Court of Cassation quashes appeal ruling for failure to assess administrative power and contract validity regarding dock fees.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision which had dismissed the plaintiff's appeal against a default judgment for unpaid dock fees. The plaintiff argued that the sub-concessionary company lacked the unilateral power to set tariffs and that the original administrative concession was invalid. The court held that the lower court failed to determine whether the sub-concessionary entity possessed the legal authority to unilaterally modify prices, a critical fact necessary for resolving the contractual dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.; Art. 384, comma 2 cod. proc. civ.: When a lower court fails to ascertain whether a sub-concessionary entity holds the unilateral power to modify contractual tariffs, the judgment must be quashed and remanded for further fact-finding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21122/2020 R.G. proposto da : VENEZIA NOLEGGI IMBARCAZIONI di DAL ZUFFO CINZIA C. S.A.S., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato SIVIERO MARCO (SVRMRC71E27F839B) -ricorrente– contro AZIENDA VENEZIANA MOBILITÀ S . P . A . , in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato BUSETTO FRANCESCA (BSTFNC68M71L736X -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di VENEZIA n. 1309/2020depositata il 19/05/2020 .
R.g. n. 21122del 2020; Ad. 30/11/2023; est. C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 30/11/2023, dal Consigliere relatore Cristiano Valle Rilevato che: il giudizio nelle fasi di merito trae origine dal decreto ingiuntivo chiesto al Tribunale di Venezia dalla Azienda Speciale Mobilità S.p.a. (d’ora in seguito A.S.M.) S.p.a. e ottenuto nei confronti della Venezia Noleggi Imbarcazioni di D al Zuffo Cinzia S.a.s. (in seguito Venezia Noleggi S.a.s.) , per oltre centomila euro (€ 100.712 , 06) oltre interessi al saggio di legge, a fronte dell’utilizzo da parte della Venezia Noleggi S.a.s., con le proprie imbarcazioni da diporto, de i pontili acquei per il periodo dal 2000 al 2006 che la A.S.M.
S.p.a. aveva in gestione d a l Comune di Venezia , che a sua volta era concessionario da parte dell’Autorità Portuale; l’opposizione al monitorio si incentrava sul le tariffe applicate dalla A.S.M. S.p.a., a fronte di una ritenuta illegittimità dei provvedimenti amministrativi concessori e della illegittimità per carenza di potere della rideterminazione delle medesime effettuata dalla A.S.M. S.p.A., che non aveva ottenuto il rinnovo della concessione dal Comune di Venezia; l’opposizione, disattesa l’istanza di provvisoria esecutorietà del monitorio, venne rigettata, nel contraddittorio con la A.S.M.
S.p.a., dal Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1398 del 10/06/2011; la Venezia NoleggiS.a.s. p r o pose appello e la Corte territoriale, con sentenza n. 1309 del 19/05/2020,ha rigettato l’impugnazione; avverso la sentenza della Corte distrettuale propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi,la Venezia Noleggi S.a.s.; risponde con controricorso la Azienda Veneziana per la Mobilità S.p.a., già A.S.M. S.p.a., che ha altresì depositato memoria per l’adunanza camerale del 30/11/2023, alla quale la causa è stata trattenuta per la decisione;
R.g. n. 21122del 2020; Ad. 30/11/2023; est. C. Valle Considerato che: La Venezia NoleggiS.a.s. articola i seguenti motivi di ricorso : I) violazione e (o) falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4 cod. p roc . c iv . , de gli artt. 132 c od . p roc . c iv ., 118 disp. att. cod. p roc . c iv ., per essersi la C orte d’appello supinamente conformata alla sentenza di primo grado, così escludendo la possibilità di disapplicare i provvedimenti amministrativi, ritenendo la carenza dei presupposti che legittimano l’esercizio di tale potere, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo– legge n. 2248, all.
E del 20/03/1865 – , per avere la ricorrente ammesso l’utilizzo dei pontili, in quanto la A.S.M. S.p.a. non aveva ottenuto il rinnovo delle concessioni dall’Autorità Portuale, per cui eventualmente la Venezia Noleggi S .a.s. avrebbe dovuto corrispondere solo gli oneri demaniali direttamente all’Autorità e non alla A.S.M. S.p.a.; II) art. 360, comma1, n. 3 c od. p roc . c iv . con riferimento agli artt. 1325, 1418c od. c iv ., per avere la C orte d ’appello ritenuto tra le parti in essere dei contratti validi per fatti concludenti (facta concludentia), in mancanza dei presupposti di cui all’art. 1418 cod. civ., per contrarietà a norme imperative e in ogni caso all’art. 1325 cod. c iv . , per non essere mai stata oggetto di negoziazione la rideterminazione delle tariffe e per essere la A.S.M.
