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Ordinanza — n. 2440/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal by the tenant and guarantor against the leasing company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2440/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a formal withdrawal by the tenant and guarantor. The lower courts had previously rejected the opposition to a lease payment order totaling over 756,000 euros against the defendants. Consequently, the Court found no need to rule on the substantive legal arguments regarding contract interpretation or procedural errors.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished by the express renunciation of the parties, precluding any judgment on the merits or the allocation of costs.

Parole chiave

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cassation appeal formal withdrawal extinguishment of proceedings lease contract dispute costs of appeal arretrati di locazione contratto di locazione pagamento a rate

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis 1 cod.proc.civ.
Casa Mia e Antonio Ettore Melchionna ricorrono per la cassazione di detta pronuncia, formulando due motivi; resiste con controricorso Emilia-Romagna Factor S.p.A.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.
Art. 391 4° co. c.p.c.
Ex art. 391, 4° co., c.p.c.
art. 1186 c.c
3 c.p.c., dell’art. 1186 c.c., anche con riferimento agli artt.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11264/2021 R.G. proposto da: Casa Mia S.S. (già Casa Mia S.r.l. ), in persona del socio amministratore ANTONIO ERCOLE MELCHIONNA, e MELCHIONNA ANTONIO ERCOLE, in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ASIAGO 9, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PONTECORVO (PNTMHL59D08H501I) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO CANNIZZARO (CNNFNC60H19C351D); -ricorrenti- contro EMILIA ROMAGNA FACTOR SPA, Società appartenente al Gruppo IVA BPER Banca, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e rappresentante legale p.t., PAOLO LICCIARDELLO, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMILIANO BOVESI (BVSMSM67P21E289E), pec: massimiliano.bovesi@ordineavvocatibopec.it; -controricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 160/2021 depositata in data 26/01/2021 e notificata in data 11/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che Il Tribunale di Bologna aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto con cui era stato ingiunto a Casa Mia e ad Antonio Ettore Melchionna - la prima in veste utilizzatrice, il secondo quale fideiussore - di pagare la somma complessiva di euro 756.010,95 (di cui euro 48.898,95, per canoni e somme scadute e relativi interessi di mora, nonché euro 579.600,00 oltre IVA, per canoni a scadere fino al termine del contratto di leasing), oltre agli interessi e alle spese di procedura, a favore di Emil-Ro Leasing - società concedente - cui nelle more era subentrata, per fusione per incorporazione, Emilia Romagna Factor S.p.A.; la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 160/2021, ha rigettato l’appello interposto da Casa Mia e da Antonio Ettore Melchionna ed ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna;

Casa Mia e Antonio Ettore Melchionna ricorrono per la cassazione di detta pronuncia, formulando due motivi; resiste con controricorso Emilia-Romagna Factor S.p.A.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. Considerato che 1) il primo motivo è rubricato, “violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 1186 c.c., anche con riferimento agli artt. 1321, 1322, 1362, 1363, 1364, 1366, 1370, 1371 e 1453 c.c., oltre che dell’art. 13 L. n. 259 del 1993”;

2) con il secondo motivo è denunciata la sussistenza di un error in procedendo ex art . 360 co. 1, n. 4 c.p.c., con riferimento all’art.112 c.p.c., per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ovvero per motivazione apparente;

3) in data 30 settembre 2023 è pervenuto, da parte dell’avvocato Cannizzaro, atto di formale rinuncia al ricorso per conto di Casa mia s.s. e di Antonio Ettore Melchionna, al quale ha fatto seguito, in data 3 ottobre 2023, l’accettazione di Emilia Romagna Factor S.p.a.;

4) deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia. Ex art. 391, 4° co., c.p.c. non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così deciso nella Camera di Consiglio de