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Decreto — n. 2448/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 2448/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for case termination. The appellant, Tola Danilo and G P Società di Costruzioni Srl, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, Cattolica Assicurazioni, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellants to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal statutory time limit procedural extinction case termination proposal litigation costs allocation partecipazione alla procedura ripetibili prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo e poste a carico dei ricorrenti, tra loro in solido per il pari interesse in causa;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7424/2021 R.G. proposto da : TOLA DANILO, G P SOCIETÀ DI COSTRUZIONI SRL , in persona del rappresentante indicato in atti, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BAGLIVI GIORGIO 8, presso lo studio dell’avvocato BROZZI ALESSANDRO (BRZLSN65C08H501K),che li rappresenta e difende -ricorrente- contro CATTOLICA ASSICURAZIONI, in persona del rappresentante indicato in atti, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato COLETTI PIERFILIPPO (CLTPFL44C05G478L), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato COLETTI STEFANIA (CLTSFN72C69H501P) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4/2021 depositata il 04/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo e poste a carico dei ricorrenti, tra loro in solido per il pari interesse in causa;

P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 19/0