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Ordinanza — n. 2473/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders joining two civil appeals against a first-instance judgment declaring case extinction due to lack of service.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2473/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court ordered the joining of two separate appeals filed against a first-instance judgment that declared the case extinguished due to failure to serve the bankruptcy trustee. The plaintiffs argued the lower court erred in dismissing their claims, while the architect contended the procedural defect was valid. The decision establishes that appeals against the same ruling must be consolidated for unified treatment.

Regesto Legislator

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Art. 335 c.p.c.; Art. 354 c.p.c.: Appeals against the same judicial decision must be joined and treated as a single proceeding to ensure procedural economy and equal treatment of parties.

Parole chiave

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procedural economy joining of appeals case extinction service of process bankruptcy trustee civil procedure unified treatment responsabilità dell'architetto

Disposizioni normative citate

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Art. 335 cod. proc. civ.
e fissato per la trattazione nella medesima odierna adunanza camerale; idue ricorsi, ai sensi dell'art. 335 cod.
Art. 354 cod. proc. civ.
Rossi, dell’assicurazione e del fallimento predetti ─ la Corte d’appello di Ancona, in accoglimento degli stessi, ritenuta l’erroneità della declaratoria di estinzione, ha disposto, ai sensi dell’art. 354 cod.
art. 354 cod. proc. civ
Rossi, dell’assicurazione e del fallimento predetti ─ la Corte d’appello di Ancona, in accoglimento degli stessi, ritenuta l’erroneità della declaratoria di estinzione, ha disposto, ai sensi dell’art. 354 cod.
art. 335 cod. proc. civ
e fissato per la trattazione nella medesima odierna adunanza camerale; idue ricorsi, ai sensi dell'art. 335 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 03/07/1997, n. 5993
Cass. 03/07/1997, n. 5993; 23/06/1999, n.
Cass. 23/06/1999, n. 6400
Cass. 01/12/2000, n. 15353
Cass. 20/06/2001, n. 8365
Cass. 08/03/2006, n. 4980
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9855/2021 R.G. proposto da Rossi Lorenzo, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Pentericci (p.e.c.: francesca.pentericci@pec-ordineavvocatiancona.it) e dall’Avv. Mirco Minardi (p.e.c.: mirco.minardi@pec-ordineavvocatiancona.it); –ricorrente – contro Carnevali Carmene Salari Mario, rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Momaroni (p.e.c. indicata: paolo.momaroni@avvocatiperugiapec.it), con domicilio eletto in Roma, Via F. Ermini, n. 68, presso lo studio dell’Avv. Claudia Salustri; –controricorrenti – e contro Oggetto Responsabilità professionale –Architetto Procedimento civile - estinzione del processo - Sentenza del giudice unico che dichiara l'estinzione dopo la precisazione delle conclusioni -Rimessione al primo giudice -Esclusione Carnevali Maria Adele, rappresentata e difesa dall'Avv.

Enrico Carmenati (p.e.c.: enrico.carmenati@pec-ordineavvocatiancona.it); –controricorrente – e nei confronti di Manfrellotti Amodio Carlo, Fallimento Fmc Lavori S.r.l., Unipolsai Assicurazioni S.p.a.; –intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona , n. 1198/2020 depositata il 12 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 20 2 4 dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: Carmen e Maria Adele Carnevali e Mario Scalari convennero in giudizio davanti al Tribunale di Ancona, Sezione distaccata di Fabriano, l’Arch.

