Cassation court declares second-instance procedure null due to lack of necessary joint party participation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the second-instance proceedings null and ordered a remand to the Court of Appeal of Venice. The appellant argued that the lower court failed to integrate the necessary joint participation of the partners of the dissolved company Benni Express S.r.l. The court held that the absence of this participation rendered the appeal incident inadmissible, as the liability of one partner presupposes that of the other, creating a necessary joint participation. Consequently, the court ruled that the nullity must be raised ex officio and cannot be waived by the party who caused it, as it stems from a judicial defect rather than a party's procedural choice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, third comma, cod. proc. civ.; Art. 186-ter cod. proc. civ.: The nullity of a second-instance procedure due to the lack of necessary joint participation is a defect of judicial activity that must be raised ex officio and cannot be waived by the party who caused it.
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re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11873/2021 R.G. proposto da : BUSSINELLO S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Nicola Maragna, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Alberto Saraceno, in Roma, via degli Scipioni, n. 265 -ricorrente - contro MOIOLA IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. Claudio Silocchi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
Lorenzo Prosperi Mangili, in Roma via G. B. Vico, n. 1 -controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Venezia n. 5 56 /20 2 1 , pubblicata in data11 marzo 20 2 1 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Svolgimento del processo 1. Bussinello s.r.l. ricorre, sulla base di sei motivi, nei confronti di Moiola Immobiliare s.r.l. in liquidazione, avverso la sentenza n. 556/2021 pronunciata dalla Corte d’appello di Venezia. Moiola Immobiliare s.r.l. in liquidazione resiste con controricorso.
2. Questi i fatti di causa che la ricorrente riferisce a sostegno del ricorso. 2.1. Bussinello s.r.l. effettuava a favore di Moiola Trasporti s.r.l., ora Benni Express s.r.l., forniture di carburante, per un importo totale di euro 1.384.393,52; con atto del 29 febbraio 2012, Benni Express s.r.l. dava luogo alla scissione parziale della società, con assegnazione in favore della nuova costituita Moiola Immobiliare s.r.l. del ramo d’azienda immobiliare; le forniture eseguite originavano due distinti crediti, di cui uno nei confronti delle debitrici Benni Express s.r.l. e Moiola Immobiliare s.r.l. , in solido, per le forniture fatte prima della scissione parziale e un ulteriore credito nei confronti della sola Benni Express s.r.l. per le forniture successive alla scissione parziale; in data 5 ottobre 2012, Bussinello s.r.l. e Benni Express s.r.l. sottoscrivevano un ‹‹accordo di pagamento per rientro del debito››, che prevedevaventiquattro rate mensili, riferito al solo credito sorto a seguito della scissione;
Benni Express s.r.l. versava due ratee successivamente interrompeva i pagamenti, tanto che la Bussinellos.r.l. comunicava di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista dallo stesso accordo.2.2. Su ricorso depositato dalla Bussinello s.r.l., il Tribunale di Verona emetteva decreto con cui ingiungeva a Benni Expresss.r.l. e a Moiola Immobiliare s.r.l. di pagare, in solido, l’importo di euro 813.427,97 ed alla sola Benni Express s.r.l. di pagare l’ulteriore importo di euro 515.029,01, oltre interessi di mora. Le società ingiunte proponevano opposizione con due distinti atti di citazione; a seguito di riunione delle cause, il Tribunale ingiungeva, exart. 186-ter cod. proc. civ., a Moiola Immobiliare s.r.l. di pagare l’importo di euro 132.438,47 in favore della Bussinello s.r.l.
Nel corso del giudizio Benni Express s.r.l. veniva cancellata dal registro delle imprese e i l Tribunale, respinte le istanze istruttorie, revocava il decreto ingiuntivo opposto, accertava che il credito di Bussinello s.r.l. ammontava a complessivi euro 515.629,01, come da “accordo di pagamento per rientro del debito”, sottoscritto in data 5 ottobre 2002, e condannava Benni Express s.r.l. al pagamento della predetta somma in favore della creditrice; confermava, inoltre, l’ordinanza-ingiunzione di cui all’art. 186-ter cod. proc. civ. emessa nei confronti di Moiola Immobiliare s.r.l. 2.3.
La suddetta sentenza è stata impugnata, in via principale, da Moiola Immobiliare s.r.l. e, in via incidentale, da Bussinello s.r.l. e la Corte d’appello adita, in parziale accoglimento dei gravami, accertato il credito di Bussinello s.r.l. nei confronti di Moiola Immobiliare s.r.l., pari ad euro 600,66, ha revocato l’ordinanza ingiunzione exart. 186- tercod. proc. civ. ed ha condannato Bussinello s.r.l. alla restituzione in favore di Moiola Immobiliare s.r.l. della somma di euro 135.407,29, oltre interessi legali. La Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità delle domande spiegate da Bussinello s.r.l. nei confronti di Benni Express s.r.l. , rilevando che l’appello incidentale non era stato notificato a quest’ultima e, pur precisando che si verteva in ipotesi di cause inscindibili o dipendenti, dato che Moiola Immobiliare s.r.l. era ‹‹chiamata a rispondere in via solidale per i crediti vantati da Bussinello verso Benni Express s.r.l. ante scissione , ossia per i debiti della società scissa “non soddisfatti dalla società cui fanno carico” (ex art. 2506 quater , comma 3, c.c.)››, non ha ritenuto di dover ordinare l’integrazione del contraddittorio, essendosi la Benni Expresss.r.l. estinta e non avendo i suoi soci ricevuto alcunché dalla liquidazione e comunque perché, in base alla ragione più liquida, si imponeva il preliminare esame dell’appello principale.
