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Decreto — n. 2003/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2003/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2003/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4195/2022 R.G. proposto da : MALERBI MARIO SALVATORE, MENESINI CLAUDIO , elettivamente domiciliati in Lucca, Corso Garibaldi 74, presso lo studio dell’avvocato MATTEO MANDOLI , che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO ANDREA DI GRAZIA; -ricorrenti - contro BANCO BPM SPA, in persona del suo procuratore speciale RICCARDO CUSI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lucrino 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA TAMBURRO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANNI BALDINI; -controricorrente – avverso la 2392/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE , depositata il 10/12/2021; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensori dei ricorrenti, muniti di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal difensore della società controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti;ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 2003/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MALERBI MARIO SALVATORE, MENESINI CLAUDIO , elettivamente domiciliati in Lucca, Corso Garibaldi 74, presso lo studio dell’avvocato MATTEO MANDOLI , che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO ANDREA DI GRAZIA; -ricorrenti - contro BANCO BPM SPA, in persona del suo procuratore speciale RICCARDO CUSI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lucrino 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA TAMBURRO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANNI BALDINI; -controricorrente – avverso la 2392/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE , depositata il 10/12/2021; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensori dei ricorrenti, muniti di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal difensore della società controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti;ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.;

Parole chiave

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abbandono definitivo del procedimento procedimento concluso chiusura della procedura di assistenza giudiziaria difetto formale di procedura rigetto definitivo dell'opposizione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4195/2022 R.G. proposto da : MALERBI MARIO SALVATORE, MENESINI CLAUDIO , elettivamente domiciliati in Lucca, Corso Garibaldi 74, presso lo studio dell’avvocato MATTEO MANDOLI , che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO ANDREA DI GRAZIA; -ricorrenti - contro BANCO BPM SPA, in persona del suo procuratore speciale RICCARDO CUSI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lucrino 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA TAMBURRO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANNI BALDINI; -controricorrente – avverso la 2392/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE , depositata il 10/12/2021; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensori dei ricorrenti, muniti di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal difensore della società controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti;ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,il 18/01/