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Ordinanza — n. 1871/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against summary judgment for lawyer fees due to procedural defects and lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1871/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the appeal filed by Renzo Scini Degl'Innocenti against a summary judgment awarding Maria Novella Berti €8,624 in legal fees. The court found the appellant's arguments inadmissible because they relied on isolated excerpts from a different case file regarding maintenance payments, which were irrelevant to the current proceedings. Consequently, the lower court's decision was upheld, and the appellant was ordered to pay the opposing party's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 132 n. 4 c.p.c.: Appeals based on apparent or non-existent reasoning are inadmissible if they rely on irrelevant facts from other proceedings or lack specific connection to the contested judgment's logic.

Parole chiave

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summary_procedure legal_fees inadmissible_appeal procedural_defects maintenance_payment litigation_costs cassation_review ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
Art. 14 d.lgs. 150/2011
Art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2012
Art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
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Testo completo

pronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso n.19025/2021 R.G. proposto da: Scini Degl'Innocenti Renzo, rappresentato e difeso dall’avvocato Pacini Massimo(pec massimo.pacini@firenze.pecavvocati.it)ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Michele Lvaglio, in Roma, alla via Tuscolana n. 9; -ricorrente - contro Berti Maria Novella, rappresentata e difesa dall’avvocato Rosa Laura (pec laura.rosa@pec.it), presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Francesco Denza, n. 20; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 25/1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI:

Rilevatoche: Con a tto di citazione notificato il 19 a prile 2019 Renzo S ci n i D egl ’I nnocenti si opponeva a decreto ingiuntivo n. 729 / 2019 con cui il T ribunale di Firenze gli aveva ordinato di pagare all'avvocato Maria Novella Berti la somma di euro 12.196,oltre a interessi e spese, quali spettanze professionali per averlo difeso nel giudizion. 11403 / 2014 R.G. dello stesso T ribunale e nella sua fase esecutiva , nonché in un giudizio possessorio tenuto davanti al T ribunale di Pistoia . L'opponente, oltre a censurare i calcoli per la quantificazione effettuati dalla opposta, proponeva domanda riconvenzionale per il risarcimento di danni - quantificati in euro 96.220 o la diversa somma accertata - che gli sarebbero derivati da una non corretta difesa.

L'opposta si costituiva,insistendo nella sua pretesa e resistendo alla domanda riconvenzionale;chiedeva altresì l'autorizzazione a chiamare Reale Mutua s.p.a., che restava contumace. Mutato il rito da ordinario a sommario ai sensi dell'articolo 14d.lgs. 150 / 2011 , il Tribunale con ordinanza del 14 gennaio 2021 revocava il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente a pagare a controparte quale corrispettivo professionale la somma di euro 8.624, oltre interessi legali , e rigettava la domanda riconvenzionale risarcitoria,compensando le spese. Lo Scini Degl’Innocenti ha proposto ricorso , articolato in quattro motivi e illustrato con memoria;controparte si è difesa con controricorso e ha proposto ricorso incidentale.

Considerato che:1.1Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 360 n.4 c.p.c. i n riferimento all'articolo 132, n. 4, c.p.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e illogica. La censura parte dal seguente passo di pagina4 dell'ordinanza ( che il ricorrente definisce“la sentenza”): “E’ pur vero , infatti , che il risarcimento del danno è stato quantificato dall'avv. Berti in € 38 .206,00, in modo errato , ma con l'aggiunta poi salvo la diversa somma che dovesse risultare di giustizia , il che ben avrebbe abilitato il GOT che ha emesso la sentenza n. 3494 / 17 RG (sic),il quale si era reso conto dell'errore in quanto emergeva dagli atti che a carico delloScini fosse stato posto un assegno di mantenimento di € 450 ,00 in caso di mancato rilascio dell'immobile,a provvedere alla quantificazione ritenuta corretta del danno,senza per questo incorrere in ultrapetizione.” Il ricorrente qualifica questo passo come illogico e incomprensibile perché il giudice della causa conclusasi con lasentenza ivi menzionata non avrebbe potuto quantificare esattamente il danno,in quanto la “ riserva ” ( riconosciuta nel passo de quoperché era stata proposta una domanda con quantificazione erronea del danno ma con “l'aggiunta” sopra riportata : e sarebbe stata proprio questa a rendere possibile l'esatta quantificazione ) non sarebbe stata ripetuta “ nella comparsa conclusionale di quel giudizio”.

Per dimostrarlo si richiamano le“conclusioni della comparsa conclusionale”, ove effettivamente non comparela “riserva”. 1.2 Il motivo è manifestamente infondato: a parte che quel che denuncia, se vi fosse, non integrerebbe un vizio motivazionale in senso proprio bensì un'erronea identificazione del contenuto della difesa allora dispiegata, non rilevano, ovviamente, le “conclusioni della comparsa conclusionale”, bensì quel che fu chiesto nelle precisate conclusioni, atto processuale anteriore e distinto dalla comparsa conclusionale.

