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Ordinanza — n. 1806/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to lacunous complaint content violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1806/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals filed by the Agency and Sicily By Car S.p.A. inadmissible. The court found the complaints gravely lacunous because the appellant omitted the full content of the lower court's appeal brief, providing only conclusions without the necessary factual and legal elements for review. Consequently, the court ruled that the lower court correctly rejected the incidental appeal and ordered the appellants to refund the procedural costs incurred by the opposing municipalities.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; A complaint is inadmissible if it is gravely lacunous and fails to provide the essential elements required for the court to examine the act's content and validity.

Parole chiave

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inadmissible appeal gravely lacunous complaint procedural defect omission of act content refund of costs incidental appeal rejection Corte di Cassazione risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
−la censura è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
−le spese sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti (principale e incidentali), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
Art. 1-bis dello stesso art. 13
115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 ; p.q.
art. 363 c.p
art. 334 cod. proc. civ
−l’inammissibilità del ricorso non implica l’applicazione dell’art. 334 cod.
art. 366 cod. proc. civ
−la censura è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2309/2022R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (già RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.), rappresentata e difesa dall ’ avv. Enza Novara, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale enzanovara@legalmail.it -ricorrente - e sul ricorso successivo proposto da SICILY BY CAR S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Calogero Valerio Scimemi e dall’avv. Marcella Lombardo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, Via Antonio Serra 104 -ricorrente incidentale - contro COMUNE DI MONTE ARGENTARIO, rappresentatoe difeso dall ’ avv.

Cristiano Pellegrini Quarantotti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,Viale Giuseppe Mazzini n. 88 -ricorrente incidentale - e contro ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’avv. Pier Ludovico Patriarca, elettivamente domiciliata presso lo stesso, negli Uffici dell’Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21 -controricorrente - e contro PROVINCIA DI GROSSETO, rappresentata e difesa dall’avv. Stefania Sorrenti, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cassia 189, presso lo studio dell’avv. Mario Teofili -controricorrente - e contro COMUNE DI VENEZIA, rappresentato e difeso dall’avv.

Antonio Iannotta, dall’avv. Nicoletta Ongaro e dall’avv. Stefano Gattamelata, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di Monte Fiore 22 -controricorrente - e contro COMUNE DI MODENA COMUNE DI AREZZO COMUNE DI MESSINA COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA COMUNE DI POZZUOLI COMUNE DI LERCARA FRIDDI COMUNE DI PAVIA -intimati - avverso la sentenza n. 1350/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 23/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del7/12/2023 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI;RILEVATO CHE : −la Sicily B y Car S.p.A. proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento notificatale dall ’ agente Riscossione Sicilia S.p.A. e recante crediti di diversi enti impositori (Comune di Modena, Comune di Arezzo, Comune di Messina, Comune di Monte Argentario, Provincia di Grosseto, Roma Capitale, Comune di Venezia, Comune di Campiglia Marittima, Comune di Castellammare di Stabia, Comune di Pozzuoli, Comune di Lercara Friddi, Comune di Pavia) per violazioni del Codice della Strada; −il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 210 pronunziata il 16/01/2018, qualificata l’azione come opposizione all’esecuzione exart. 615 cod. proc. civ. e rigettate le eccezioni di incompetenza per territorio e per valore, accoglieva l’opposizione;

−avverso la suddetta sentenza proponevano appello Riscossione Sicilia S.p.A. e appello incidentale il Comune di Venezia, Roma Capitale e, in base alla ricostruzione del processo operata dalla Corte territoriale, anche il Comune di Monte Argentario; −con la sentenza n. 1350 del 23/08/2021, la Corte d’appello di Palermo rigettava gli appelli proposti da Riscossione Sicilia e dal Comune di Monte Argentario, mentre accoglieva le impugnazioni del Comune di Venezia e di Roma Capitale; regolava le spese condannando Riscossione Sicilia e il Comune di Monte Argentario a rifondere i costi del giudizio di Sicily By Car, tenuta al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Venezia e di Roma Capitale;

−avverso tale decisione Agenzia delle Entrate- Riscossione (successore ex lege di Riscossione Sicilia S.p.A.) proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; −successivamente, la Sicily B y Car S.p.A. proponeva un ’ autonoma impugnazione, con ricorso notificato il 9/2/2022 soltanto al Comune di Venezia, a Roma Capitale e a Riscossione Sicilia e articolato su di un unico motivo;−resistevano con distinti controricors i Roma Capitale, Provincia di Grosseto, Comune di Venezia e Comune di Monte Argentario, il quale impugnava la sentenza con ricorso incidentale (basato su un unico motivo);

