Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The primary appeal was deemed withdrawn by silence, and the conditional incidental appeal was absorbed as a result. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellants to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the absorption of any conditional incidental appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1853/2023 R.G. proposto da : SICILIA GOLF RESORT SRL, OFF SIDE SRL, CONSORZIO SICILIA GOLF RESORT S.C.R.L., in persona dei rispettivi rappresentanti in atti indicati, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TACITO N. 90, presso lo studio dell’avvocato CAMPAGNA GIOVANNA (CMPGNN72S50F158V),che li rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY e REGIONE SICILIANA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che per legge li rappresenta e difende -ricorrenti incidentali- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.7114/2022 depositata il 09/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che il ricorso incidentale è stato espressamente qualificato come condizionato, sicché esso va intenso assorbito per la appena riscontrata definizione di quello principale;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti e ricorrenti con ricorso incidentale condizionato, in considerazione del valore della controversia desunto dall’atto introduttivo di lite, da porsi a carico solidale delle ricorrenti, attesa l’identità delle posizioni processuali; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna le ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 20.000,00 (ventimila/00) per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma,il 1