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Ordinanza — n. 2462/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil court judgment allows third party to benefit from prior favorable criminal acquittal via res judicata.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2462/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Luigi Di Cicco's appeal against the dismissal of his civil damages claim. The lower court rejected the claim because a prior criminal judgment had acquitted Giovanni Izzi of fraud, arguing this precluded civil discussion. The Supreme Court ruled that while the criminal acquittal did not bind the civil judge, it could be invoked by Di Cicco as a third party benefiting from the favorable prior judgment. Consequently, the civil court must now determine the damages based on the established facts of the prior acquittal.

Regesto Legislator

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Art. 29 c.p.c.; Art. 1306 c.c.: A prior judgment rendered inter alios but favorable to a third party becomes effective against the original parties if the third party manifests the intention to avail themselves of that foreign finding.

Parole chiave

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res judicata inter alios third party benefit criminal acquittal civil claim manifestation of intent preclusive effect restituzione e risarcimento disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 29 c.p.c.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod.
Art. 1306 c.c.
I limiti soggettivi del giudicato operano nel senso di escludere l’efficacia del relativo accertamento contro i terzi, ma non al loro favore, in base al principio generale espresso dall’art. 1306 cod.
art. 388 cod. pen
Il Tribunale penale, accertata l’elusione dell’esecuzione della sentenza di condanna, aveva tuttavia dichiarato prescritto il reato di cui all’art. 388 cod. pen..
art. 652 cod. proc. pen
art. 2909 cod. civ
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., ai sensi dell’art.
art. 1306 cod. civ
I limiti soggettivi del giudicato operano nel senso di escludere l’efficacia del relativo accertamento contro i terzi, ma non al loro favore, in base al principio generale espresso dall’art. 1306 cod. civ., secondo cui gli effetti della pronuncia (o del giudicato) operano secundum eventum litis.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11798 del 2017
Come affermato da Cass. n. 11798 del 2017, “il curatore non è titolare di un potere di rappresentanza dei creditori, ma può al più agire con le azioni c.d.
Cass. n. 18325 del 2019
Cass. n. 18325 del 2019; Cass.
Cass. Sez. U. n. 14815 del 2008
18325 del 2019; Cass. Sez. U. n. 14815 del 2008 in materia di giudicato tributario).
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Testo completo

Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1186/2021 R.G. proposto da: DI CICCO LUIGI, elettivamente domiciliato inROMA VIA F MASSIMO 45, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRINI FLORIANA (LSSFRN75D70H501N) rappresentato e difeso dall'avvocato MARTUSCIELLO ERMANNO (MRTRNN54D17D662O) -ricorrente- contro IZZI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato MEZZETTI MAURO (MZZMRA35L31D643E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MEZZETTI ALBERTO (MZZLRT67A13H501Z) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2439/2020 depositata il 20/05/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023 dal consigliere ENRICO SCODITTI Rilevato che: Luigi Di Cicco convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Latina Giovanni Izzi chiedendo la condanna al risarcimento del danno. L’attore espose quanto segue. Con sentenza n. 57/2000 del giudice del lavoro Dimo s.r.l., di cui il convenuto era l’amministratore, era stata condannata al reintegro dell’attore nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno. Allo scopo di eludere gli obblighi derivanti dalla sentenza, come da querela proposta nei confronti del convenuto dall’attore, era stato compiuto il trasferimento di tutti i beni sociali ad altra società, con licenziamento di tutti i dipendenti e loro assunzione da parte della società acquirente.

Il Tribunale penale, accertata l’elusione dell’esecuzione della sentenza di condanna, aveva tuttavia dichiarato prescritto il reato di cui all’art. 388 cod. pen.. Il Tribunale adito rigettò la domanda, facendo valere la sentenza penale, passata in cosa giudicata in data 30 ottobre 2010, con cui il convenuto era stato prosciolto dall’imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione, in relazione al fallimento della Dimo s.r.l., per insussistenza del fatto, alla luce dalla natura penalmente lecita e non simulata degli atti dispositivi compiuti.

Avverso detta sentenza propose appello il Di Cicco. Con sentenza di data 20 maggio 2020 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che con il giudicato penale relativo alla bancarotta fraudolenta, nel cui processo vi era stata la costituzione di parte civile da parte dell’appellante, ed avente un ambito di accertamento perfettamente sovrapponibile al presente giudizio, era stato accertato che la dismissione del patrimonio societario, di natura reale e non fittizia, era corrispondente ad un effettivo interesse della società e che la liceità della dismissione, reale e non fittizia, precludeva ogni ulteriore discussione sul punto, perché la specifica finalità fraudolenta (elusione del giudicato civile) costituiva un ulteriore accertamento che non precludeva il giudicato sulla liceità della dismissione in discorso.

Aggiunge che la sentenza di estinzione del reato per prescrizione non era vincolante per il giudice civile e che non rilevava “opporre pronunce civili di segno opposto riguardo l’effettiva natura degli atti dispositivi, per le quali il giudicato è maturato successivamente”. Ha proposto ricorso per cassazione Luigi Di Cicco sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 132, 276, 156 e 161 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che vi è insanabile contrasto fra l’intestazione della sentenza, che reca “Corte d’appello di Roma”, ed il dispositivo, che reca “il Tribunale”, per cui la sentenza non raggiunge lo scopo dell’identificazione dell’organo che ha emesso il provvedimento. Il motivo è inammissibile. Trattasi di evidente errore materiale, come si evince dai molteplici riferimenti all’atto di appello nel corpo della motivazione, per cui sul punto non può essere proposta impugnazione, dovendosi procedere alla mera correzione dell’errore materiale da parte dell’autorità che ha emesso il provvedimento.Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 652 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che nell’atto di appello era stata evidenziata la diversità fra il fatto accertato con la sentenza di estinzione del reato (ove pure vi era stata la costituzione di parte civile da parte del Di Cicco) e quello accertato con il giudicato relativo alla bancarotta fraudolenta, di estensione quest’ultimo ben minore rispetto al primo, in quanto concernente la mera cessione del patrimonio societario e non anche la circostanza del licenziamento dei dipendenti e della loro assunzione nell’altra società, ed inoltre per l’esistenza nel reato di cui all’art. 388 cod. pen. del dolo specifico di elusione degli obblighi derivanti dalla sentenza civile.

Aggiunge che la sentenza impugnata non dà alcun rilievo alla diversità dei titoli giuridici. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che nel giudizio di merito erano state depositate la sentenza, passata in cosa giudicata in data 22 luglio 2014, con cui era stata accolta l’azione revocatoria ordinaria proposta dalla curatela del fallimento Dimo s.r.l., accertando che gli atti dispositivi erano stati compiuti per eludere il giudicato rappresentato dalla sentenza del giudice del lavoro, e la sentenza, passata in cosa giudicata in data 25 gennaio 2018, con cui era stata accolta l’azione di responsabilità proposta dalla curatela del fallimento ai sensi dell’art.146 l. fall., con condanna dell’Izzi al pagamento della somma di Euro 81.550,00 a titolo risarcitorio, accertando che le operazioni di trasferimento dei beni aziendali e dei dipendenti erano state compiute allo scopo di eludere la sentenza del giudice del lavoro e che esse avevano natura fittizia non essendo stato pagato alcun corrispettivo.

Aggiunge che l’eccezione di giudicato è stata erroneamente rigettata dalla corte territoriale (“non rileva opporre pronunce civili di segno opposto riguardo l’effettiva natura degli atti dispositivi, per le quali il giudicato è maturato successivamente”) dovendo invece farsi applicazione della regola secondo cui nel conflitto fra due giudicati prevale quello che si è formato per ultimo. Il terzo motivo, avente efficacia pregiudiziale, deve essere esaminato per primo. Trattasi di motivo fondato. Non è dubbio che ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, sempre che la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione (fra le tante Cass. n. 27357 del 2020; n. 13804 del 2018; n. 2082 del 1998).Nel caso di specie l’accertamento, rilevante ai fini dell’art. 2909 cod. civ.,contenuto nel giudicato relativo all’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 146 l. fall., ed avente ad oggetto – per quanto qui rileva - la strumentalità degli atti di disposizione allo scopo di eludere la sentenza del giudice del lavoro, prevale sul giudicato precedente sul quale si basa la sentenza impugnata.

La questione che si pone, a questo punto, è quella dei limiti soggettivi del giudicato successivo, non essendo stato il ricorrente, secondo quanto risulta dal ricorso, parte del giudizio di responsabilità promosso dalla curatela fallimentare (e neanche in quello, relativo al precedente giudicato, avente ad oggetto l’azione revocatoria ordinaria). Come affermato da Cass. n. 11798 del 2017, “il curatore non è titolare di un potere di rappresentanza dei creditori, ma può al più agire con le azioni c.d. di massa, dirette ad ottenere nell'interesse del ceto creditorio in quanto tale la ricostruzione del patrimonio del debitore.

Non esercita perciò un'azione dei creditori, sostituendosi a loro, ma semplicemente, amministrando il patrimonio assoggettato all'esecuzione concorsuale, tende a ricostruirlo nella funzione di garanzia che gli è propria, secondo l'archetipo dell'azione revocatoria”.Anche ipotizzando che l’odierno ricorrente si sia insinuato al passivo fallimentare, ma nel ricorso manca ogni indicazione in tale direzione, il Di Cicco non può essere considerato una parte del processo rappresentata dal curatore, poiché questi agisce nell’interesse della massa, con effetti indistinti quanto ai beneficiari, e non dei creditori considerati uti singuli .

L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, e relativa all’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 146 l. fall., fa stato nel presente del giudizio per una diversa ragione. I limiti soggettivi del giudicato operano nel senso di escludere l’efficacia del relativo accertamento contro i terzi, ma non al loro favore, in base al principio generale espresso dall’art. 1306 cod. civ., secondo cui gli effetti della pronuncia (o del giudicato) operano secundum eventum litis. La sentenza inter pauciores non ha effetto contro coloro che sono rimasti estranei al processo, ma può essere opposta da costoro a chi ne è stato parte se ad essi favorevole.

Trattasi di acquisizione ormai risalentedella dottrina e che ha trovato ospitalità nella giurisprudenza (cfr. Cass. n. 18325 del 2019; Cass. Sez. U. n. 14815 del 2008 in materia di giudicato tributario). Il giudicato, pur favorevole, non opera però ipso iure, ma richiede che il terzo manifesti l’intenzione di fare proprio l’altrui accertamento. Non è discutibile che il terzo, sollevando in appello l’eccezione del giudicato reso inter alios, ma a lui favorevole, abbia manifestato la volontà di appropriarsi del relativo accertamento. Vanno pertanto enunciati i seguenti principi di diritto, cui il giudice del merito dovrà uniformarsi:

“ove sulla medesima questione si siano formato due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo”;“il giudicato reso inter alios ha efficacia in favore del terzo ove questi manifesti l’intenzione di avvalersi dell’altrui accertamento a lui favorevole”. L’accoglimento del motivo determina l’assorbimento del secondo motivo. P. Q. M. accoglie il terzo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo, e dichiara inammissibile il primo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla