Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Scire' Mirella, did not respond to the court's proposal for case definition, while the respondent, Unicredit SpA, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case definition within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19597/2022 R.G. proposto da : SCIRE' MIRELLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato FORESTA SANTINO (FRSSTN63M06F112T), rappresentat a e difes a dall'avvocato ZIRONE NICOLA (ZRNNCL60D18F839X) -ricorrente- contro UNICREDIT SPA, in persona del rappresentante indicato in atti, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato TORINO GIANFRANCO (TRNGFR59T06H501C) rappresentato e difeso dall'avvocato D'AGATA GIAMPIERO (DGTGPR60E05I754Z) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.1049/2022 depositata il 19/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma,il 19