−non svolgevano difese nel giudizio di legittimità i Comun i di Modena, di Arezzo, di Messina, di Campiglia Marittima, di Castellammare di Stabia, di Pozzuoli, di Lercara Friddie di Pavia; −Agenzia delle Entrate- Riscossione, Sicily B y Car, Comune di Venezia e Comune di Monte Argentario depositavano memorie; −all’esito della camera di consiglio del 7 / 1 2 /2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE : −preliminarmente si rileva che «il principio dell ’ unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’ordinario) di impugnazione in astratto operativi» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021, Rv. 663183-01);

−pertanto, il ricorso di Sicily By Car, successivo a quello di Agenzia delle Entrate-Riscossione e rivolto avverso la medesima sentenza, notificato entro i termini previsti per il controricorso, va considerato alla stregua di impugnazione incidentale;−è superfluo illustrare il motivo dell ’ impugnazione di Agenzia delle Entrate-Riscossione, in quanto il suo ricorso è inammissibile; −in forza dell’ art. 76 del d.l. 25/05/2021, n. 73, convertito dalla legge 23/07/2021, n. 106, con decorrenza dal 1° ottobre 2021, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell’agente Riscossione Sicilia S.p.A.

è subentrata a titolo universale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente istituito dall’art. 1, comma 3,del d.l. 22/10/2016, n. 193, convertito dalla legge 01/12/2016, n. 225; −secondo il disposto dell’art. 1, comma 8, del citato d.l. n. 193 del 2016, il predetto «ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale»;

−sul rapporto tra il patrocinio erariale di Agenzia delle Entrate - Riscossionee la facoltà dell’ente di designare avvocati del libero foro questa Corte si è pronunciata più volte: «Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale:

a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;

b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. -nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.» (principio enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c., da Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019, Rv. 656068-01); «Il Protocollo 22 giugno 2017 tra l’Agenzia delle Entrate e Riscossione (AdER) e l’Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’Agenzia prevista dal comma 4 dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall’AdER ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26531 del 20/11/2020, Rv. 661376-02)e «tale invalidità può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità.» (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 6931 del 08/03/2023, Rv. 666977-01); −i predetti principî in tema di rappresentanza in giudizio di Agenzia delle Entrate-Riscossione e di suo patrocinio da parte dell’Avvocatura dello Stato (come regola generale nel giudizio di legittimità) o dagli avvocati del libero foro (in via di eccezione) trovano applicazione anche nella fattispecie in esame, non essendo stabilite regole speciali e differenti riguardanti la successione nei rapporti processuali già facenti capo aRiscossione Sicilia; −nel ricorso introduttivo non risulta né allegato, né documentato alcuno dei presupposti che legittimerebbero l’ente pubblico ad avvalersi – nel giudizio di legittimità e in via di eccezione rispetto alla regola dettata «su base convenzionale» –di un difensore diverso dall’Avvocatura dello Stato:ne conseguono l’invalidità della procura e, dunque, l’inammissibilità del ricorso;

−l’inammissibilità del ricorso non implica l’applicazione dell’art. 334 cod. proc. civ., visto che sia il ricorso incidentale di Sicily By Car, in cui si è visto convertirsi l’impugnazione successiva da questa dispiegata, sia quello del Comune di Monte Argentario, sono, ad ogni buon conto, notificati entro il termine lungo di impugnazione della qui gravata sentenza; −con l ’ unico motivo del proprio ricorso, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la Sicily By Car deduce: «Violazione e falsa applicazione dell’articolo 615 del codice di procedura civile, dell’articolo 7 del d.lgs. 150/2011, degli articoli 201, 203, 204-bis, 205 e 206 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada).

Violazione e falsa applicazione dell’articolo 196, comma 1, del d.lgs. 285/ 1992 (codice della strada), in combinato disposto con l’articolo 84 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), anche siccome modificato e integrato dall’articolo 1, comma 1, lettera g-ter) del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni e integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156. Inadeguata, erronea e ingiusta valutazione delle domande proposte dalla ricorrente. Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione al merito della controversia e ai motivi della proposta opposizione all’esecuzione ex articolo 615 cpc in ipotesi di inesistenza del titolo esecutivo.

Insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.»; l’atto introduttivo specifica che «con il presente motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata, in quanto illegittima, erronea e ingiusta, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 615 del codice di procedura civile, dell’articolo 7 del d.lgs. 150/2011 e degli articoli 201, 203, 204-bis, 205 e 206 del d.lgs. 285/1992; per violazione e falsa applicazione dell’articolo 196, comma 1, del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), in combinato disposto con l’articolo 84 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), anche siccome modificato e integrato dall’articolo 1, comma 1, lettera g-ter) del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni e integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156, e per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione al merito della controversia e ai motivi della proposta opposizione all’esecuzione ex articolo 615 cpc, avendo, con motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, il secondo giudice violato, disapplicato ed erroneamente applicato le disposizioni del codice della strada che disciplinano l’esecutività e la definitività dei verbali di contestazione e le disposizioni del codice di procedura civile relative all’opposizione all’esecuzione avverso la cartella di pagamento portante verbali di contestazione di violazioni al codice della strada non notificati e pertanto non esecutivi; nonché avendo, con motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, il secondo giudice violato, disapplicato ed erroneamente applicato le disposizioni del codice della strada che disciplinano la responsabilità esclusiva del locatario noleggiatore dei veicoli noleggiati, eventualmente in concorso con il diverso effettivo trasgressore, ma senza alcuna solidarietà passiva in capo alla compagnia di autonoleggio – sia che sia proprietaria - locatrice dei veicoli dati a noleggio sia che sia utilizzatrice-locataria dei veicoli in quanto avuti in locazione dalle case produttrici e poi dati a sua volta in noleggio a terzi –per il pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada perpetrate dai clienti noleggiatori durante il noleggio, nonché ancora avendo, con motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, il secondo giudice omesso l’esame circa i fatti decisivi per il giudizio costituiti, per un verso, dalla mancata notifica di taluni verbali di contestazione e, per altro verso, dall’avvenuta richiesta di rinotifica di tutti i verbali di contestazione notificati formulata dalla ricorrente nei confronti dei resistenti e dalla loro rilevanza sostanziale e processuale in termini di inesistenza del titolo esecutivo per difetto di legittimazione passiva dell’opponente compagnia di autonoleggio in ordine alle presunte violazioni amministrative contestate ai propri clienti.»;−già dalla semplice lettura del motivo si evince che, in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., la censura – costituita dal complesso e coacervato accorpamento di plurime ed eterogenee doglianze, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. e tra loro inestricabilmente cumulate –è formulata senza premurarsi della sua intelligibilità e, anzi, inammissibilmente rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole critiche, sostanziali e processuali, rivolte alla sentenza impugnata (in proposito:

Cass., Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021, Rv. 663425-02; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020, Rv. 658556-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018, Rv. 651379-01; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017, Rv. 643681-01; da ultimo, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 35943 del 27/12/2023); −passando al ricorso incidentale del Comune di Monte Argentario, con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 112 e 333 c.p.c.», per avere la Corte territoriale erroneamente qualificato la comparsa di costituzione e risposta in appello del Comune come «appello incidentale» volto alla riforma della sentenza di primo grado, con conseguente rigetto dell’impugnazione e condanna alle spese e al pagamento del doppio del contributo unificato;

−la censura è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; −il ricorso, infatti, è gravemente lacunoso perché – pur lamentando un travisamento della domanda (segnatamente, dell’atto di costituzione in appello) da parte del giudice di merito – il Comune ha completamente omesso di riportare il contenuto rilevante della propria comparsa: di quest’ultima si riportano soltanto le conclusioni, ma il giudice deve fare riferimento all’atto nella sua integralità per una sua corretta interpretazione; in altre parole, non sono stati forniti a questa Corte gli elementi essenziali per poter esaminare l’atto e, dunque, per valutare la eventuale fondatezza della censura;

−all’inammissibilità de i ricors i, principale e incidentali, consegue la condanna delle parti ricorrent i alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità sostenute dalle controricorrenti destinatarie delle rispettive impugnazioni: in particolare, Agenzia delle Entrate-Riscossione va condannata a rifondere le spese della Provincia di Grosseto e, in solido con Sicily By Car, di Roma Capitale, mentre solo la predetta società ricorrente successiva o incidentale è tenuta alla rifusione delle spese in favore del Comune di Venezia; −la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese tra Agenzia delle Entrate-Riscossione, Sicily By Car e Comune di Monte Argentario;

−le spese sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti (principale e incidentali), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 ; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorsodi Agenzia delle Entrate-Riscossione; dichiara inammissibile il ricorso incidentale di Sicily By Car S.p.A.; dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Comune di Monte Argen- tario; condanna Agenzia delle Entrate-Riscossionea rifondere alla Provincia di Grosseto le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.000,00 per com- pensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;condanna Sicily By Car a rifondere al Comune di Venezia le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; condanna Agenzia delle Entrate-Riscossionee Sicily By Car, in solido tra loro, a rifondere a Roma Capitale le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricor- renti Agenzia delle Entrate-Riscossione, Sicily