S.p.A. , ora Azienda Veneziana per la Mobilità S.p.a. , sfornita del potere di procedere alla rideterminazione delle tariffe, a causa del mancato rinnovo della concessione; ritiene il Collegio che debba essere affrontato in via prioritaria il secondo motivo di ricorso, che pone la questione, dirimente , relativa all’esistenza di un rapporto contrattuale, concluso in via fattuale, per cd. facta concludentia, e sulla cui base la A.S.M., ora Azienda Veneziana per la Mobilità , S.p.a. avrebbe determinato R.g. n. 21122del 2020; Ad. 30/11/2023; est.
C. Valle l’aumento delle tariffe sulla cui base è stato chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo opposto dalla Venezia NoleggiS.a.s.; il Collegio ritiene il motivo fondato; il secondo motivo del ricorso, sebbene formulato avuto riguardo al n. 3 dell’art. 360, comma 1, codice di rito può ritenersi fondato, alla stregua della giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Sez. U n. 24553 del 31/10/2013 Rv. 628248 - 01 e n. 17931 del 24/07/2013 Rv. 627268 - 01) , in quanto la Corte territoriale non ha reso una motivazione attinente alla conclusione del contratto tra la A.S.M.
S.p.a. e la Venezia NoleggiS.a.s. e alla determinazione in aumento del prezzo per l’utilizzo del servizio dei pontili; la Corte territoriale ha erroneamente interpretato, o comunque omesso di rendere motivazione adeguata in punto di interpretazione delle norme in materia di formazione e contenuto del contratto, in quanto ha ritenuto sussistente un accordo tra la A.S.M. S.p.a. e la Veneziana Noleggio S.a.s. pure sull’entità del corrispettivo e sul potere unilaterale di controparte di mutarlo, nonostante mancasse del tutto la possibilità di individuazione , anche a mezzo di integrazione o mediante rinvio, del l’importo dovuto a titolo di prezzo del servizio: sul punto non risultando neppure presa in considerazione la questione sela società , ossia la A.S.M. p.a., sub-concessionaria, o comunque asseritamente tale, avesse il potere di determinazione unilaterale delle tariffe e quindi dei prezzi o corrispettivi per usufruire dei ponteggi acquei, conferito o meno dal Comune di Venezia, a sua volta individuato quale concessionario da parte dell’Autorità portuale; la Corte di appello ha fatto riferimento, alla pag. 11 della motivazione (il numero di pagina non risulta stampigliato ma è desumibile contando le pagine a partire dall’intestazione del provvedimento) che «è corretta l’argomentazione che vede in tale R.g. n. 21122del 2020;
Ad. 30/11/2023; est. C. Valle utilizzo, consentito a condizioni contrattuali prestabilite, il fondamento dell’obbligazione contrattuale di pagamento del corrispettivo per effetto di contratto per facta concludentia»; il detto passaggio della motivazione è censurato adeguatamente dalla parte ricorrente , atteso che , fermo restando che è incontestato (e quindi pacifico) l’utilizzo dei detti pontili da parte della Venezia Noleggi S.a.s. , il giudice del merito non individua quali sono le « condizioni contrattuali prestabilite » e soprattutto i prezzi o il prezzo del servizio, posto che le tariffe originarie per il servizio dei pontili erano state fissate dal Comune di Venezia, a sua volta concessionario e non risultache il potere di loro aggiornamento fosse stato conferito all’A.S.M.
S.p.a.,né che vi fosse una specifica previsione contrattualesu di esse; sul punto la giurisprudenza di questa Corte (pure richiamata dalla dottrina) afferma che un’eventuale clausola contrattuale (ove reputata esistente) che prevedesse, così come sembra prospettare la Azienda Venezia Mobilità S.p.a., il potere di modifica unilaterale sarebbe nulla per indeterminatezza dell’oggetto(Cass. n. 11003 del 8/11/1997Rv. 509640 - 01 ) e che il silenzio di una parte, a fronte di una clausola modificativa di tal fatta, non può essere qualificato come accettazione (tacita, o per fatti concludenti) della stessa; il primo motivo, incentrato sul mancato esercizio del potere di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo , è assorb i to dall’accoglimento del secondo motivo, dovendosi, a fronte dell’atto amministrativo di concessione, individuare prioritariamente la fonte di determinazione del corrispettivo nei rapporti a valle di quello, intercorsi con privati ad esso estranei; la sentenza impugnata è, pertanto, cassata e, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., la causa deve essere rinviata alla Corte R.g. n. 21122del 2020;
Ad. 30/11/2023; est. C. Valle d’appello di Venezia , in diversa composizione, la quale, nel procedere a nuovo giudizio, si atterrà a quanto in questa sede deciso e provvederà, altresì, a regolare le spese di questa fase di legittimità; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p.q. m. la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ; rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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