Cassation appeal dismissed for non-responsiveness; judgment extinguished after 40-day silence by appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished due to the appellant's failure to respond to a proposal for judgment within the statutory period. The appellant, representing VENEZIANA ENERGIE RISORSE IDRICHE, did not request a decision within forty days of the proposal's communication. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, leading to the termination of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23460/2021 R.G. proposto da : VENEZIANA ENERGIE RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI VERITAS SPA, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliatoin ROMA VIA UGO DE CAROLIS 34-B SCALA A, presso lo studio dell’avvocato CECCONI MAURIZIO (CCCMRZ49L09H501Q), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASQUALIN ANDREA (PSQNDR55T15L736A) -ricorrente- contro SIGAT - Società Italiana Gestione Alberghi e Turismo S.r.l., in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliatoin ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 29, presso lo studio dell’avvocato MARSANO VALERIA (MRSVLR66S50A662Y), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato COMMISSATI FRANCESCA (CMMFNC76S60B563B) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1500/2021 depositata il 18/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,i