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Decreto — n. 2453/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 2453/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The procedural outcome was a declaration of withdrawal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, followed by an order for the appellant to bear the litigation costs. Consequently, the judgment of the Court of Appeal of Rome was upheld by default.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the appellant does not request a decision within forty days of notification, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day period extinction of proceedings litigation costs award Code of Civil Procedure tardivo pagamento delle spese dilazione di pagamento anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n.2147/2021 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n.2147/2021 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27600/2021 R.G. proposto da : CERBONI MONICA, CHIANESE MICHELINA, CHIOCCHI MARCELLO, CIAMPI CARLO, CIAVATTA MASSIMILIANO, CIELO ANTONIA, CIMMINELLI LINA, CIOPPI FEDERICA, CIRILLO PAOLO, COCCONCELLI ALESSIA, COCLITE WILLIAM FRANCESCO, COINU MARISA, COLATO STEFANIA, COLLI EMANUELA, COLOMBINO MARIO, COMPAGNA RITA, COMPAGNONI GIOVANNI, CONTERNO ANDREA, CORATELLA FABIO MICHELE, CORDERO VALERIA, CORDONE ANDREA, COSMAI LAURA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n.2147/2021 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti solidalmente al pagamento, in favore delle resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 18/01/2024. Il