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Decreto — n. 2326/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in judgment extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 2326/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, AGES SRL in liquidation, did not request a decision despite the deadline expiring, while the respondent, Errazy Abdelkebir, argued for the dismissal based on this procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, extinguishing the case and awarding costs to the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs to the resisting party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to respond deadline procedural renunciation judgment proposal costs allocation ripetibili dell'avvocato riduzione della mercede d'avvocato azione parziale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo a favore della parte resistente, previa compensazione della metà di cui si ravvisa l’opportunità in ragione della desistenza dal giudizio;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6069/2022 R.G. proposto da : AGES SRL IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI N 145, presso lo studio dell’avvocato GARAU PAOLO (GRAPLA69P28H501Q) rappresentato e difeso dall'avvocato CARLI PATRIZIA (CRLPRZ62B64A944K) -ricorrente- contro ERRAZY ABDELKEBIR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 75, presso lo studio dell’avvocato DI LORETO ANNA (DLRNNA59R56G478U) rappresentato e difeso dall'avvocato DE GENNARO ENRICA (DGNNRC67C70F839J) -controricorrente- nonché contro COMUNE DI MINERBIO, UNIPOLSAI SPA, MUSTAPHA ERRAZY-intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAn.1976/2021depositata il 02/08/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo a favore della parte resistente, previa compensazione della metà di cui si ravvisa l’opportunità in ragione della desistenza dal giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, previa compensazione della metà residua, in Euro 3 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 18/01/2024. Il Presid