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Decreto — n. 1805/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 1805/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties argued over the merits of the administrative case, but the procedural lapse rendered the appeal inadmissible. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated, imposing costs on the appellants.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal appeal forty day period extinction proceedings cassation dismissal procedural default rimborso delle spese risarcimento per errore giudiziario spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3243/2022depositata il 13/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3243/2022depositata il 13/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29647/2022 R.G. proposto da : DE TOGNI PAOLO, DE FALCO FRANCESCA, COLOMBO PAOLO, DE PRETIS GIOVANNI, DI STADIO MAURO, GARBEROGLIO ROBERTO, DELL'OLIO MARIANGELA, FRANCINI DANIELE, FROVA MARIA NICOLETTA, FARDIN MAURO, DI GIACOMO RAIMONDO, FRANCO MAURIZIO, FONTANELLA UMBERTO ALFREDO, GARANI GIAMPAOLO, DE VITA GIOVANNI, FINARDI ANGIOLETTA, FABIO MARIA TERESA, DI BARTOLO MARINA ADELE, DI STEFANO MARIA ANTONIETTA, FERRARETTI ANNA PIA, FASOLI RENATO AMBROGIO, GAFFURI RIVA VALENTINO, DELLA MEDAGLIA MASSIMO, DI GIOACCHINO MARIO, FALCONE MARIA TERESA, FERRANDO MARIALUISA GIUSEPPINA, MAGLIONA IGNAZIA VINCENZA, GIALLOMBARDO GIUSEPPA, GENTILE FERDINANDO, FALCHI DELITALA ANTONIO GAVINO, FALCHI DELITALA MARIA LUISA CATERINA GIUSEPPA, FORMENTO ROBERTO GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA D.

CHIELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLISTRUZIONE DELLUNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3243/2022depositata il 13/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti solidalmente al pagamento, in favore delle Amministrazioni resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5 . 4 00,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 16/01/2024.Il p