Italian Supreme Court dismisses appeal for failure to summarize facts and arguments in cassation petition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Gian Enrico Gelmetti's cassation appeal inadmissible due to a violation of procedural requirements. Gelmetti sought to overturn a lower court ruling that ordered Guido Benzi to repay €200,000, arguing errors in fact-finding and legal application. The Court rejected the appeal because the petition failed to provide a clear, self-contained summary of the case facts and arguments as mandated by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; The cassation petition must contain a clear and complete summary of the substantive and procedural facts, without requiring the Court to consult other sources or the contested judgment itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24819/2020 R.G. proposto da : GELMETTI GIAN ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO, 38, presso lo studio dell’avvocato SINOPOLI FRANCESCO rappresentato e difeso dall'avvocato MONACO EZIO; -ricorrente- contro BENZI GUIDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell’avvocato NUZZO MATTEO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARICONDA VINCENZO; -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1514/2020depositata il 22/06/2020 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . Rilevato che: 1.Come si evince dalla sentenza della Corte d’Appello di Milano, n. 1514 del 22 giugno 2020, Guido Benzi consegnava a Gian Enrico Gelmetti, commercialista suo amico, la complessiva somma di euro 200.000 in contanti, in due tranches, di pari importo, prelevate in parte dal suo conto corrente bancario. Dopo aver richiesto, con lettere dell’8 ottobre 2012 e del 3 dicembre 2012, la restituzione qualificandola come somma data in prestito, il Benzi conveniva in giudizio Gelmetti per ottenerne la condanna al rimborso della somma (detratti 25.000 euro già restituiti).
Il Tribunale di Milano respingeva la domanda e la Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, l’accoglieva. 2.Avverso tale pronuncia, propone ricorso in cassazione, sulla base di quattro motivi, Gian Enrico Gelmetti. 3.Guido Benzi resiste con controricorso illustrato da memoria. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la ‘Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 132, 2 comma, n. 4 c.p.c. 4.2.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia ‘l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 1 comma n. 5 c.p.c.’. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 132, 2 comma, n. 4 c.p.c. e 1710 1 comma c.c.. 4.4. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 132, 2 comma, n. 4 c.p.c. e 1218 – 1223 –2033 c.c.. 5.Il ricorso è inammissibile.
In primo luogo, la struttura del ricorso viola l’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.. Il Collegio rileva che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto- forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006).
La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
Il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti ed è pertanto inammissibile. Ove si potesse passare all’esame dei motivi essi risulterebbero – fermo che non sono scrutinabili per la mancanza di conoscenza del fatto - inammissibili perché volti ad ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti processuali limitandosi il ricorrente ad illustrare tesi alternative rispetto a quelle seguite dal Giudice di merito. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.100, oltre Euro 200 per esborsied oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art.
13. Così dec