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Ordinanza — n. 2322/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects an order omitting lawyer fee deductions for appointed counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2322/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted a procedural request to correct a material error in a prior ruling. The original order condemned the appellant to litigation costs but failed to order their deduction in favor of the three lawyers who had declared themselves as appointed counsel. The court ruled that in the absence of specific legislative guidance, the remedy for such omissions is the procedure for correcting material errors, which applies to Cassation decisions and can be initiated ex officio at any time.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; In the absence of explicit legislative provisions, the remedy for an omitted pronouncement on a lawyer's fee deduction request is the procedure for correcting material errors, applicable to Cassation rulings and actionable ex officio at any time.

Parole chiave

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material error correction appointed counsel fees litigation costs deduction ex officio procedure Cassation material error correzione di errore materiale violazione procedurale decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
34181/2019 R.G., come da procura a margine del controricorso notificato il 3.12.2019, hanno proposto ricorso, ai sensi dell’art. 391- c.p.c., affinché venga disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza 7 settembre 202 2 , n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 7.7.2010, n. 16037
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Testo completo

re – Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 5094/2023R.G. proposto da: PASQUARIELLO MATTEO ANTONIO , domiciliat o in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatoe difesodagli avv.ti Antonio Scotti Galletta, Nicola Scotti Galletta e Marco Scotti Galletta, come da procuraa margine del controricorso nel giudizio iscritto al n. 34181/2019 R.G. - ricorrent e - contro COMUNE DI NAPOLI, INTESA SAN PAOLO s.p.a. - intimati – avverso l’ordinanza della Suprema Corte di cassazione recante il N. 26366/2022, depositata in data7.9.2022; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 28.11.2023dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija .

N. 5094/23R.G. Rilevato che - gli avv.ti Antonio Scotti Galletta, Nicola Scotti Galletta e Marco Scotti Galletta, difensori di Matteo Antonio P asquariello, nel procedimento di legittimità contro il Comune di Napoli e Intesa San Paolo s.p.a. iscritto al n. 34181/2019 R.G., come da procura a margine del controricorso notificato il 3.12.2019, hanno proposto ricorso, ai sensi dell’art. 391- c.p.c., affinché venga disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza 7 settembre 202 2 , n. 26366 , della Terza Sezione Civile di questa Corte; -il ricorso è stato regolarmente notificato alle contropart i , che non ha nno tuttavia svolto attività difensiva in questa sede;

Considerato che -risulta dal testo dell’ordinanza n. 26366 del 202 2 che in tale pronuncia la Corte, rigettando il ricorso principale proposto dal Comune di Napoli, l’ha condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente Pasquariello , omettendo però di disporre la distrazione delle stesse in favore avv.ti Antonio Scotti Galletta, Nicola Scotti Galletta e Marco Scotti Galletta,che si erano dichiarat i antistatari nel proprio atto di controricorso; -in conformità all’insegnamento di Cass., Sez. Un., 7.7.2010, n. 16037, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli N. 5094/23R.G. errori materiali, applicabile anche in relazione alle pronunce della Corte di cassazione e proponibile anche d’ufficio in qualsiasi tempo; - il ricorso, pertanto, deve essere accolto, disponendo la correzione nel senso auspicato; -non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 26366 del 202 2 , nel senso che la condanna alle spese stabilita a carico delricorrente debba intendersi integrata dalla previsione «da distrarre in favore degli avv.ti Antonio Scotti Galletta, Nicola Scotti Galletta e Marco Scotti Galletta, che si sono dichiarat i antistatari» e ordina alla Cancelleria di provvedere alla relativa annotazione sull’originale del provvedimento. Così deciso in Roma, nella came