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Decreto — n. 1813/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 1813/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Rome Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties argued regarding the merits of the administrative case, but the procedural silence resulted in a deemed withdrawal of the appeal. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated and ordered the appellants to bear the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a deemed withdrawal, resulting in the extinction of the proceedings and the liability for costs.

Parole chiave

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cassation appeal deemed withdrawal statutory period extinction of proceedings legal costs procedural default administrative litigation titolo esecutivo per i crediti non contestati

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.7466/2022depositata il 22/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.7466/2022depositata il 22/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11346/2023 R.G. proposto da : CAVANI ENRICO, CIRALDO ROSA ANNA ANTONIA, CHIARELLA GIUSEPPE, CIMINI DANIELA, CHIAPPISI NICOLO', CHIOFFI FRANCO, CETANI FILOMENA, CERICOLA CARLO, CIOTTA DANIELA, COLETTA GIUSEPPE, DELL'ORTO ANDREA VITTORIO, D'URSO DANIELA, CRUPI NICOLA, DHO MARIA CRISTINA, PIROZZI CARMELA, EBANO FORTUNA, DI CILLO OTTAVIO, DI PAOLO ELENA MARIA, DI ROMA STEFANO, D'AVANZO NINO, CRISCUOLO GIOVANNI, D'AMATO GIAMPIERO, DAL POZZOLO ALESSANDRO, DI GENNARO RITA, COSCI STEFANO, D'AMBROSIO LUCIANO, ESPOSITO GIAMPIERO, EMMI SALVATORE ALESSANDRO MARIA, ELLI GAETANO, ESPOSITO CIRO, FINALDI ANGELO, EBANO GIOVANNI, FORMARO CATALDO, FARINA CLOTILDE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHIELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLISTRUZIONE DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.7466/2022depositata il 22/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti solidalmente al pagamento, in favore delle Amministrazioni resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6 .000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 16/01/2024. Il