Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1971/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of full adversarial proceedings against a necessary co-litigator in enforcement opposition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1971/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal against a first-instance judgment that rejected an enforcement opposition. The lower court had ruled that the adversarial principle was not violated because the necessary co-litigator (the funding creditor) had already waived its rights prior to the final distribution. The Court held that the requirement for full adversarial proceedings must be assessed at the time the opposition was filed, not later, rendering the omission of the creditor fatal to the lower court's decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 111, Art. 112, Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; In enforcement opposition proceedings, the necessity to integrate the adversarial process with all necessary co-litigators must be verified at the time of filing the request, and failure to do so mandates cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
enforcement opposition necessary co-litigation adversarial principle procedural nullity litisconsorzio necessario ricorso straordinario per nullità nullità del contratto restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 617 cod. proc. civ.
−in data 9/10/2017 Roberto Clavarino e Giulia Mondini proponevano opposizione ex art. 617 cod.
Art. 1489 cod. civ.
Art. 41 TUB
€ 447.786,43 erano stati direttamente corrisposti exart. 41 TUB al creditore fondiario (Banca Finmat Euramerica Spa), € 1.000.000,00 erano stati restituiti al debitore esecutato, rimanevano da distribuire € 13.729,29 a Banca Finmat Euramerica Spa, € 9083,37 all’IVG, € 8120,52 all’avv.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Art. 383 cod. proc. civ.
Art. 354 cod. proc. civ.
art. 617 cod. proc. civ
−in data 9/10/2017 Roberto Clavarino e Giulia Mondini proponevano opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.
art. 1489 cod. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4503 del 24/02/2011
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25427 del 02/12/2014
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25427 del 02/12/2014, Rv.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11268 del 12/06/2020
633516-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11268 del 12/06/2020, Rv.
Cass., Sez. 3 Sentenza n. 17441 del 28/06/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14195/2022R.G. proposto da ROBERTO CLAVARINO, in proprio e nella qualità di procuratore speciale di GIULIA MONDINI, rappresentat o e difes o dall ’ avv. Andrea Zoppini , elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza di Spagna, -ricorrenti - contro ALBERTO DEL GALLO DI ROCCAGIOVINE -intimato - avverso la sentenza n. 3313/2022 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 02/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del7/12/2023 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;RILEVATO CHE :

−in data 9/10/2017 Roberto Clavarino e Giulia Mondini proponevano opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso il decreto di trasferimento emesso in data 4/10/2016 nella procedura di espropriazione immobiliare promossa nei confronti di Alberto Del Gallo di Roccagiovine; −gli opponenti chiedevano che fosse dichiarata la nullità parziale dell’atto traslativo (e, cioè, la riduzione proporzionale del prezzo e la restituzione della somma di Euro 1.979.000,00) in quanto plurime illegittimità urbanistiche –non risultanti dalla perizia di stima, dall’avviso di vendita e dal decreto – riguardavano l ’ immobile di cui si erano resi aggiudicatari, con conseguente applicabilità della disciplina dell’art. 1489 cod. civ. o, in alternativa, del c.d. aliud pro alio;

−l ’ opposizione era proposta in pendenza della fase di distribuzione del ricavato (dunque, prima della conclusione della procedura), sebbene una parte di questo fosse già stato provvisoriamente attribuito, exart. 41 TUB, al creditore fondiario (Banca Finmat Euramerica) e anticipatamente restituito all’esecutato; con provvedimento dell’11/10/2017, il giudice dell’esecuzione sospendeva la distribuzione del ricavato in attesa della definizione della presente controversia; −il giudizio di merito veniva introdotto dagli opponenti soltanto nei confronti dell’esecutato Alberto Del Gallo di Roccagiovine;