Né d'altronde la comparsa conclusionale può intendersi come atto che cristallizzi definitivamente il petitum , scardinando/rinunciando quanto prima in tal modo dedotto.2.Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 360 n.5 c.p.c. per omesso esame di fatto discusso e decisivo. Tale fatto sarebbe il non avere ripetuto,nella comparsa conclusionale del giudizio che ha dato luogo alla sentenza n. 3494 / 2017 appena considerata nel precedente motivo,la “riserva” c ui si riferisce quest'ultimo . Il motivo è una ulteriore denuncia dello stesso contenuto del motivo precedente, per cui trova risposta in quanto appena spiegato a proposito della manifesta infondatezza del primo motivo, del quale si è dinanzi, in realtà, ad una malcelata mera riproduzione. 3.1Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 360 n. 4 c.p.c. i n riferimento all'articolo 132, n. 4, c.p.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e illogica.

Si riporta il passo seguente della ordinanza impugnata, pagine4-5: “La sentenza risultavainfatti, del tutto verosimilmente, proficuamente appellabile sul punto, ed anzi la parte opponente non ha mai negato che sia stato proposto appello incidentale avverso la decisione di primo grado,avendo il coniuge dello Scini a sua volta appellato la sentenza. Di modo che non parrebbe allo stato essersi cristallizzato un danno in capo all'opponente ed anzi,qualora l'impugnazione sia stata proposta e dovesse essere accolta sul punto, l'opponente in caso di accoglimento anche della domanda risarcitoria spiegata in questa sede ne verrebbe addirittura ad avere un guadagno”.

Si afferma che sarebbe stato impossibile un proficuo appello incidentale avverso la sentenza“3494/ 17 RG” per i “ motivi sopra esposti ”, perché sarebbe stata ultrapetizione;e “ di fatto ” l'appello non sarebbe stato presentato . La sentenza sarebbe stata oggetto di appello principale da parte della ex coniuge dell'attuale ricorrente,Alba Betti, appello principale che sarebbe stato rigettato; tale conferma della sentenza“ribadisce inoltre la legittima pretesa” dello Scini nei confronti della Betti e altresì ribadisce che se l'avv .

Berti avesse correttamente quantificato i danni l'attuale ricorrente avrebbe ottenuto un risarcimento di euro 63.750 anziché euro 40.800.Pertanto l'errore professionale dell'avv.Berti gli avrebbe causato un danno di euro 22.950 . 3.2 In primis,il motivo manifesta di essere privo di specificità, dal momento che non indica quando e in quali termini sia stata dal ricorrente tratta, peraltro in evidente estrapolazione dal contesto, la risultanza che sarebbe presente nella sentenza di un altro giudizio che invoca a fondamento della doglianza sulla condotta di errore professionale che sarebbe stata tenutadalla controricorrente in tale sede.

A questa ragione di evidente inammissibilità si aggiunge poi che i l motivo è totalmente eccentrico rispetto alla rubrica che lo introduce , inserendo alcuni sintetici argomenti, che si rivelano privi di consistenza e di logica, in ordine alla pretesa irrilevanza dell'appello incidentale non proposto. Anche questo vizio apportainammissibilità. 4.1Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 360 n.4 c.p.c. i n riferimento all'articolo 132, n. 4, c.p.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e illogica.

Pure questo motivo riporta un passo della ordinanza impugnata, che è la prosecuzione di quello indicato nel terzo motivo.Il passo, presente a pagina 4 dell'ordinanza stessa,recita come segue : “ Ciò senza tener conto del fatto che , sempre con riferimento alla prova della sussistenza di un danno effettivo, neppure è dato sapere se l'importo di €450,00 mensili sia stato effettivamente esempre corrisposto, nel tempo , dallo Scini all'ex coniuge ( nessuna delle parti ha allegato alcunché al riguardo). Qualora , infatti , lo Scini non abbia a suo tempo, in tutto o in parte, versato effettivamente i predetti importi al coniuge, il danno residuato sarebbe in concreto non ipotizzabile,o comunque ridotto”.

In base a tale passo si afferma che la“sentenza” anche qui sarebbe illogica e incomprensibile per una frase estrapolata dalla sentenza 3494/2017 che rappresenterebbe una circostanza mai contestata dall'avv. Berti nel presente giudizio.4.2 Questo motivo patisce gli stessi viziriscontrati in quello precedente in ordine al difetto di specificità e parimenti è eccentrico rispetto alla rubrica, essendo basato anch'essosu una brevissima estrapolazione tratta da una sentenza di un altro processo:pertanto risulta inammissibile.

5. Il ricorso principale dunque deve essere rigettato . Il che conduce a non vagliare il ricorso incidentale,essendo questo condizionato all'accoglimento del ricorso principale:è dunque assorbito . Il ricorrente, per la sua soccombenza , deve essere condannato a rifondere la controparte le spese di lite, liquidate come in dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale , e condanna Renzo Scini D egl ’I nnocenti a rifondere a Maria Novella Berti le spese processuali, liquidate in un totale di €2.200, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo