Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to file within the strict 60-day statutory deadline. The court ruled the appeal was untimely. The appeal was dismissed because the filing deadline had expired. The court held the appeal was inadmissible due to the expiration of the statutory time limit. The appeal was rejected because the filing occurred after the mandatory deadline. The court declared the appeal inadmissible due to the lapse of the statutory period. The appeal was dismissed as the filing was made after the legal deadline. The court ruled the appeal inadmissible due to the expiration of the time limit. The appeal was rejected because the filing was untimely under the law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant filed the request significantly beyond the mandatory sixty-day deadline. Although the appellant argued for a violation of law regarding interest calculations and an erroneous fact-finding on liquidation fees, the court focused solely on procedural timeliness. The decision was based on the strict application of the Civil Procedure Code, which requires appeals against first-instance inadmissibility rulings to be filed within sixty days of notification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348-ter c.p.c.; Art. 325 c.p.c.: When an appeal is declared inadmissible against a first-instance decision, the sixty-day period for filing a cassation appeal begins from the notification of the appellate court's inadmissibility order; failure to file within this strict period results in the absolute inadmissibility of the cassation request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 147/2021 proposto da: MARINA SEREGNI, rappresentata e difesa dall’avv.to EDMONDO TOMASELLI(edmondotomaselli@ordineavvocatiroma.org); -ricorrente - contro CAROLLE SOCIETÀ SEMPLICE IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro - tempore , rappresentata e difesa dall’avv.ssa SILVIA GIUDICI ( silvia.giudici@milano.pecavvocati.it ), elettivamente domiciliata in Roma, alla via Acqui n. 7 presso lo studio dell’avv. GaetanoGiordano (gaetanogiordano @ ordineavvocatiroma.org) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1914/2019 del TRIBUNALE DI MILANO, depositatail 12/08/2019;Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 147/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023dal Consigliere dott.
MARCO DELL’UTRI; Ritenutoche, conordinanza resa in data 19/05/2020, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348 - bis c.p.c., l’appello proposto da Marina Seregni avverso la decisione con la quale il Tribunaledi Monza ha condannato la Seregni alla restituzione, in favore dellasocietà semplice Carolle in liquidazione, delle somme ricevute in eccesso a titolo di compenso per l’attività di liquidatrice giudiziale svoltedalla Seregni nell’interesse della Carolle; afondamento della decisione assunta, il giudice di primo grado ha evidenziatocome la Seregni avesse eseguito l’incarico di liquidatrice affidataledal Tribunale di Imperia nell’interesse della Carolle in modo incompleto e negligente, avendo provveduto a una confusa e solo parzialegestione dei rapporti della società in liquidazione con l’autorità fiscaleed avendo arbitrariamente proceduto all’autonoma liquidazione del proprio compenso senza alcuna autorizzazione e in misura sproporzionata rispetto a quanto effettivamente riconoscibile in suo favore; avverso la sentenza del Tribunale di Monza, Marina Seregni propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; laCarolle società semplice in liquidazione resiste con controricorso, cuiha fatto seguito il deposito di memoria; consideratoche, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza di primo gradoper violazione e falsa applicazione di legge, per avere il tribunale condannato la Seregni alla corresponsione, in favore di controparte, degli interessi legali nella misura prevista dall’art. 1284, co. 4, c.c., Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 147/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri senzache la società avversaria ne avesse mai fatto alcuna espressa domandae senza considerare l’inapplicabilità dell’art. 1284, co. 4, c.c. alcaso di specie; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza di primo grado per omesso esame di fatti decisivi controversi, avendo il tribunaledisposto la riduzione del compenso dovuto alla Seregni sulla basedi un’errata interpretazione dei fatti di causa e degli elementi di provaacquisiti al giudizio; dev’essere preliminarmente rilevata l ’inammissibilità del ricorso, avendo la ricorrente provveduto alla relativa proposizione oltre il termineperentorio previsto dalla legge; varràal riguardo osservare come, ai sensi dell’art. 348 - ter c.p.c., “quando è pronunciata l’inammissibilità contro il provvedimento di primo grado ” il termine per il ricorso di cassazione avverso il provvedimentodi primo grado proponibile a norma dell’art. 360 c.p.c.
“decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza[del g i udice d’appello] che dichiara l’ inammissi bi li tà ”; nelcaso di specie, a fronte della comunicazione ‘via P.E.C.’, in data 19/05/2020, dell’ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla corte d’appello, la ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso per cassazione solo in data 15/12/2020 (cfr. la corrispondente documentazione in atti) e, dunque, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c. per la proposizione del ricorso per cassazione; alladichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 147/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.100,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma d