Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2320/2024 — snciv Generato dall'IA

Court rules that the Gela court keeps the injunction opposition while the Naples specialized section handles the antitrust nullity claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2320/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the jurisdiction regulation request by the Naples specialized section, overturning the Gela court's decision to remand the entire case. While the Gela court had declined jurisdiction citing antitrust norms, the Court clarified that the functional competence for the injunction opposition remains with Gela. Consequently, the case is split: the opposition to the injunction stays in Gela, but the separate claim for antitrust nullity of the guarantee is assigned to the Naples specialized section.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 645 c.p.c.; Art. 4, co. 1-ter lett. c) d.lgs. n. 168/2003: The functional competence of the specialized business court for antitrust-related nullity claims does not extend to incidental defenses raised in opposition proceedings, which remain with the issuing court unless separation is ordered.

Parole chiave

Generato dall'IA
functional jurisdiction antitrust nullity injunction opposition specialized business court separation of causes incidental defense competence regulation norme sulla concorrenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 645 c.p.c.
- infatti, c ome correttamente evidenziato dal P.G., è assolutamente granitico il principio per cui “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c.
Art. 4, co. 1-ter lett. c) d.lgs. n. 168/2003
168/2003, da individuarsi nel caso di specie in quella istituita presso il Tribunale di Napoli ex art. 4, co.
Art. 33, comma 2, legge n. 287/1990
287/1990, rientrante nel titolo I richiamato dall’art. 33, comma 2, legge n. 287/1990, ai fini del radicamento della competenza cd.
Art. 295 c.p.c.
Art. 1957 c.c.
Art. 1341 c.c.
e di nullità della stessa ex art. 1341 c.c. non può che essere funzionalmente il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo e dunque il Tribunale di Gela;
art. 1957 c.c
art. 1341 c.c
e di nullità della stessa ex art. 1341 c.c.
art. 645 c.p
- infatti, c ome correttamente evidenziato dal P.G., è assolutamente granitico il principio per cui “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c.
art. 295 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 35661/2022
Cass., n. 3248/2023
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

re – Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza N. 2818 /20 2 3 R.G. per regolamento di competenza, ex artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c., - proposto dal Tribunale di Napoli, sezione specializzata per le imprese, con ordinanza del 24.1.2023, nella causa vertente tra CAIOLA ORAZIO e SIENA NPL 2018 s.r.l. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 28.11.2023dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija ; Rilevato che -Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza del 24.1.2023, ha richiesto regolamento di competenza d’ufficio, in relazione all’ordinanza del 21.12.2021 resa dal Tribunale di Gela, nei procedimenti riuniti N. 1925/20 e N. 1966/20 R.G., vertenti tra Orazio Caiola e altri contro Siena NPL 2018 s.r.l. ed aventi ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo N. 411/20, emesso nei confronti del N. 2818/23R.G. predetto e di altri debitori, quali fideiussori della Imprecem s.r.l.; con detta ultima ordinanza, il Tribunale siciliano aveva infatti declinato la propria competenza, individuando quella del Tribunale rimettente, osservando che “l’opponente Caiola Orazio ha eccepito la nullità della fideiussione azionata dal creditore odierno opposto, per violazione della normativa a tutela della concorrenza di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990, rientrante nel titolo I richiamato dall’art. 33, comma 2, legge n. 287/1990, ai fini del radicamento della competenza cd.

Funzionale della Sezione specializzata in materia di impresa di cui al d.lgs. n. 168/2003, da individuarsi nel caso di specie in quella istituita presso il Tribunale di Napoli ex art. 4, co. 1-ter, lett. c), d.lgs. n. 168/2003, come novellato dal d.lgs. n. 3/2017, con rinvio all’art. 3, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 168/2003, che a sua volta rinvia all’art. 33, comma 2, legge n. 287/1990”;rileva il Tribunale partenopeo che, contrariamente all’assunto del giudice gelese, esso è competente limitatamente alla eccepita nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust , mentre competente sulla decisione della causa di opposizione a d.i., in relazione alla pure eccepita decadenza dalla fideiussione ex art. 1957 c.c. e di nullità della stessa ex art. 1341 c.c. non può che essere funzionalmente il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo e dunque il Tribunale di Gela;

Considerato che -il regolamento d’ufficio è fondato ; N. 2818/23R.G. - infatti, c ome correttamente evidenziato dal P.G., è assolutamente granitico il principio per cui “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni” (Cass., n. 35661/2022); -i n secondo luogo, è altrettanto consolidato il principio - pronunciato in fattispecie analoga - secondo cui “ La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (Cass., n. 3248/2023);

N. 2818/23R.G. - ha dunque errato il Tribunale di Gela nel rimettere l’intera causa alla sezione specializzata delle imprese del Tribunale partenopeo, giacché avrebbe comunque dovuto trattenere presso di sé quella relativa all’opposizione a decreto ingiuntivo,ferma l a possibilità di esercita re del potere di sospensione ex art. 295 c.p.c., ove necessario; -in definitiva, regolando la competenza, la causa relativa alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust resta incardinata presso la sezione specializzata partenopea, mentre quella relativa alle altre contestazioni inerenti alla fideiussione, come proposte con l’opposizione ex art. 645 c.p.c., va rimessa al Tribunale di Gela; - al regolamento delle spese del presente giudizio provvederà il giudice del merito;

P. Q. M. la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Gelasulla opposizione a decreto ingiuntivo, e la competenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, sulla domanda riconvenzionale, assegnando termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente per la riassunzione.