Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the appeal withdrawn under CPC Art. 380-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings after the appellant failed to respond to a settlement proposal within 40 days. The appellant, represented by two lawyers, sued Unipolsai and the Di Petrillo brothers regarding a judgment from the Court of Appeal of Milan. The court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant for forty days following a settlement proposal constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3910/2020 R.G. proposto da : CASO MANUEL MAURIZIO, CASO SERGIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato GOBBI LUISA (GBBLSU59A56H501S) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'AMELIO PAOLA MARIA (DMLPMR62P69F205N) -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PODESTI 16, presso lo studio dell’avvocato FIORINI FERNANDA (FRNFNN71C51H501G) rappresentato e difeso dall'avvocato PENCO MARINA (PNCMRN74E44F205Q) -controricorrente- nonchécontro DI PETRILLO TERESA e DI PETRILLO FRANCO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SISTINA, 121, presso lo studio dell’avvocato BONOTTO MARCELLO (BNTMCL57A02H501X) rappresentati e difes i o dall'avvocato CARUGO ALBERTO (CRGLRT69P09H264U) -costituiti con mero deposito di procura - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANOn.2735/2019depositata il 20/06/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, solo a favore della parte resistente, stante la mancata notifica e deposito di controricorso dei Di Petrillo e considerato che il deposito della procura li avrebbe abilitati solo a partecipare eventualmente alla trattazione in una pubblica udienza;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente Unipolsai , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 18/01/2024.Il