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Ordinanza — n. 2603/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific criticism and failure to meet procedural time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2603/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible for lack of specific criticism and failure to meet procedural time limits. The appellant argued that discovering false documents should extend the appeal deadline, but the lower court correctly ruled the discovery occurred too early to trigger such a prorogation. The Court upheld this decision, noting the appellant failed to clearly refute the lower court's reasoning and did not demonstrate the discovery happened within the critical window required for deadline extension.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 396 c.p.c.: The discovery of falsified documents must occur within the appeal period to extend the deadline; mere assertion of discovery does not suffice, and the appeal must specifically criticize the lower court's reasoning on this point.

Parole chiave

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procedural inadmissibility appeal deadline extension false document discovery lack of specific criticism CPC appeal rules pignoramento suppletivo opposizione tardiva realizzazione del pegno immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con l’unico motivo si denuncia “violazione ed erronea interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 327 c.p.c. in ordineall’applicabilità delle disposizioni di cui all’art.
Art. 396 c.p.c.
Osservò il giudice d’appello che – anche a voler considerare che le appellanti avessero effettivamente voluto avanzare un appello revocatorio, ai sensi dell’art. 396 c.p.c., la pretesa scoperta didocumenti falsi non autorizzava, comunque, ad operare una proroga di 30 giorni al termine lungo ex art.
Art. 395 c.p.c.
termine scaduto (il che avrebbe giustificato la revocazione, ex art. 395 c.p.c.), né a termine prossimo alla scadenza per l’impugnazione , allorquando mancavano meno di trenta giorni: solo in tale ultimo caso avrebbe potuto giustificarsi la proroga del termine per l’appello, come appunto previsto dall’art.
Art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 396 c.p
Osservò il giudice d’appello che – anche a voler considerare che le appellanti avessero effettivamente voluto avanzare un appello revocatorio, ai sensi dell’art. 396 c.p.c., la pretesa scoperta didocumenti falsi non autorizzava, comunque, ad operare una proroga di 30 giorni al termine lungo ex art.
art. 327 c.p
396 c.p.c., la pretesa scoperta didocumenti falsi non autorizzava, comunque, ad operare una proroga di 30 giorni al termine lungo ex art. 327 c.p.c.
art. 395 c.p
termine scaduto (il che avrebbe giustificato la revocazione, ex art. 395 c.p.c.), né a termine prossimo alla scadenza per l’impugnazione , allorquando mancavano meno di trenta giorni: solo in tale ultimo caso avrebbe potuto giustificarsi la proroga del termine per l’appello, come appunto previsto dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18623/2016
366, comma 1, c.p.c., sono propri del ricorso e non possono ricavarsi aliunde(come appunto , nella specie, dalla sentenza impugnata), “perché la causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo” (così, Cass. n. 18623/2016).
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Testo completo

el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 30287/2022R.G. proposto da: CAMERA DI COMMERCIO DEL MEDITERRANEO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma , Piazza Cavour , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Maria Cosseddu,come da procura in calce al ricorso - ricorrent e - contro LOBINA MARIA CRISTINA, domiciliata in Roma , Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Massacci,come da procura in calce al controricorso - controricorrente – e contro CIRCUITO INTERNAZIONALE DEL TURISMO VERDE g.e.i.e. - intimat o – N. 30287/22R.G. avverso la sentenza n. 466/2022della Corte d’appello di Cagliari , depositata il 25.10.2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 29.11.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija .

FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 25.10.2022, dichiarò inammissibile l’appello proposto da Camera di Commercio del Mediterraneo s.r.l. e da Circuito Internazionale del Turismo Verde g.e.i.e. –perché tardivo –avverso la sentenza del Tribunale di Oristano del 5.3.2020, che aveva a sua volta rigettato l’opposizione all’esecuzione da essa società appellante proposta in relazione al pignoramento immobiliare promosso in suo danno da Maria Cristina Lobina, cui aveva aderito lo stesso Circuito (quale preteso effettivo proprietario dell’immobile pignorato).

