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Ordinanza Interlocutoria — n. 2241/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new hearing due to conflicting Supreme Court rulings on special power of attorney validity.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2241/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Municipality of Cervia regarding maritime concession fees, ordering a remand to a new hearing. The core issue was that the special power of attorney used to file the appeal was issued in a different location and date than required by procedural rules. Because the Supreme Court had recently issued conflicting rulings on the validity of such powers of attorney, the court deemed the case unresolvable without further clarification.

Regesto Legislator

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Art. 164 c.p.c.; Art. 165 c.p.c.: When a special power of attorney is issued in a location or date inconsistent with statutory requirements, and the Supreme Court has issued conflicting jurisprudence on its validity, the case must be remanded to a new hearing pending the resolution of that constitutional question.

Parole chiave

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special power of attorney procedural validity remand to new hearing conflicting jurisprudence municipal appeal maritime concessions Cassation remand impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 164 c.p.c.
Art. 165 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza del 05/07/2023, n. 19039
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9973/2022R.G. proposto da COMUNE DI CERVIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza SS. Apostoli n. 6, presso lo Studio Zunarelli, rappresentato e difeso dall’Avv. Franco Fiorenza –ricorrente – contro MARINA DI CERVIA S.R.L., inpersona del legale rappresentante pro tempore,in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Bigari e dall’Avv.

Angelo Clarizia –controricorrente – nonché contro AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE CENTRALE -intimati - OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 9973/2022 Cons. est. Raffaele Rossi Avverso la sentenza n. 2585 /2021 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA,depositata il giorno 11 ottobre 2021. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 29 novembre2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’Avv.FRANCO FIORENZA per parte ricorrente ; uditi l’Avv.

MARCO BIGARI e l’Avv. ANGELO CLARIZIA per parte controricorrente; Rilevato che la società Marina di Cervia s.r.l. propose opposizione avverso due cartelle esattorial i notificat e gli ad istanza di Equitalia servizi di riscossione S.p.A., causalmente ascritte a canoni demaniali relativi, per il periodo complessivo dall’aprile 2007 all’aprile 2017, alla concessione per la realizzazione e la gestione di un porto turistico in Cervia; all’esito del giudizio di prime cure, svolto in contraddittorio con l’Agenzia del Demanio e con il Comune di Cervia, l’adito Tribunale di Ravenna, in accoglimento della dispiegata opposizione e previa disapplicazione delle note del Comune di Cervia determinative dei canoni diconcessione demaniale marittima, dichiarò la nullità dei ruoli e delle cartelle di pagamento opposte; la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto dal Comune di Cervia; per quanto ancora qui d’interesse, la Corte d’appello, premessa la natura non tributaria del credito azionato (siccome avente ad oggetto proventi per l’utilizzo di beni del demanio pubblico ovvero entrate correlate alla concessione in godimento dei beni stessi), ha escluso qualsivoglia efficacia di giudicato della pronuncia resa dai giudici amministrativi in sede di impugnativa delle note di determinazione dei r.g. n. 9973/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi canoni concessori; ha inoltre ritenuto inammissibile, poiché formulata per la prima volta in appello, la deduzione dell’ente comunale circa la quantificazione dei canoni in base ad un sistema tabellare (e non già sulla scorta dei valori di mercato previsti dall’art. 1, commi 251 e 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, norma dichiarata dalla Corte Costituzionale non applicabile a concessioni come quella in discorso); ricorre per cassazione il Comune di Cervia, affidandosi a sei motivi, cui resiste, con controricorso, la s.r.l.

Marina di Cervia; non svolge difese nel giudizio di legittimità l’Agenzia del Demanio; le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa; il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate nel senso del rigetto del ricorso, richiamate all’udienza di discussione; Considerato che la procura alle liti in favore del difensore di parte ricorrente risulta rilasciata in luogo (Cervia) diverso da quello di indicata redazione del ricorso (Roma) ed in data anteriore alla stessa (24 novembre 2021 rispetto al 4 aprile 2022); in ordine alla validità di una procura speciale di tal fatta, oggetto di divergenti indirizzi ermeneutici della giurisprudenza di nomofilachia, sono state investite (con ordinanza del 05/07/2023, n. 19039) le Sezioni Unite di questa Corte, onde dirimere ilcontrasto; si profila pertanto necessario, in ragione della evidente logicità preliminare, disporre il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla predetta questione; p. q. m.

Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo. Così