Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision after summary dismissal proposal under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to formally request a decision on the merits after receiving a summary dismissal proposal. Although the appellant submitted a generic memorandum citing Article 378 c.p.c., the Court ruled it lacked the specific intent and procedural requirements of an Article 380-bis request. Consequently, the appeal was deemed withdrawn, and the judgment was declared extinguished without further examination of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the appellant fails to submit a specific request for a decision within the prescribed period following a summary dismissal proposal, rendering the appeal extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 30002/2022R.G. proposto da: BERNABEI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in Roma , Via Francesco de Sanctis n. 15, presso lo studio dell’avv. Simona Di Fonso , che lo rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso - ricorrent e - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, ROMA CAPITALE - intimat i - avverso la sentenza n. 9048 /20 2 2 del Tribunale di Roma , depositata il 9.6.2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 29.11.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija .
N. 30002/22R.G. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Roma, con sentenza del 9.6.2022, accolse parzialmente l’appello proposto da Maurizio Bernabei avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma del 21.7.2021 – con cui era stata dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione averso cartella di pagamento, di cui l’opponente aveva appreso mediante acquisizione di estratto di ruolo -dichiarando non dovuta la somma di € 80,00 cui egli era stato condannato a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado e rigettando nel resto il gravame. Avverso tale sentenza Maurizio Bernabei ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo;
Agenzia delle Entrate-Riscossione(AdER) ha depositato atto di costituzione, mentre Roma Capitale non ha svolto difese. Con atto del 28.4.2023, è stata depositata una sintetica proposta di definizione del giudizio, per la rilevata inammissibilità del ricorso, comunicata in data 8.5.2023. Con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. nella stessa data dell’8.5.2023,il ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Non mette conto esaminare il ricorso nel merito, in quanto la memoria depositata dal ricorrente è inidonea ad investire questa Corte sul merito cassatorio, secondo lo schema previsto dal vigente art. 380-bis, ult. comma, c.p.c. Invero, è noto che, ai sensi del predetto art. 380 - bis c.p.c., nel testo in vigore dall’1.1.2023, “Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente N. 30002/22R.G. della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto.
La proposta è comunicata ai difensori delle parti. Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391. Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96”. 1.2 –Ebbene, premesso che, come s’è detto, in relazione al ricorso qui in esame è stata comunicata all’odierno ricorrente una sintetica proposta di definizione del giudizio ex art. 380 - bis c.p.c. , per la ritenuta inammissibilità del ricorso, il Bernabei ha appunto depositato, nella stessa data di ricezione della detta proposta(8.5.2023) e dopo un’ora circa , una generica memoria, sotto le insegne dell’art. 378 c.p.c. 1.3 –Essa, però, appare del tutto avulsa dal contesto.
Infatti, in primo luogo detta memoria non fa riferimento alcuno alla suddetta proposta, né è accompagnata da nuova procura speciale, come previsto dall’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. In secondo luogo, il riferimento, nel deposito dell’atto nel fascicolo telematico, all’art. 378 c.p.c. ne rivela l’intrinseca natura: ossia quella di tipica memoria, la N. 30002/22R.G. cui funzione nel giudizio di legittimità è quella dichiarire ed illustrare i motivi di impugnazione tempestivamente proposti col ricorso (ex plurimis, Cass. n. 8949/2023), ma il cui presupposto procedurale è la previa fissazione della pubblica udienza (ovvero, mutatis mutandis, dell’adunanza camerale, secondo quanto disposto dall’art. 380-bis.1 c.p.c.): presupposto nella specie mancante, all’atto del deposito della memoria stessa, posto che l’odierna adunanza camerale è stata fissata solo dopo detto deposito. 1.4 - Pertanto, risulta di tutta evidenza come detta memoria – anche a prescindere da ogni valutazione circa la mancanza di nuova procura specialee dal risultato ermeneutico che questa stessa Sezione ha tratto, in una recente ordinanza, su una istanza di decisione irritualmente avanzata (v.
Cass. n. 31839/2023)– non consista affatto in una istanza di decisione ex art. 380 - bis c.p.c., né possa così riqualificarsi, difettandone i requisiti di forma e di sostanza: difetta, in essa, ogni valutazione, benché implicita, circa il possibile e ventilato esito infausto del ricorso, con il conseguente elemento volitivo del ricorrente circa la richiesta di decisione del merito cassatorio che –nonostante la proposta di definizione accelerata –compete a questa Corte, secondo lo schema della più volte citata disposizione processuale, come modificata dal d.lgs. n. 149/2022.
Ne discende che il deposito della suddetta memoria è in ogni caso inidoneo ad impedire la formale declaratoria di estinzione a seguito di rinuncia ex art. 391 c.p.c., che - con valutazione tipica ex lege - l’art. 380 - bis c.p.c. novellato attribuiscesenz’altro ad una attività del tutto deficitaria (mancato deposito di un’istanza di decisionetecnicamente intesa). N. 30002/22R.G. 2.1 – In definitiva, il presente giudizio è dichiarato estinto . Nulla va disposto sulle spese di lite, gli intimati non avendo svolto difese. P. Q. M. la Corte dichiara estinto il giud