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Ordinanza — n. 2544/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses co-owner's claim for damage, ruling inaction on maintenance violates joint duty under Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2544/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Carlo Martinelli's appeal against a lower court ruling that denied his claim for damages regarding the deterioration of a co-owned property. Martinelli argued that the other co-owner (the Municipality) failed to maintain the building, while the court found that Martinelli had been inert in pursuing possession or initiating joint maintenance procedures. The court held that Martinelli could have invoked Article 1105 of the Civil Code to resolve the maintenance dispute, thereby excluding the other co-owner's exclusive liability for the degradation.

Regesto Legislator

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Art. 1105 c.c.; Art. 1227 c.c.: A co-owner who fails to pursue possession or initiate judicial proceedings to resolve maintenance disputes cannot claim damages for deterioration caused by the other co-owner's inaction.

Parole chiave

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co-ownership maintenance joint liability deterioration damages inert co-owner Article 1105 Civil Code property management joint duty contratto di amministrazione d'immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 1105 c.c.
Art. 1227 c.c.
articolo 1105 c.c
E ciò pur avendo l’onere di ottenere, ai sensi dell’articolo 1105 c.c., i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa in comune.
articolo 1227 c.c
Il motivo di ricorso 2.- Con l’unico motivo di ricorso si prospetta violazione dell’articolo 1227 c.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4564/2023 R.G. proposto da : MARTINELLI CARLO, elettivamente domiciliato in MARINA DI CARRARA (MS) VIA GENOVA 15, presso lo studio dell’avvocato GIOE' SALVATORE (GIOSVT62D19B832Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUISO FRANCESCO PAOLO (LSUFNC47C28E715M) -ricorrente- contro COMUNE DI CARRARA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FANTONI SONIA (FNTSNO67A55B832F) -controricorrente- nonchè contro ERP, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BONI NICOLA (BNONCL68L23F023A) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 826/2022 depositata il13/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Ritenuto 1.- L’arch. Carlo Martinelli ha acquistato il 50% della proprietà di un immobile indiviso, a seguito della aggiudicazione in una procedura di espropriazione forzata. L’altro 50% dell’immobile era di proprietà del Comune di Carrara, che lo aveva affidato alla società Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara spa. L’acquisto da parte del Martinelli si è perfezionato nel maggio del 2005, ed è stato comunicato al comproprietario nel successivo mese di luglio.

Tuttavia, secondo il Martinelli, sia il comproprietario (Comune di Carrara) che l’ente che ne aveva la gestione, non hanno mai provveduto alla manutenzione del bene, riducendolo in uno stato di degrado tale da provocare una ordinanza comunale di messa in sicurezza. Infine, solo nel 2013, il comproprietario si è dimostrato disponibile ad alienare l’immobile al Martinelli, il quale tuttavia ha dovuto ricorrere ad una ingiunzione per ottenere il corrispettivo e la sua parte dei canoni di locazione. 2.- Ciò detto, Carlo Martinelli ha convenuto in giudizio sia il Comune di Carrara che l’ERP per ottenere il risarcimento del danno consistente nel degrado in cui l’immobile era stato ridotto. 3.-A questa richiesta si sono opposti entrambi i convenuti, mentre ERP ha proposto domanda riconvenzionale per ottenere il rimborso del 50% delle spese di manutenzione.

4. Il Tribunale di Massa ha accolto la domanda principale, sia pure riducendo l’ammontare della richiesta di risarcimento, ed ha rigettato quella riconvenzionale. 4.1.- Hanno dunque proposto appello principale il Martinelli, per ottenere una somma maggiore, ed appello incidentale il Comune e ERP, per l’accoglimento della riconvenzionale. 5.- La Corte di Appello di Genova ha accolto l’appello incidentale e ritenuto assorbito quello principale. 6.- Conseguentemente, Carlo Martinelli ricorre per cassazione con un motivo, illustrato da memoria.

Si sono costituiti con controricorso sia il Comune di Carrara che l’ERP, che ha altresì depositato memoria. Considerato La ratio della decisione impugnata 1.- I giudici di appello hanno accolto la domanda dell’ERP, sul presupposto che era onere del Martinelli attivarsi per provvedere alla manutenzione: che egli cioè non poteva dolersi del degrado dell’immobile e della sua conseguente perdita di valore in quanto non aveva fatto alcunché né per ottenere il possesso del bene, né soprattutto per costringere il comproprietario ad agire. E ciò pur avendo l’onere di ottenere, ai sensi dell’articolo 1105 c.c., i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa in comune.

Né risulta dal carteggio tra le parti che il Martinelli avesse mai chiesto di entrare nel possesso del bene o di concorrere alla sua manutenzione. Il motivo di ricorso 2.- Con l’unico motivo di ricorso si prospetta violazione dell’articolo 1227 c.c. La tesi è la seguente. I giudici di merito hanno ritenuto che il ricorrente ha contribuito al danno, o che ne è sua la responsabilità, in quanto alcunché egli ha fatto per entrare in possesso del bene o per costringere il comproprietario (che il possesso aveva) a fare la manutenzione. In questa affermazione vi sarebbe una violazione della regola contenuta nell’articolo 1227 c.c., che non comporta l’onere del danneggiato di agire in giudizio per evitare o ridurre il danno: essa addossa al danneggiato le condotte concorrenti nel danno, ma non fino al punto da addebitargli il danno che poteva essere evitato soltanto agendo in giudizio.

Il motivo è infondato. La ratio della decisione impugnata è nel senso che dalla istruttoria svolta è emerso un comportamento inerte del Martinelli quanto alla manutenzione del bene, nel senso che egli non ha insistito per avere il possesso del bene, o per concorrere alla manutenzione del bene. Il richiamo all’articolo 1105 c.c. serve a rafforzare l’accertamento della inerzia del Martinelli, il quale, secondo i giudici di merito, avrebbe ben potuto attivare la procedura prevista da quella norma per rimediare alla inerzia del comproprietario.

Secondo i giudici di merito, il comproprietario, sebbene possessore, non aveva l’obbligo di fare lui esclusivamente la manutenzione, che era invece da decidersi a maggioranza, ed in mancanza di un accordo, era da demandare al giudice ex articolo 1105 c.c. A fronte di ciò, non è pertinente osservare che l’articolo 1227 c.c. non si spinge al punto da gravare il danneggiato dell’onere di agire in giudizio per evitare il danno, che è regola estranea alla ratio decidendi, la quale non ha fatto applicazione della regola del concorso del danneggiato, ma ha soltanto escluso che il comproprietario potesse dirsi obbligato, in quanto tale , alla manutenzione straordinaria ed ha escluso che l’adempimento di quest’obbligo potesse essere preteso dall’altro comproprietario, se non ricorrendo alla procedura sopra citata.

Con la conseguenza che l’altro comproprietario non poteva ritenersi esclusivo responsabile del degrado. Né ha senso obiettare che il Martinelli alcunché poteva fare non avendo il possesso del bene, che invece era interamente nella disponibilità dell’altro comproprietario, in quanto la ratio della decisione impugnata, non censurata sotto questo aspetto, è che pur non avendo il possesso del bene, il ricorrente poteva agire perché si decidesse la manutenzione, facendo ricorso alla procedura di cui all’articolo 1105 c.c. In conclusione, non ha rilievo censurare una errata interpretazione dall’articolo 1227 c.c., di cui i giudici di merito non hanno fatto applicazione, avendo invece applicato una regola diversa: non già che il ricorrente, non avendo agito per ottenere il possesso del bene, ha contributo al suo degrado, bensì che il ricorrente aveva la medesima possibilità (pur non avendo il possesso) di contribuire alla manutenzione dell’immobile e non lo ha fatto in alcun modo, né offrendola (avendo il carteggio dimostrato tutt’altro, e questo è accertamento in fatto qui non censurabile), né provocandola con i mezzi a sua disposizione (art.1105 c.c.).

Con conseguente esclusione della responsabilità dell’altro comproprietario. Il ricorso va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 6000,00, oltre 200,00 euro per esborsi, ed oltre spese generali ed accessori. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del