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Ordinanza — n. 2301/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on new claim in lease vs. gratuitous loan dispute regarding property return.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2301/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Salvatore Manca's appeal against the Second Instance Court's ruling in a dispute over property return between a housing company and a tenant. Manca argued that the Second Instance Court improperly introduced a new claim for damages and rent, violating procedural rules, while the housing company contended the legal characterization of the contract had not altered the underlying facts. The court held that changing the legal qualification of a claim is permissible without violating procedural preclusion as long as the material facts constituting the claim remain unchanged.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.; Art. 1571 et seq. c.c.; The court may change the legal qualification of a claim without violating procedural preclusion if the material facts constituting the claim remain unchanged.

Parole chiave

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new claim in appeal procedural preclusion legal qualification change gratuitous loan contract property restitution inadempimento del locatore garanzia di locazione non pagata difetto di manutenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
Considerato che: con il primo motivo – violazione e falsa applicazione ( art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.)dell’art.
Art. 345 c.p.c.
3 c.p.c.)dell’art. 345 c.p.c. (divieto di proposizione in appello di domande nuove) degli artt.
Art. 1571 et seq. c.c.
Art. 81 c.p.c.
(disciplina della locazione), dell’art. 81 c.p.c. (divieto di sostituzione processuale), 100 c.p.c.
Art. 100 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 1591 cod. civ.
art. 702 bis c.p
Rilevato che: Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
art. 380-bis c.p
art. 345 c.p
3 c.p.c.)dell’art. 345 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 24 luglio 2012, n. 12943
Cass. 24 giugno 2003, n. 10009
Cass. n. 19139/2005
(Cass. n. 19139/2005); alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente a pagare, in favore della controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2082/2022 R.G. proposto da: MANCA SALVATORE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MUSU MAURIZIO, pec: -ricorrente- contro AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA ABITATIVA (A.R.E.A.), in persona del legale rappresentante, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato ONNIS CECILIA pec: -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 328/2021 depositata il 06/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere ANNA MOSCARINI. Rilevato che: Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) con sede in Cagliariconvenne davanti al Tribunale della stessa città Salvatore Manca allegando che, dovendo eseguire lavori di consolidamento e messa in sicurezza di un immobile del convenuto per il quale era intervenuta ordinanza sindacale di sgombero, aveva preso in locazione da un terzo un altro immobile, pagando il relativo canone e lo aveva concessoin comodato al Manca perché vi risiedesse con la famiglia per l’intera durata dei lavori; all’esito dei suddetti lavori, il Manca non aveva inteso liberare l’immobile sostenendo che i lavori non fossero stati eseguiti a regola d’arte sì da instaurare un procedimento di accertamento tecnico preventivo per la stima dei lavori che l’Azienda avrebbe dovuto eseguire; l’Azienda propose allora domanda di rilascio e condanna del convenuto al pagamento di determinati importi, cui il Manca propose opposizione; il Tribunale di Cagliari dichiarò risolto il contratto di comodato tra l’Azienda e il convenuto, con condanna di questi al pagamento della somma (€ 12.000), risultante dalla compensazione tra quanto dovuto dal comodatario e quanto dovuto dalla Azienda a titolo di risarcimento del danno per lavori non effettuati; a seguito di appello principale del Manca ed incidentale di A.R.E.A., la Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza pubblicata in data 6/7/2021, ha rigettato il gravame principale ed accolto parzialmente l’incidentale condannando il Manca al risarcimento del danno pari ad ulteriori € 3.200 (€ 400 per 8 mensilità) nonché a quello per i canoni corrisposti fino al rilascio; avverso la sentenza Salvatore Manca propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; resiste con controricorso l’ Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. l’Azienda ha depositato brevi note riepilogative del controricorso.

Considerato che: con il primo motivo – violazione e falsa applicazione ( art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.)dell’art. 345 c.p.c. (divieto di proposizione in appello di domande nuove) degli artt. 1571 e ss. c.c. (disciplina della locazione), dell’art. 81 c.p.c. (divieto di sostituzione processuale), 100 c.p.c. (sull’interesse ad agire), 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato, 113 c.p.c.(il giudice deve seguire le norme del diritto) 115 e 116 c.p.c. (il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, e valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento) e 1803 e ss. c.c. (disciplina del comodato) - il ricorrente afferma che la C orte d’ A ppello ha pronunciato su una domanda nuova, come tale non proponibile in appello, omettendo di dichiararne l’inammissibilità e dunque violando l’art. 345 c.p.c.; in secondo luogo nell’interpretare la domanda la corte del gravame ha omesso di rilevare la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del diritto sostanziale in capo alla società attrice la quale aveva agito non in qualità di comodante ma nell’interesse della locatrice del bene preso in locazione e dunque per un diritto altrui, esulante dal rapporto di comodato;con il secondo motivo–nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.-il ricorrente lamenta la carenza di motivazione sulle circostanze di cui al primo motivo di ricorso, essendo il ragionamento della Corte d’Appello tutto incentrato sulla domanda di restituzione del bene e sul pagamento dei canoni formulata dalla Azienda non quale comodante ma nell’interesse della locatrice dell’immobile; con il terzo motivo – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.

–lamenta motivazione apparente sulle stesse circostanze di cui ai precedenti motivi; i motivi vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione e sono tutti infondati; non vi è novità della domanda se il fatto costitutivo non è mutato, ma muta solo la qualificazione giuridica, mutamento consentito in mancanza di giudicato interno: il ricorrente denuncia solo il mutamento di qualificazione della domanda ma non del fatto costitutivo, né denuncia la presenza di giudicato interno sulla qualifica; è noto che resta preclusa al giudice la decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa (Cass.24 luglio 2012, n. 12943; 24 giugno 2003, n. 10009), dovendosi di contro escludere tale preclusione quando il fatto costitutivo, come nel caso in esame, non è modificato; correttamente poi il giudice del merito ha reputato che il titolo fatto valere in giudizio era il comodato e che l’azione esperita si collocava in tale rapporto contrattualee correttamente ha ritenuto che chiunque abbia la disponibilità di fatto di un bene possa validamente concederla in locazione o comodato o costituirvi altro rapporto obbligatorio sicchè è legittimato a chiederne la restituzione; al proposito va rammentato che,salva la facoltà del locatore di porre in esecuzione anche contro il terzo occupante il titolo esecutivo ottenuto contro il conduttore, non può essere negato a quest'ultimo il potere di agire, in base alla sua personale e diretta legittimazione di parte contraente, contro il comodatario, allo scopo di conseguire il rilascio della cosa, per poterla a sua volta consegnare al locatore, in adempimento dell'obbligo di restituzione sancito a suo carico dall'art.1591 del cod. civ. (Cass. n. 19139/2005); alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente a pagare, in favore della controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del giudizio di cassazione che liquida in € 2.100 (oltre € 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso ar