Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. The procedural outcome was a declaration of the appeal's waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings. Consequently, the court ordered the appellants to bear the litigation costs of the final appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28976/2021 R.G. proposto da : CHIARIELLO GIUSEPPE, CHIUMIENTO FERNANDO, CIAFFARAFA' ORIANA, CIOFFI PAOLO, CIRILLO BERNARDI, CIRRONE SALVATORE, CLEMENTE GIOVANNI, COLAIANNI PATRIZIA RITA, COLOGNOLA ROSA MARIA, COLZANI PATRIZIA, COMACCHI CLAUDIO, CONGEDO GIUSEPPE, CORBANI ROSALIA, CORRADO SALVATORE, COSTANZA GIOACCHINO, CUALBU ANTONIO, CURTO BRUNELLO, D'AGOSTINO SILVANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.2750/2021depositata il 15/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti solidalmente al pagamento, in favore delle resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 18/01/2024. Il Pres