Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days under accelerated procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. Although the appellant later attempted to waive the right to a decision, the court held that this waiver was ineffective under the specific accelerated procedure rules. Consequently, the judgment was formally terminated without any further substantive review of the underlying insurance dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2; Art. 391, comma 2 c.p.c.: The failure to request a decision within the forty-day period prescribed by Art. 380-bis c.p.c. results in the automatic extinction of the cassation proceeding, rendering any subsequent waiver of the right to a decision ineffective.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1090/2021 R.G. proposto da : DI PILLO MARIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, da sé medesimo rappresentato e difeso (DPLMRA64R22L194F) -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1632/2020 depositata il 25/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Considerato, ancora, che la rinuncia di parte ricorrente, intervenuta in pendenza del termine utile per chiedere la decisione del ricorso, non rileva, per la specialità del rito disegnato dall’art. 380-bis cod. proc. civ.: sicché, formulata la proposta di definizione accelerata, non è data alternativa tra l’estinzione da mancata istanza di decisione e la riattivazione del rito per la decisione seguito alla relativa istanza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato in ragione della mancata presentazione di istanza di decisione e che deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 380-bis (secondo comma) e 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, non avendo parte intimata svolta attività difensiva in questa sede; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 19/01/