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Decreto — n. 2452/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2452/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2452/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate a carico dei ricorrenti principali, stante il carattere condizionato del ricorso incidentale e si liquidano comein dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 2452/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate a carico dei ricorrenti principali, stante il carattere condizionato del ricorso incidentale e si liquidano comein dispositivo;

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato spese di difesa anticipo delle spese riduzione delle spese giudiziarie assunzione delle spese spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che lirappresenta e difende - resistenti e ricorrent i incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.1858/2021depositata il 11/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26440/2021 R.G. proposto da : ALBERICO ALFONSO, ANDREAUS MARIA CRISTINA, BONATI FRANCESCA, BRAGATO ELDA RENZA, BRIANI MONICA, CASTELNOVO MONICA MARIA, COPPOLECCHIA PASQUALE, DELL'ORSO DANIELA, DI CRISTO SALVATORE, DOSSETTO ELENA MARIA, FAVARATO MICHELA, GABRIELE ANNA RITA, GALLETTI BRIGIDA, GAUNA CARLOTTA, LIGUORO ANTONELLA, MACHIN PIERNICOLA, MAURI MARIA ANTONIA, NARDI CRISTIANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA D. CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA elettivamente domiciliatiin ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lirappresenta e difende - resistenti e ricorrent i incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.1858/2021depositata il 11/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate a carico dei ricorrenti principali, stante il carattere condizionato del ricorso incidentale e si liquidano comein dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti solidalmente al pagamento, in favore delle Amministrazioni resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6 .000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 18/01/2024. Il Presi