Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, representing an individual against insurance companies, did not request a decision on the appeal after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4550/2021 R.G. proposto da : PATELLA MARCO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISANELLI 1, presso lo studio dell’avvocato GRIECO FRANCESCO (GRCFNC74S23H501W) rappresentato e difeso dall'avvocato ZACCARIA VITO (ZCCVTI75H05A662V) -ricorrente- contro SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell’avvocato FONSI GIANLUCA (FNSGLC67D03H501C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, MASTROTA LUIGI, FACENDOLA PIETRO-intimati- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di BARI n.2140/2020 depositata il 11/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processualia favore della parte resistente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 18/01/2024. Il