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Ordinanza — n. 2009/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on inadmissibility grounds for missing appeal-level evidence censure under Art. 366 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2009/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants failed to cite the specific ground regarding the non-acceptance of evidence from the first-instance judgment. The lower courts had ruled that the creditors' claims were valid despite being litigious and that the donation caused damage to the debtor's patrimony. The Supreme Court held that without a proper censure on the first-instance decision, the appeal violates the mandatory requirements of Article 366 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.; The appeal is inadmissible if the censure regarding the non-acceptance of evidence is not proposed in the act of appeal, as this requirement is mandatory under the Code of Civil Procedure.

Parole chiave

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inadmissibility appeal evidence censure Art. 366 c.p.c. revocatory action patrimonial damage impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 2901 c.c.
Rilevato che Il Banco di Napoli, allegando un credito nei confronti dei coniugi Gerardo Funiciello e Rosanna Conti, li convenne in giudizio per sentir pronunciare l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c.
Art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.
Va anzitutto osservato che esso risulta redatto in violazione dell'art. 366, 10co.
Art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di cont
art. 2901 c.c
Rilevato che Il Banco di Napoli, allegando un credito nei confronti dei coniugi Gerardo Funiciello e Rosanna Conti, li convenne in giudizio per sentir pronunciare l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c.
art. 380bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., 11/10/2018, n. 25149
Cass., 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 26/2/2021, n. 5442
25149; Cass., Sez. Un., 26/2/2021, n. 5442; Cass., 8/3/2022, n.
Cass., 8/3/2022, n. 7523
5442; Cass., 8/3/2022, n. 7523; Cass., 1/7/2021, n.
Cass., 1/7/2021, n. 18695
7523; Cass., 1/7/2021, n. 18695; Cass., 6/7/2015, n.
Cass., 6/7/2015, n. 13827
18695; Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n.
Cass., 18/3/2015, n. 5424
13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n.
Cass., 12/11/2014, n. 24135
5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135 ).
Cass., n. 12901 del 26/6/2020
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3652/2021 R.G. proposto da: FUNICIELLO GERARDO e CONTI ROSANNA, rappresentati e difesi dall'avvocatoMARIO CONTE (CNTMRA61L10H703B) ed elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato C/O ST AG. PLACIDI SRL Pec: -ricorrente- contro VARIEL SPV SRL, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesadagli avvocati MARCO TORELLI (TRLMRC74R21E472J)e MARIA ROSARIA TORELLI (TRLMRS69E51H703M) e domiciliat a ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, -controricorrente- nonchè contro INTESA SANPAOLO SPA GIÀ BANCO DI NAPOLI SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentatae difesa dall'avvocato VINCENZO NOCILLA (NCLVCN60R14H703Z)ed elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO (CNTRST65D14H703S) Pec: -controricorrente- nonchè contro SIENA NPL 2018 SRL, e per essa ITALFONDIARIO SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dell’avvocato ROBERTO MALIZIA (MLZRRT71D28H501G) ed elettivamente domiciliatapresso lo studio del medesimo in ROMA VIA VITTORIO VENETO, 108, pec: -controricorrente- nonchè contro FUNICIELLO ERNESTO, LA VARIEL SPV SRL, FUNICIELLO ANGELA, FUNICIELLO ERICA, BANCA DELLA CAMPANIA SPA -intimati- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO SALERNO n. 1287/2020 depositata il 30/11/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere ANNA MOSCARINI. Rilevato che Il Banco di Napoli, allegando un credito nei confronti dei coniugi Gerardo Funiciello e Rosanna Conti, li convenne in giudizio per sentir pronunciare l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c. dell’atto di donazione con il quale gli stessi avevano donato la proprietà di loro beni immobili ai figli Angela, Enrica ed Ernesto Funiciello; nel giudizio svolsero intervento volontario altri creditori aderendo alla domanda ex art. 2901 c.c. il Tribunale di Salerno, ritenendo che i crediti fossero fondati su titoli giudiziari resi sulla base di mutuo e scoperti di conto corrente bancario contratti dalla società E.M.I. srl di cui i convenuti erano fideiussori, ritenne provati sia l’eventus damni sia la scientia damni ed accolse la domanda; a seguito di appello di Funiciello e della Conti che fecero valere la circostanza che i crediti vantati non erano né certi né liquidi né esigibili e che neppure sussistevano i requisiti dell’azione ex art. 2901 c.c., la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza pubblicata in data 30/11/2020, ha rigettato il gravame ritenendo che anche un credito litigioso é tutelabile con l’azione ex art. 2901 c.c., che non vi é luogo per la sospensione necessaria del giudizio sulla revocatoria in attesa della definizione di quello sul credito e che, oltre all’eventus damni, ricorre anche la consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore; avverso la sentenza che, rigettato l’appello, ha disposto sulle spese in ragione della soccombenza, Gerardo Funiciello e Rosanna Conti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; hanno resistito con distinti controricorsi le società Siena NPL 2018 srl - rappresentata dalla società Italfondiario s.p.a. - e Intesa Sanpaolo SpA -rappresentata dalla società Intrum Italy SpA- Ha depositato controricorso altresì la società Variel SPV s.r.l., dichiarandosi cessionaria dei crediti vantati originariamente dalla Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani Scarl -cessionaria delle attività e passività della Banca di Credito Cooperativo di Altavilla Silentina e Calabritto in l.c.a.; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. i ricorrenti e Banca Intesa San Paolo SpA hanno depositato memoria.