Lorenzo Rossi e la Fmc Costruzioni s.n.c. chiedendopronunciarsi la risoluzione dei contratti stipulati, con il primo, per la progettazione e direzione, con la seconda, per l’esecuzione in appalto dei lavori relativi alla l’edificazione di un fabbricato suddiviso in distinte unità immobiliari su terreno di loro proprietà: chiesero, infatti , ascriversi a responsabilità sia dell’uno che dell’altra i vizi e difetti riscontrati nelle opere realizzate , avanzando connesse pretese risarcitorie; avendo nel frattempo ottenuto, l’Arch. Rossi, l’emissione di separati decreti ingiuntivi, rispettivamente nei confronti di Carmen e Maria Adele Carminati, per il pagamento dei compensi pretesi per l’opera professionale prestata in relazione al detto incarico, su iniziativa delle ingiunte vennero successivamente instaurati davanti al medesimo Tribunale separati giudizi di opposizione; disposta la riunione di questi ultimi al primo giudizio ─ nel quale si era nel frattempo avuta la costituzione della Ugf Assicurazioni S.p.a. , chiamata in causa dal Rossi per esserne eventualmente manlevato, e della Fmc Lavori S.r.l., nella quale si era trasformata la FMC Costruzioni s.n.c. con atto di data successiva alla notifica della citazione ─ venne nel prosieguo dichiarata l’interruzione del processo per il sopravvenuto fallimento della S.r.l.;

Carmen Carnevali, Maria Adele Carnevali e Mario Salari instarono quindi per la riassunzione, espressamente dichiarando di vol er riassumere solo nei confronti dell’architetto e della di lui compagnia assicuratrice nonché di Amodio Carlo Manfrellotti e di Giulio Manfrellotti, quali soci illimitatamente responsabili della FMC Costruzioni s.n.c., trasformata nella FMC Lavori S.r.l.; respinta l’istanza di concessione di nuovotermine per la rinnovazione della notifica nei confronti di Giulio Manfrellotti (non andata a buon fine a differenza delle altre) e invitate le parti a precisare le conclusioni, alla scadenza dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica il Tribunale (in composizione monocratica) pronunciò sentenza con la quale dichiarò l’estinzione di tutti i giudizi riuniti (con le connesse statuizioni in ordine alle spese ed alla esecutività dei decreti ingiuntivi opposti) a motivo dell’omessa notifica dell’atto di riassunzione nei confronti del Fallimento della Fmc Lavori S.r.l.; pronunciando, previa riunione, sugli appelli proposti ─ il primo da Carmen Carnevali e Mario Scalari nei confronti dell’Arch.

Rossi, della compagnia assicuratrice, del Fallimento FMC Lavori S.r.l. e della F.M.C. Costruzioni s.n.c. in persona di Amodio Carlo Manfrellotti; il secondo da Maria Adele Carnevali nei confronti dell’Arch. Rossi, dell’assicurazione e del fallimento predetti ─ la Corte d’appello di Ancona, in accoglimento degli stessi, ritenuta l’erroneità della declaratoria di estinzione, ha disposto, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., la rimessione della causa al primo giudice, ponendo le spese del grado a carico del Rossi, della di lui compagnia assicuratrice UnipolSai Assicurazioni S.p.a. e di Amodio Manfrellotti; avverso tale sentenza l’Arch.

Lorenzo Rossi ha proposto ricors o per cassazione affidato a due motivi , cui hanno resistito, con separati controricorsi, Carmen Carnevali e Mario Salari, da un lato, e Maria Adele Carnevali, dall’altro; gli altri intimati non hanno svolto difese nella presente sede; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; il ricorrente e il controricorrente Mario Salari ha nno depositato memorie; considerato che: avverso la stessa sentenza è stato proposto ricorso da Amodio Carlo Manfrellotti, iscritto al n. 8344/2021 R.G. e fissato per la trattazione nella medesima odierna adunanza camerale; idue ricorsi, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente; più esattamente quello qui in esame, in quanto notificato e depositato in data successiva, deve essere riunito al precedente e dovrà considerarsi, anche se come tale non espressamente denominato, alla stregua di ricorso incidentale, posto che ne risultano comunque rispettati forma e termini (v.

Cass. 03/07/1997, n. 5993; 23/06/1999, n. 6400; 01/12/2000, n. 15353; 20/06/2001, n. 8365; 08/03/2006, n. 4980);

P.Q.M.

ordina la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. 8344/2021 R.G.. Così deciso in Roma, nell