Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2098/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against third-party debt certification, upholding negative balance declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2098/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed Banco BPM's cassation appeal against a lower court's refusal to certify Unicredit S.p.A. as a debtor of the judgment debtor. The court found that Unicredit merely processed checks for its client EFG Bank and held no direct debt to the beneficiary. Consequently, the court ruled that Unicredit could not block payments based on the pignoramento of the original title holder's credits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 549 cod. proc. civ.; Art. 546 cod. proc. civ.: A bank acting solely as a payee's agent for check collection and crediting funds does not assume the role of a negotiator or debtor vis-à-vis the check's beneficiary, nor can it refuse payment to the holder of the pignoramento order based on the debtor's credit status.

Parole chiave

Generato dall'IA
third party debt certification forced execution procedure check collection agency debitor debitoris status pignoramento of credits banker's liability negative balance declaration legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 549 cod. proc. civ.
degli obblighi di custodia gravanti sul terzo pignorato; giova precisare che l’accoglimento della domanda ex art. 549 cod. proc. civ. postula l’accertamento, nell’an e nel quantum, di un credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, con onere della prova gravante sul creditore istante (Cass.
Art. 546 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dov
art. 549 cod. proc. civ
, il procedente domandò l’accertamento dell’obbligo di detto terzo; all’esito del subprocedimento ex art. 549 cod. proc. civ.
art. 546 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 26/02/2002, n. 2778
Cass. 26/02/2002, n. 2778; Cass.
Cass. 19/05/1998, n. 4981
2778; Cass. 19/05/1998, n. 4981), a presentare in stanza di negoziazione gli assegni circolari in parola e poi, ad incasso avvenuto dall’emittente, ad accreditare le somme sul conto della propria cliente; è dunque da escludere, nella descritta sequenza, che alla Unicredit S.p.A.
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Raffaele Rossi il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2813/2023R.G. proposto da BANCO B.P.M. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Schiavonetti, n. 278, presso lo studio dell’Avv. Enrico Chianese, rappresentato e difeso dall’Avv. Gian Michele Uggé –ricorrente – contro UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Cesi n. 72, presso lo studio dell’Avv. Achille Buonafede, dal quale è rappresentato e difeso –controricorrente – nonché contro INTESA SANPAOLO S.P.A.

MARAZZINA AMBROGIO -intimati - ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO DEL TERZO r.g. n. 2813/2023 Cons. est. Raffaele Rossi Avverso la sentenza n. 834/2022 del TRIBUNALE DI LODI, depositata il giorno 29 novembre2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 29 novembre2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; Rilevato che per la soddisfazione di un credito indicato in atto di precetto in misura pari ad euro 843.870,21, il Banco popolare soc. coop. (divenuto lite pendente Banco BPM S.p.A.) intraprese innanzi il Tribunale di Lodi procedimento di espropriazione forzata in danno del suo debitore Ambrogio Marazzina e presso plurimi terzi, tra i quali Unicredit S.p.A. e Intesa SanPaolo S.p.A.; resa dichiarazione di quantità negativa da Unicredit S.p.A. , il procedente domandò l’accertamento dell’obbligo di detto terzo; all’esito del subprocedimento ex art. 549 cod. proc. civ. così introdotto, istruito mediante assunzione di informazioni e acquisizioni documentali, l’adito giudice dell’esecuzione, con ordinanza resa il 24 novembre 2017, disattese l’istanza del procedente, negando alla Unicredit S.p.A. la qualità di debitor debitoris di Ambrogio Marazzina; l’opposizione agli atti esecutivi dispiegata da Banco BPM S.p.A. avverso detta ordinanza è stata rigettata dalla decisione in epigrafe; ricorre per cassazione Banco BPM S.p.A., articolando un motivo, cui resiste, con controricorso illustrato da memoria, Unicredit S.p.A., mentre non svolgono difese in grado di legittimità Ambrogio Marazzina e Intesa SanPaolo S.p.A.;

