Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Giuseppe Mileto, did not respond to the court's proposal for case definition, while the Ministry of Education and Unipol Sai argued for the dismissal of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the legal costs to the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9672/2023 R.G. proposto da : MILETO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIBO VALENTIA VIA A. MANZONI N. 24 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato FAMA' GIUSEPPE (FMAGPP62L03F537M) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro UNIPOL SAI ASS.NI S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE TIZIANO N. 3, presso lo studio dell’avvocato DORIA BRUNO (DROBRN68L13C352H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZAROn.319/2023depositata il 14/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore d elle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida a favore del Ministero in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito e a favore dell’Unipol Sai in Euro 1.300,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 16/01/2024. Il Presi