Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Rocco Parisi, did not request a decision on the appeal after the deadline expired, while the respondents, the Donnola family and Lamaina, argued for the dismissal based on this procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7527/2022 R.G. proposto da : PARISI ROCCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGOSTINO DEPRETIS 86, presso lo studio dell’avvocato DOTTO MASSIMO FRANCESCO (DTTMSM63B03H501R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DONNOLA GIUSEPPE, DONNOLA GIOVANNI, DONNOLA FRANCESCA, DONNOLA LUCIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato CONTE GIOVANNI BATTISTA (CNTGNN66S19H501Q), rappresentat i e difesi dall'avvocato AULETTA FRANCESCO ANTONIO (LTTFNC50S28D909Z) -controricorrenti- nonchécontro LAMAINA MARIA ANTONIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B.
B. AMIDEI, 44, presso lo studio dell’avvocato DI BIASE LUIGILEONARDO (DBSLLN79A23G786A) rappresentato e difeso dall'avvocato DI PISA GIANDOMENICO MARIA (DPSGDM60E06G712X) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di POTENZAn.808/2021depositata il 22/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, sia per i resistenti difesi dall’Avvocato Auletta, sia per il resistente difeso dall’Avvocato Di Pisa, in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avvocato Di Pisa. Così deciso in Roma,il 16/01/2024.Il