Considerato che con l’unico motivo (rubricato «violazione ed errata applicazione di norme di legge in relazione alla valutazione giuridica della posizione della Unicredit S.p.A. quale terza pignorata»), parte ricorrente deduce l’omessa considerazione nella sentenza impugnata «dei doveri e degli obblighi incombenti» su Unicredit S.p.A. quale terza pignorata; r.g. n. 2813/2023 Cons. est. Raffaele Rossi rileva in particolare che, posta l’emissione di sei assegni circolari dell’importo di euro centomila cadauno da parte di Intesa SanPaolo S.p.A. a favore di Ambrogio Marazzina, Unicredit S.p.A., dopo la notifica dell’atto di pignoramento, non avrebbe potuto negoziare detti assegni, nemmeno quale mandataria della banca girataria degli stessi (EFG Bank Monaco), bensì, identificato «il beneficiario dell’assegno», avrebbe dovuto «apporre» sui titoli «il vincolo di indisponibilità» nascente dalla qualità di terzapignorata: per contro, Unicredit aveva, con condotta illegittima, incassato le somme e successivamente trasferito le stesse alla EFG Bank Monaco; la doglianza è in parte inammissibile, in parte infondata; a suffragio della decisione resa, il giudice territoriale ha rilevato che i sei assegni circolari non trasferibili emessi da Intesa SanPaolo S.p.A. in favore del debitore esecutato Ambrogio Marazzina e da questi girati (per il solo incasso) alla EFG Bank Monaco erano stati portati in stanza di compensazione, in epoca successiva alla notifica del pignoramento, da Unicredit S.p.A., a tanto incaricata dalla banca girataria; eseguito il pagamento dall’istituto bancario emittente, la Unicredit S.p.A. aveva poi accreditato gli importi così ricevuti sul conto corrente acceso presso di sé dalla EFG Bank Monaco; così ricostruita la sequenza fattuale degli accadimenti, il Tribunale di Lodi ha ritenuto che Unicredit S.p.A. abbia svolto «semplicemente un servizio di incasso in forza di mandato ad essa conferito da EFG Bank», cioè di «mero intermediario per conto dell’istituto negoziatore nello scambio di assegni in stanza di compensazione, non entrando mai nella disponibilità degli importi degli assegni circolari», negando pertanto l’esistenza di un debito di Unicredit S.p.A. nei riguardi di Ambrogio Marazzina; a fronte di ciò, la articolata dissertazione del ricorrente si profila inammissibile laddove pretende di dedurre, per la prima volta in sede r.g. n. 2813/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi di legittimità (senza nemmeno allegareil momento di introduzione nel thema decidendum del giudizio di merito, tanto ex se cagionando la inammissibilità della doglianza: Cass. 17/11/2022, n. 33925; Cass.30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 06/06/2018, n. 14477), circostanze fattuali nuove (l’aver Unicredit S.p.A. trattenuto le somme incassate per ventidue giorni prima di riversarle alla EFG Bank), finalizzate a sconfessare (o comunque mettere in dubbio) l’accertamento del giudice di merito sul mancato conseguimento della disponibilità degli importi da parte di Unicredit S.p.A.; in parte qua, il motivo di ricorso è dunque inammissibile, poiché fondato su una situazione di fatto diversa da quella accertata nel giudizio di merito (tra le tante, Cass. 23/11/2022, n. 34414;

Cass.11/11/2015, n. 23045), essendo per definizione escluso un nuovo apprezzamento dei fatti da parte delgiudice di legittimità (tra le tante, Cass. 01/06/2021, n. 15276); del pari è inammissibile il motivo in vaglio, laddove sollecita questa Corte ad un riesame delle emergenze istruttorie ancora una volta teso ad una ricostruzione della vicenda in termini differenti rispetto a quella operata nella gravata sentenza, attività del tutto estranea alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità; destituite di fondamento sono invece le argomentazioni in ordine alla asserita inosservanza ad opera di Unicredit S.p.A. degli obblighi di custodia gravanti sul terzo pignorato; giova precisare che l’accoglimento della domanda ex art. 549 cod. proc. civ. postula l’accertamento, nell’an e nel quantum, di un credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, con onere della prova gravante sul creditore istante (Cass. 25/07/2022, n. 23123); nella specie, premesso che obbligato nei riguardi del beneficiario dell’assegno circolare è innanzitutto l’istituto bancario emittente il titolo (tenuto al pagamento dei relativi importi, avendone assicurato la r.g. n. 2813/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi provvista con l’emissione) e che l’azione esecutiva in concreto spiegata non ha sottoposto a pignoramento gli assegni circolari presso la banca emittente, la posizione assunta nella vicenda da Unicredit S.p.A., in base all’andamento ricostruito dal giudicedi merito, conforta la negata qualità di debitor debitoris di detto istituto bancario; è dirimente osservare, sul punto, che Unicredit S.p.A. si è limitata, su mandato della propria correntista EFG Bank Monaco, banca girataria per l’incasso (e in tale veste abilitata all’esercizio dei diritti cartolari inerenti al titolo:

Cass. 26/02/2002, n. 2778; Cass. 19/05/1998, n. 4981), a presentare in stanza di negoziazione gli assegni circolari in parola e poi, ad incasso avvenuto dall’emittente, ad accreditare le somme sul conto della propria cliente; è dunque da escludere, nella descritta sequenza, che alla Unicredit S.p.A. si attagli il ruolo di negoziatore del titoloin senso proprio, qualità invece assunta dalla banca girataria per l’incasso; è, a fortiori, da escludere ogni situazione debitoria della Unicredit S.p.A. nei confronti di Ambrogio Marazzina, beneficiario degli assegni ma girante gli stessi alla EFG Bank Monaco:

Unicredit S.p.A. non era obbligata verso il Marazzina a pagare le somme portate dagli assegni e nemmeno a riversargli le stesse, non avendo intrattenutocon siffatto soggetto alcun rapporto e nemmeno a ciò tenuta in forza di legge; in altri termini - e per confutare l’assunto di parte ricorrente sulla violazione degli obblighi di custodia operanti ai sensi dell’art. 546 cod. proc. civ. -, Unicredit S.p.A. non avrebbe potuto bloccare il pagamento delle somme portate dagli assegni da parte dell’emittente e il trasferimento di esse alla banca girataria, adducendo la sottoposizione a pignoramento dei crediti dell’originario prenditore dei titoli, nei cui confronti erano, per differente causale, configurabili possibili situazioni di debitoin capo all’emittente ed alla girataria; il ricorso è, in definitiva, rigettato; r.g. n. 2813/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m.

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente, BPM S.p.A., alla refusione in favore della parte controricorrente, Unicredit S.p.A., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 15.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, dilegge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dov