−il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3313 del 2/3/2022, respingeva l’opposizione; −avverso tale decisione Roberto Clavarino, anche in qualità di procuratore speciale del coniuge Giulia Mondini, proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi; −nessuna difesa svolgeva l’ intimato Alberto Del Gallo di Roccagiovine; −il Procuratore Generale (Dr.ssa Anna Maria Soldi), con le conclusioni scritte ex art. 380 - bis .1, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ., chiedeva il rigetto del ricorso; −i ricorrenti depositavano memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;−all’esito della camera di consiglio del 7 / 1 2 /2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE : −è superfluo illustrare i motivi dell’ impugnazione, in quanto il grado di merito della presente controversia risulta inficiato da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio; −infatti, il contraddittorio non risulta integro ab origine, perché non ha preso parte al processoil creditore procedente (secondo quanto risulta dalla sentenza, gli altri creditori avevano rinunciato agli atti esecutivi, exart. 629 cod. proc. civ., prima della proposizione dell’opposizione de qua); −in base alla sentenza impugnata, «Gli attori rappresentavano, inoltre, che il ricavato della vendita era già stato in gran parte distribuito:

€ 447.786,43 erano stati direttamente corrisposti exart. 41 TUB al creditore fondiario (Banca Finmat Euramerica Spa), € 1.000.000,00 erano stati restituiti al debitore esecutato, rimanevano da distribuire € 13.729,29 a Banca Finmat Euramerica Spa, € 9083,37 all’IVG, € 8120,52 all’avv. Anita Pilotti quale professionista delegato, ulteriori € 1.081.274,73 al debitore esecutato per un totale di € 1.112.981,71. Come si dà atto anche nel piano di riparto, Locam Spa aveva presentato rinuncia agli atti esecutivi in data 09.11.2015; Finnat Fiduciaria Spa aveva presentato rinuncia in data 11.05.2017 e finanche Banca Finnat Euramerica Spa aveva presentato rinuncia in data 6.03.2018.

La distribuzione definitiva era stata sospesa con provvedimento dell’11.10.2017. Nella fase sommaria della presente opposizione era stato chiesto al G.E. di ordinare al debitore esecutato di restituire la somma già versatagli di € 1.000.000,00, richiesta che il Giudice dell’opposizione rinviava all’esito della decisione nel giudizio di merito e comunque in sede distributiva.Per tale ragione il giudizio di merito veniva introdotto solo nei confronti del debitore Alberto del Gallo di Roccagiovine, non contestandosi le spese in prededuzione riconosciute agli ausiliari.»;−l a motivazione addotta per giustificare la non integrità del contraddittorio – essendo tutte le parti del la procedura litisconsorti necessari nell’opposizione agli atti esecutivi (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4503 del 24/02/2011, Rv. 616875-01;

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25427 del 02/12/2014, Rv. 633516-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11268 del 12/06/2020, Rv. 658143-01) – è destituita di fondamento: infatti, «Nelle opposizioni agli atti esecutivi, la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i soggetti controinteressati rispetto all’azione spiegata dall’opponente, nel rispetto della regola del litisconsorzio necessario, deve essere verificata con riferimento al momento della proposizione della domanda» (Cass., Sez. 3 Sentenza n. 17441 del 28/06/2019, Rv. 654355-01), sicché alla data del 9/10/2017 doveva farsi riferimento per individuare i litisconsorti;

−ne deriva che è del tutto irrilevante la successiva rinuncia del creditore procedente (in data 6/3/2018), viepiù perché l’eventuale accoglimento dell’opposizione determinerebbe la regressione del processo esecutivo ad una fase anteriore all’alienazione, peraltro con conseguente caducazione dell’assegnazione provvisoria eseguita in favore del creditore fondiario, la cui rinuncia, anteriore al riparto finale, inciderebbepure sulla distribuzione; −la non integrità del contraddittorio derivante dalla pretermissione del creditore comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, ex artt. 383, comma 3, e 354, cod. proc. civ., al Tribunale di Roma (in persona di diverso giudice), affinché il giudizio sia ripetuto a contraddittorio integro;

−si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità; p. q. m. la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di cassazione. C