Interpretando l’accordo siglato nell’ottobre del 2012, i giudici di merito hanno, in secondo luogo, ritenuto che si trattava di scrittura ricognitiva del credito esistente alla data dell’accordo , che comprendeva anche la fattura n. 771 del 2012, portante un credito residuo di euro 47.476,08, e che le prime due rate pagate in esecuzione di tale accordo, in difetto di diversa dichiarazione da parte del debitore al momento del pagamento, dovevano essere imputate alla fattura più “vecchia”, in conformità al disposto di cui all’art. 1193 cod. civ.; a ccerta vano, altresì , che per la fattura n. 771/2012 residuava un importo da corrispondere di euro 600,66, di cui doveva rispondere ex art. 2506 - quater , terzo comma, cod. civ.
Moiola Immobiliare s.r.l. , trattandosi di debito antecedente alla scissione.
3. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Motividella decisione 1. Con il primomotivo , deducendo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ‹‹nullità della sentenza per violazione dell’art. 102, primo comma, c.p.c. e dell’art. 2495, secondo comma, 5 cod. civ., in quanto resa senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari››, la ricorrente censura la decisione impugnata per non avere ordinato l’integrazione del contraddittorio, pur avendo rilevato la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 331 cod. proc. civ.
Evidenzia che entrambe le ragioni poste a fondamento della decisione d’appello non possono essere condivise, tenuto conto, da un lato, che i soci di una società cancellata dal registro delle imprese sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla stessa, ma non definiti all’esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione e, dall’altro, che l’integrazione del contraddittorio costituisce presupposto “a monte” della inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, dovendo il giudice, prima di esaminare il merito, necessariamente verificare la regolare costituzione di tutte le parti del giudizio.
2. Con il secondo motivo, denunziando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., per non avere concesso un termine a Bussinello s.r.l. per integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari››, la ricorrente rimarca che il procedimento si è svolto in assenza di litisconsorti necessari.
3. Con il terzo motivoprospetta ‹‹ In riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1362, 1363, 1364, 1366 e 1367 c.c., avendo prediletto l’interpretazione letterale dell’accordo concluso il 5.10.2012 tra Bussinello s.r.l. e Benni Express s.r.l. e, di conseguenza, avendo violato tutti i canoni di interpretazione del contratto››. La ricorrente contesta alla Corte d’appello di essere incorsa nella violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, per avere fatto ricorso all’interpretazione puramente letterale dell’accordo, ritenendo che la scrittura privata integrasse ‹‹senz’altro›› un atto accertativo del credito di Bussinello s.r.l., senza considerare l’interpretazione sistematica e gli altri criteri di interpretazione di cui all’art. 1362 e ss. cod. civ.
4. Con il quarto motivo, denunziando, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ‹‹violazione e falsa applicazione dell’art. 2730 c.c. e dell’art. 2735 c.c., per aver ritenuto che le dichiarazioni contenute nell’accordo del 5.10.2012 tra Bussinello s.r.l. e Benni Express s.r.l. potessero assumere valore confessorio, anche a vantaggio di Moiola Immobiliare s.r.l.››, la ricorrente addebita ai giudici di merito di avere, erroneamente, ravvisato nell’accordo una dichiarazione di scienza a carattere confessorio, trattandosi, in realtà, di una manifestazione negoziale priva dell’animus confitendi. Lamenta, inoltre, che la decisione poggia esclusivamente sull’accordo del 5 ottobre 2010, tralasciando qualsiasi valutazione in ordine agli ulteriori elementi probatori, quali fatture, scritture contabili, documenti di trasporto e contegno processuale di Moiola Immobiliare, che aveva riconosciuto l’esistenza del credito per le forniture effettuate prima della scissione.
5. Con il quinto motivodenunzia, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi. Deducedi avere provato per documenti le forniture effettuate, il credito per l’importo complessivo di euro 1.328.456,93 nei confronti di Beni Express s.r.l. , nonché il credito per l’importo complessivo di euro 812.827,26 verso Moiola Immobiliare s.r.l. ; si duole che tali elementi probatori siano stati completamente disattesi dai giudici di primo e di secondo grado, i quali hanno anche omesso di considerare che Moiola Immobiliare s.r.l. aveva ammesso l’esistenza del debito derivante dalle fatture precedenti alla scissione e relative al periodo ottobre 2009 –gennaio 2012.