Considerato che Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità del controricorso proposto dalla società Variel SPV s.r.l. per difetto di relativa procura speciale, risultando prodotta in atti procura rilasciata ai difensori in data antecedente all’emissione dell’impugnata sentenza, in violazione pertanto del principio in base al quale nel giudiziodi cassazione la procura speciale deve essere rilasciata a margine o in calce alcontroricorso, atteso il tassativo disposto dell’art. 83, 3° co., c.p.c., che implica necessariamente l’inutilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati; se laprocura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato art. 83 e, quindi, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata contenenti il riferimento agli elementi essenziali delgiudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata, sicché in caso come nella specie di inosservanza delle forme prescritte il controricorso èinammissibile (v., da ultimo, Cass., 26/7/2022, n. 23352 ).

Con il primo motivo–360, co. 1 n. 3 e 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 116 c.p.c.-i ricorrenti lamentano che nel ritenere sussistente un credito litigioso idoneo alla proposizione dell’azione revocatoriala corte di merito ha omesso di considerare sia l’esistenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia l’avvenuta proposizione di una domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della banca al risarcimento dei danni, e altresì che gli altri crediti vantati dagli intervenienti erano contestati. con il secondo motivo di ricorso –in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. violazione delle norme che regolano la disciplina dell’azione revocatoria;

Insussistenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c. - i ricorrenti lamentano che il giudice del gravame ha confermato la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria pur essendo il patrimonio di essi fideiussori del tutto esiguo rispetto alle obbligazioni assunte dalla debitrice principale e pur in assenza di alcun atto che potesse, effettivamente, recare pregiudizio alle ragioni creditorie; in sostanza lamentano che sia stato ritenuto esistente l’eventus damni tenendo conto della consistenza immobiliare donata; con il terzo motivo di ricorso –violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 244 sss.

Illogicità e contraddittorietà della sentenza per aver omesso l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio conseguente alla mancata ammissione della prova testi -i ricorrenti lamentano che la Corte del merito non ha ritenuto di ammettere la richiesta prova testimoniale; Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile. Va anzitutto osservato che esso risulta redatto in violazione dell'art. 366, 10co. n. 6 c.p.c., atteso che i ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito - ponendoli a fondamento della propria censura ( in particolare la "documentazione allegata alla memoria ex art. 183 VI comma secondo termine depositata in atti”, la “prova documentale versata in atti dai convenuti”, le “linee di credito alla E.M.I. s.r.l. non in riferimento ai beni posseduti dai suoi fideiussori”, i “beni personali dei sigg.ri Conti e Funiciello”, le “ potenzialità imprenditoriali e produttive di detta impresa, il suo fatturato, il pacchetto clienti, i bilanci, i contratti di appalto già in corso e da avviare”, la “prova per testi formulata”, le “note autorizzate in primo grado”, i “documenti prodotti” ) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, con precisazione ( anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v.

Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 18/4/2016, n.7701). A tale stregua, gli odierni ricorrent i non deduc ono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803;

Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ), sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ). Non sono infatti sufficienti affermazioni - come nel caso - apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. già Cass., 21/8/1997, n. 7851). Va sotto altro profilo posto in rilievo come gli odierni ricorrenti inammissibilmente prospettino invero una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi ( cfr.

Cass., 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez. Un., 26/2/2021, n. 5442; Cass., 8/3/2022, n. 7523; Cass., 1/7/2021, n. 18695; Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135 ). Deve altresì porsi in rilievo, con particolare riferimento al 2° motivo, che anche l’accertamento sulla sussistenza dell’eventus damni è un accertamento rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito, e che la valutazione compiuta dalla corte di merito è nella specie conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cuiin tema di azione revocatoria ordinaria non assume rilievo ai fini dell'esclusione dell' "eventus damni" la presenza, all'interno dell'atto di disposizione del debitore, di una clausola di salvaguardia, con cui il terzo beneficiario assume la responsabilità dei debiti del suo dante causa che siano già sorti al momento dell'atto, perché il pregiudizio alle ragioni creditorie sussiste quando l'atto di disposizione determina anche solo una variazione peggiorativa, in termini quantitativi o qualitativi, del patrimonio del debitore, da valutarsi, nel caso di solidarietà passiva, esclusivamente con riferimento alla sfera patrimoniale di quest'ultimo, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri obbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (Cass., n. 12901 del 26/6/2020).

Avuto in particolare riguardo al 3° motivo non può infine sottacersi che gli odierni ricorrenti non riportano - in violazione come detto del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. la censura proposta con l’atto d’appello avverso la sentenza di prime cure relativamente alla mancata ammissione della prova. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 11.200,00, di cui euro 11.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge in favore della società Siena NPL 2018 srl -rappresentata dalla società Italfondiario s.p.a.-, e in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 12.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge in favore della società Intesa Sanpaolo SpA -rappresentata dalla società Intrum Italy SpA-. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di cont