384,00 il risarcimento del danno per smarrimento del bagaglio;

3) con il terzo motivo la compagnia ricorrente, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2059, 1226 cc. in relazione al danno da ritardo nella riconsegna del bagaglio; l’errore del giudice a quo consisterebbe nell’aver liquidato un danno non patrimoniale in assenza dei presupposti di cui all’art. 185 cod.pen., in assenza di prova della sua esistenza e dei presupposti per avvalersi dell’art. 1226 cod.civ.;

4) con l’ultimo motivo la ricorrente denuncia la mancanza di motivazione, ex art. 132 cod.proc.civ., sia in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale sia in relazione all’esistenza ed alla quantificazione del danno da ritardata consegna del bagaglio;

5) occorre, innanzitutto, accertare la procedibilità del ricorso, posto che in caso di declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis cod.proc.civ., il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - decorrente, a norma del successivo art. 348 ter cod.proc.civ., dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame - si identifica in quello "breve" di cui all'art. 325, comma 2, cod.proc.civ.; ciò posto, il termine per impugnare in cassazione l'ordinanza con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza nel merito, ai sensi del predetto art. 348 bis cod.proc.civ., decorre, a mente dell'art. 348 ter cod.proc.civ., dalla comunicazione o dalla notificazione, se precedente, dell'anzidetta ordinanza, dovendosi escludere l'applicazione dell'art. 327 cod.proc.civ., operante solo nel caso in cui la comunicazione ovvero la notificazione siano mancate; tanto premesso, si rileva che, nel caso di specie, parte ricorrente ha provveduto al deposito sia della sentenza di primo grado sia dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, entrambe in copia conforme all’originale; manca, tuttavia, quanto a quest’ultima l’indicazione della data di avvenuta comunicazione; trova, pertanto, applicazione, quanto stabilito da questa Corte, a Sezioni Unite, nella decisione n. 25513 del 13/12/2016 ed in quella n. 1850 del 15 maggio 2018, secondo cui il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348 ter , comma 3, cod.proc.civ., avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell'art. 348 bis cod.proc.civ., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all'art. 369, comma 2, cod.proc.civ., ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta che, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che la Corte, nell'esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell'una e dell'altra, entro il termine c.d. lungo di cui all'art. 327 cod.proc.civ.;

6) considerato che, ai fini del suddetto controllo, va pertanto disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del grado di appello avanti al Tribunale di Patti; PQM La Corte manda alla Cancelleria per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del grado di appello avanti al Tribunale di Patti, e rinvia la causa a