6. Con il sesto motivo, rubricato: ‹‹ in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.
3) per violazione e falsa applicazione dell’art.1195 codice civile, per aver ritenuto irrilevante l’imputazione di pagamento fatta dalla creditrice Bussinello s.r.l. in assenza di diversa disposizione da parte della debitrice››, la ricorrente censura la sentenza d’appello per avere imputato le prime due rate dell’accordo del 5 ottobre 2012, pari ad euro 46.875,42, alla fattura più ‹‹vecchia›› (ossia alla fattura n. 771 del 2012) , recante un debito antecedente alla scissione.
7. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere congiuntamente scrutinati in quanto strettamente connessi, sono fondati. 7.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso di c.d. litisconsorzio necessario processuale, ossia quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado.
In entrambe le ipotesi la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass., sez. 3, 06/11/2001, n. 13695; Cass., sez. 6- L, 29/03/2019, n. 8790). 7.2. Come questa Corte ha più volte puntualizzato, se è vero che di regola l'obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario nemmeno in sede di impugnazione, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno di quei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può svolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei condebitori, a tale regola si deroga, venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e quindi di litisconsorzio processuale necessario allor quando le stesse siano in rapporto di dipendenza ovvero le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro (Cass., sez. 3, 06/07/2006, n. 15358;
Cass., sez. 3, 08/02/2012, n. 1771; Cass., sez. 3, 21/08/2018, n. 20860; Cass., sez. 3, 28/11/2022, n. 34899). Si configura in particolare l'inscindibilità delle cause nell'ipotesi in cui l'accertamento della responsabilità di uno dei condebitori presupponga necessariamente quello della responsabilità dell'altro, cioè in caso di rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialità tra le cause nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali, in relazione al contenuto delle censure proposte ed all'esito della lite (Cass., sez. 3, n. 20860/18, cit.). 7.3.
Nel caso de quo , come già rilevato dalla stessa Corte d’appello nella sentenza qui impugnata, vengono in rilievo profili di c.d. solidarietà dipendente, in quanto la posizione della società costituita a seguito della scissione parziale e della Benni Express s.r.l. non è di mera solidarietà passiva, ma di dipendenza in forza del disposto di cui all’art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ., che prevede che ‹‹ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico››.
La disposizione normativa da ultimo richiamata subordina la facoltà di agire del creditore verso ciascuna società partecipante alla scissione alla circostanza che i crediti siano rimasti non soddisfatti dalla società cui fanno carico all’esito della scissione stessa, configurando in tal modo tra le società partecipanti alla scissione un vincolo di solidarietà non pura, ma sussidiaria caratterizzata dal semplice beneficium ordinis che presuppone la verifica dell’inadempimento della società cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione.
Ne segue che la responsabilità di Moiola Immobiliare si pone in rapporto di dipendenza e di subordinazione rispetto a quella della Benni Express s.r.l., in quanto la responsabilità della prima presuppone la responsabilità dell’altra. 7.4. Ha dunque errato la Corte d’appello a non ordinare l’integrazione del contraddittorio, non risultando la decisione giustificata dalle ragioni sulle quali essa si fonda. Quanto al rilievo secondo cui l’atto di appello incidentale non avrebbe potuto essere notificato ai soci della estinta Benni Express s.r.l., per non avere riscosso somme a seguito della procedura di liquidazione, è sufficiente richiamare i l principi o enunciat o dalle Sezioni Unite di questa Corte in base al quale la cancellazione della società dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in capo ai soci della stessa (Cass., sez.
U, 12/03/2013, n. 6070 e n. 6072), con la precisazione che ciò si verifica indipendentemente dal fatto che gli stessi abbiano o meno percepito dell’attivo dalla liquidazione della società (Cass., sez. 1, 06/12/2019, n. 31933; Cass., sez. 5, 04/01/2022,n. 2). Priva di rilievo è purel’altra argomentazione della c orte d’appello secondo cui l’integrazione del contraddittorio non sarebbe stata necessaria ‹‹ in base alla assorbente e più liquida ragione dell’infondatezza manifesta del primo motivo di appello incidentale››, dovendosi, al contrario, ribadire che l’esame del merito deve necessariamente essere preceduto dalla verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.
Ricorrendo dunque nel caso un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, la mancata integrazione del contraddittorio in grado di appello determina la nullità, rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità, del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso. Non osta a ciò il fatto che la stessa ricorrente abbia dato causa alla nullità non provvedendo a notificare l’atto di appello incidentale nei confronti dei soci della Benni Express s.r.l. , atteso che la regola dettata dall'art. 157, terzo comma, cod. proc. civ. secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa si riferisce ai soli casi in cui la nullità non può pronunciarsi che su istanza di parte, e non anche allorquando vada rilevata d'ufficio, con la conseguenza che essa non trova applicazione quando, come in casodi mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricolleghi ad un difetto di attività del giudice, al quale incombeva l'obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio nel processo (Cass., sez. 3, 12/03/2020, n. 7040;
Cass., sez. 3, 07/06/2023,n. 16137). L’accoglimento dei motivi nei suindicati termini consente di dichiarare assorbiti i restanti motivi.
8. Conclusivamente, vanno accolti il primo ed il secondo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi, e va dichiarata la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza impugnata, con conseguente rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, per la relativa rinnovazione, previa integrazione del contraddittorio. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, dichiara assorbiti gli altri. Dichiara la nul