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Decreto — n. 2004/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2004/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2004/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4814/2023 R.G. proposto da : MERLO VILMA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 30, DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato VALENTINO DE CASTELLO -ricorrente - contro AZIENDA U.L.S.S. N. 1 DOLOMITI, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’avvocato LORENZO LOCATELLI, che la rappresenta e difende -controricorrente – avverso l’Ordinanza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA , depositata il 16/12/2022; lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore; rilevato che il difensore della controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti, ha depositato dichiarazione di adesione alla predetta rinuncia; rilevato che l a rinunc ia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 2004/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MERLO VILMA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 30, DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato VALENTINO DE CASTELLO -ricorrente - contro AZIENDA U.L.S.S. N. 1 DOLOMITI, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’avvocato LORENZO LOCATELLI, che la rappresenta e difende -controricorrente – avverso l’Ordinanza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA , depositata il 16/12/2022; lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore; rilevato che il difensore della controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti, ha depositato dichiarazione di adesione alla predetta rinuncia; rilevato che l a rinunc ia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato anticipo delle spese spese di difesa assunzione delle spese spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4814/2023 R.G. proposto da : MERLO VILMA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 30, DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato VALENTINO DE CASTELLO -ricorrente - contro AZIENDA U.L.S.S. N. 1 DOLOMITI, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’avvocato LORENZO LOCATELLI, che la rappresenta e difende -controricorrente – avverso l’Ordinanza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA , depositata il 16/12/2022; lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore; rilevato che il difensore della controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti, ha depositato dichiarazione di adesione alla predetta rinuncia; rilevato che l a rinunc ia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,il 12/01/202