Osservò il giudice d’appello che – anche a voler considerare che le appellanti avessero effettivamente voluto avanzare un appello revocatorio, ai sensi dell’art. 396 c.p.c., la pretesa scoperta didocumenti falsi non autorizzava, comunque, ad operare una proroga di 30 giorni al termine lungo ex art. 327 c.p.c. , nella specie cadente il 9.11.2020 (trattandosi di controversia in materia di opposizione esecutiva, non soggetta dunque a sospensione feriale dei termini, e tenendo conto della “sospensione Covid”), giacché la pretesa scoperta era comunque avvenuta ben prima della scadenza (maggio o al più luglio 2020); pertanto, il meccanismo di cui all’art. 396, comma 2, c.p.c. (secondo cui se la scoperta della falsità dei documenti avviene durante il corso del termine per l’appello, il termine stesso è prorogato dal giorno della N. 30287/22R.G. scoperta, in modo da raggiungere i 30 giorni dalla scoperta stessa), non avrebbe potuto operare.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Camera di Commercio del Mediterraneo s.r.l., sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso Maria Cristina Lobina. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Circuito Internazionale del Turismo Verde g.e.i.e. non ha svolto difese. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con l’unico motivo si denuncia “violazione ed erronea interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 327 c.p.c. in ordineall’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 396, 2° comma, c.p.c. che ha determinato il giudizio diinammissibilità dell’atto di appello relativo al proc.

N. RG 470/2020 definito con l’impugnanda sentenza n. 466/2022 emessa in data 19.10.2022 e pubblicata in data 25.10.2022”. 2.1 -Il ricorso è palesemente inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis. 2.2- Anzitutto, le vicende processuali e sostanziali , per come esposte in ricorso, sono praticamente inintellegibili; per poter comprendereciò è accaduto nel corso del giudizio di merito(e a ben vedere, quale ne sia l’oggetto), occorre leggere (almeno) la sentenza impugnata, il che denota, indiscutibilmente, il deficit espositivo in cui è incorsa la ricorrente.

Del resto, è noto che il requisito dell’autosufficienza è posto a presidio della possibilità che la Corte abbia di “percepire con una certa immediatezza il fatto N. 30287/22R.G. sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso” (così, Cass. n. 593/2013, in motivazione). Può anche aggiungersi, sul punto, come sia ben notoche gli elementi di contenuto-forma di cui all’art. 366, comma 1, c.p.c., sono propri del ricorso e non possono ricavarsi aliunde(come appunto , nella specie, dalla sentenza impugnata), “perché la causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo” (così, Cass. n. 18623/2016). 2.3- Il ricorso, poi, è inammissibile per difetto di specificità .

Invero, la Corte sarda ha espresso un chiar o ed ineccepibile percorso motivazionale, onde escludere la sostenibilità della semplicistica tesi della odierna ricorrente ( ossia quella per cui, nel caso di scoperta di documenti suscettibili di giustificare il c.d. appello revocatorio, ex art. 396, comma 2, c.p.c., il termine di proposizione dello stesso andrebbe computato mediante sommatoria del termine lungo ex art. 327 c.p.c. oltre ulteriori trenta giorni). Ebbene, ciononostante, in ricorso non viene svolta una chiara e precisa critica alle statuizioni del giudice d’appello, con cui la ricorrente neppure si confronta.

La ricorrente stessa solo si limita a contrapporre una tesi diversa ed utile a giustificare la pretesa tempestività del proprio appello, senza affatto chiarire perché la Corte territoriale sarebbeincorsa nell’errore pure denunciato. 3.1– Davvero solo ad abundantiam , può aggiungersi come la tesi che – da quanto è dato comprendere – emerge dal ricorso è palesemente destituita di fondamento, perché il preteso fatto revocatorio non è stato scoperto né a N. 30287/22R.G. termine scaduto (il che avrebbe giustificato la revocazione, ex art. 395 c.p.c.), né a termine prossimo alla scadenza per l’impugnazione , allorquando mancavano meno di trenta giorni: solo in tale ultimo caso avrebbe potuto giustificarsi la proroga del termine per l’appello, come appunto previsto dall’art. 396, comma 2, c.p.c.,fino a raggiungere i trenta giorni dalla scoperta del fatto, ai fini della proposizione del gravame, come correttamente statuito dalla Corte territoriale.Ciò perché scopo della previsione in parola è quello di determinare la conversione del motivo di revocazione in motivo d’appello, non certo quello di ampliare il termine per l’impugnazione sic et simpliciter , ove nel suo corso emerga un fatto revocatorio, come pretenderebbe la ricorrente. 4.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla va disposto nei confronti dell’intimata, questa non avendo svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della N. 30287/22R.G. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bi