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Ordinanza — n. 2705/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to summarize procedural objection and factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2705/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant failed to summarize the content of their procedural objection regarding the appeal's filing deadline, violating a specific statutory requirement. Furthermore, the court rejected arguments attempting to re-evaluate facts or criticize the lower court's reasoning, as these fall outside the scope of a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 366, 1° co. n. 6 c.p.c.; Art. 347-348 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the appellant fails to summarize the content of the procedural objection or if the grievances concern matters of fact or merit rather than legal questions.

Parole chiave

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inadmissible appeal summary requirement cassation procedure factual review procedural objection pregiudizio dimostrabile promessa di donazione divieto di accettare regali

Disposizioni normative citate

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Art. 366, 1° co. n. 6 c.p.c.
Nel motivo non è peraltro dato rinvenire alcun riassunto del contenuto della eccezione de qua,risultando il medesimo formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co.
Art. 347-348 c.p.c.
articolo 2901 c.c
Rilevatoche: 191 0 /20 2 1 La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 24 luglio 2020 , accoglieva l’appello interpostoda Maria Franca Pinotti e dal figlio Alessandro Mattii avverso la sentenza del 24 agosto 2016 del Tribunale di Fermo, di accoglimento della domanda ex articolo 2901 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 3, 18 aprile 2019 n. 10815
Cass. sez. 1, ord. 14 agosto 2020 n. 17182
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Testo completo

CARINI Consigliere ORDINANZA sul ricorso n.1910/2021 R.G. proposto da: Mattii Stefano, rappresentato e difeso quale avvocato da sé medesimo; -ricorrente - contro Eredi di Pinotti Maria Franca; -intimati - nonchè contro Mattii Alessandro in proprio e quale erede di Pinotti Maria Franca, rappresentato e difeso dall’avvocato Cimino Mauro; -controricorrente – avverso la sentenza n. 802/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 24 luglio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI:

Rilevatoche: 191 0 /20 2 1 La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 24 luglio 2020 , accoglieva l’appello interpostoda Maria Franca Pinotti e dal figlio Alessandro Mattii avverso la sentenza del 24 agosto 2016 del Tribunale di Fermo, di accoglimento della domanda ex articolo 2901 c.c. proposta da Stefano Matt i i , Marcello Matt i i e Sergio Mattii in relazione ad una donazione effettuata il 25 settembre 2006 dalla madre al figlio. In particolare,la Corte d'appello riteneva mancante la prova dell’eventus damni per non avere Stefano Mattii, Marcello Mattii e Sergio Mattii dimostrato il quantumdella loro pretesa creditoria e quindi la maggiore difficoltà a soddisfarsi in conseguenza di tale donazione.

Ravvisava altresì non provata la scientia damni. Stefano Mattii ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a sei motivi illustrati damemoria. Resiste con controricorso Alessandro Mattii, in proprio e quale erede della defunta Maria Franca Pinotti. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Considerato che: 1.1Dei sei motivi risulta logicamente prioritaria la disamina del quinto, rubricato come segue:“Nullità del procedimento: l'appello era improcedibile”.Il ricorrente lamenta che l’eccezione di improcedibilità d e ll'appello “ per mancanza di prova”del relativo deposito “ nei termini ex art t. 347 - 348 c.p.c.” asseritamente proposta nella comparsa d'appello, e precisamente nelle pagine 2-5, non è stata invero vagliat a d alla c orte territoriale , pur trattandosi di eccezionerilevabile anche d'ufficio, perché “ le norme che la configurano curano un interesse pubblico”. 1.2 Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente fonda la propria censura sulla deduzione che “L’eccezione di improcedibilità de qua era stata svolta in C omparsa di C ostituzione in A ppello dello scrivente da pag.2 a pag.5”. Nel motivo non è peraltro dato rinvenire alcun riassunto del contenuto della eccezione de qua,risultando il medesimo formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. Né può sottacersi che il giudice d'appello ha fondatola sua decisione su una ra t io decidendi invero del tutto non considerata dal ricorrente (vedasi a pag.5 della sentenza), a tale stregua il motivo risultando inammissibile anche sotto tale ulteriore profilo(cfr., p. es ., Cass . sez. 3, 18 aprile 2019 n. 10815 e Cass. sez. 1, ord. 14 agosto 2020 n.17182). 2.Con il 1° e il 2° motivo (articolati alle pagine 6 - 15 del ricorso ) il ricorrente si duole dell'omesso esame di determinati fatti asseritamente decisivi per la decisione.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. Essi contemplanoinvero censure proprie di un gravame, essendo palesemente volti a prospettare unterzo grado di merito e non già questioni di legittimità , a tale stregua in violazione della struttura e della funzione del ricorso per cassazione.3. Con il terzo motivo ( articolato a lle pagine 15 - 18 del ricorso ) il ricorrente lamenta“carenza di motivazione della statuita non consapevolezza di Pinotti di arrecar pregiudizio con la sua donazione”. Il motivo è inammissibile.

Esso contempla censure meramente fattuali, volte a contestare il passo motivazionale in ordine alla consapevolezza o meno della donante Pinotti , presupponenti accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità. 4.Il quarto motivo contempla tre profili di doglianz a ( esplicati alle pagine 18 - 26 del ricorso)che si sostanziano invero in una ricostruzione probatoria differente e alternativa a quellaasseritamente inadeguata compiuta dal giudice di merito , dal medesimo motivata con motivazione scarna ma comunque in termini deponenti per un livello motivazionale sicuramente non inferiore a l minimo costituzionale.

Trattasi anche nel caso di censure ictu oculi propri e di un gravame , inammissibilmente volte a prospettare una inammissibile rivalutazione del merito, in violazione della struttura e della funzione del ricorso per cassazione.

5. Con il sesto motivo il ricorrente non si discosta dalla conformazione inammissibilmente fattuale di quelli sin qui esaminati,con unic a eccezione del quinto motivo che,come si è visto, patisce inammissibilità per altr e ragion i . Invero, con quest'ultimo motivo ( articolato alle pagine 30 - 32 del ricorso ) il ricorrente denunziaviolazione del principio del devolut um quant um appellat um , limitandosi peraltro a formulare doglianze invero sostanziantesi in mera critica della motivazione dell’impugnata sentenza, all’operata ricostruzione della vicenda in fatto e alla valutazione del compendio probatorio operata dai giudici di merito.

6. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo in favore del controricorrente, in proprio e nella qualità, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna il ricorrente a l pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma d