Cassation court dismisses appeal against appellate judgment regarding liability of mountain foundation in contract dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the appeal filed by the Federation for Sport at Altitude against the Rome Court of Appeal's decision. The lower court had found the Italian Mountain Foundation liable for the contract debt, while the appellants argued for a different factual assessment. The Court upheld the first-instance judgment because the appellate judge's evaluation of evidence was legally sound and not arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; The Court of Cassation cannot substitute its own assessment of facts for that of the Court of Appeal, intervening only when the lower court's reasoning is legally flawed or demonstrably inconsistent with the evidence presented.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18334/2020 R.G. proposto da : FEDERATION FOR SPORT AT ALTITUDE, in persona del Presidente l.r. Lauri Van Houten, nonchéGIACOMETTI MARINO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A. SARTI 4, presso lo studio dell’avvocato DI FALCO DOMENICO rappresentati e difesi dall'avvocato SALVI NICOLA; -ricorrenti- contro TRENTINO SVILUPPO SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GIULIO CESARE, 14, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI EMANUELA che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELINI ANTONIO; -controricorrente- nonchécontro RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, in persona del Direttore della Direzione Affari Legali e Societari,elettivamente domiciliat a in ROMA VIA GASPARE SPONTINI 22, presso lo studio dell’avvocato IOSSA BARBARA ALESSANDRA rappresentatae difesa dall'avvocato IOSSA FRANCESCO PAOLO; -controricorrente- nonchécontro FONDAZIONE ITALIANE PER LE MONTAGNE IN LIQUIDAZIONE, ZANI LINO; -intimati- nonchécontro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende ; -resistente con atto di costituzione - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2024/2020depositata il 22/04/2020 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . Rilevato che:
1. Nel 2010, la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. conveniva in giudizio la Federation for Sport at Altitude (FSA),Marino Giacometti (ex presidente della suddetta Federazione), la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Trentino s.p.a. al fine di sentirli condannare, in solido, al pagamento dell’importo di euro 250.000 inadempimento della convenzione stipulata tra le parti. A fondamento della propria pretesa, parte attrice deduceva che nel 2007 la Federazione aveva stipulato con la Rai un accordo per la realizzazione di una campagna di comunicazione al fine di promuovere l’attività sportiva in alta montagna nel rispetto dell’ambiente; nella stipula di tale accordo la Federazione era intervenuta in nome e per conto della presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Affari Regionali e Autonomie Locali nonché della Trentino S.p.A., garantendo il pagamento del corrispettivo pattuito per complessivi euro 250.000.
Pertanto, la Rai dopo aver eseguito la prestazione, in conformità della convenzione, chiedeva il pagamento dell’importo pattuito. Alla prima udienza di trattazione il Tribunale, in relazione alle eccezioni sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Trentino S.p.A. in merito all’autenticità delle firme apposte in calce alle note del 10 maggio 2007, autorizzava FSA e Giacometti a chiamare in causa la Fondazione Italiana per le Montagne e Lino Zani, ai quali veniva estesa la domanda di garanzia, sul presupposto che le lettere disconosciute erano state trasmesse dalla Fondazione Italiana per le Montagne in persona del suo direttore Lino Zani.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1253/14, accoglieva la domanda della RAI e condannava la Federatione, unitamente al suo presidente, Marino Giacometti a pagare in favore della Rai euro 250.000, oltre interessi dalla domanda; condannava la Fondazione e il suo presidente Zani a tenere indenne Federation e Giacometti di quanto dovuto alla Rai. In particolare, il giudice dopo aver accertato la falsità delle comunicazioni riteneva che la convenzione stipulata con la Rai non potesse produrre effetti vincolanti per la Presidenza del Consiglio e Trentino S.p.A. con la conseguente infondatezza nei loro confronti della domanda della Rai e di garanzia della FSA.
Rilevava anche che nella convenzione l’obbligo di pagare il corrispettivo era previsto direttamente in capo all’FSA sicché il mandato ad essa conferitole da terzi sarebbe stato privo di rappresentanza.
2. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 2024/2020 del 22 aprile 2020, in parziale riforma della sentenza impugnata rigettava la domanda di manleva formulata da Federation For Sport at Altitude e Marino Giacometti nei confronti di L ino Zani e Fondazione Italiana per le Montagne per mancanza dei presupposti in quanto non vi era prova del rapporto organico di rappresentanza con la FMI e del fatto che si sarebbe impegnato come direttore per il compimento dell’operazione negoziale. Riteneva che non si ravvisassero elementi di prova sufficienti a far ritenere che era stata la Fondazione a spedire le false comunicazioni del 21 maggio 2007 escludendo così la contraffazione delle stesse realizzata da altri soggetti.
3. Propon gono ricorso in cassazione Federation For Sport at Altitude e Marino Giacometti, sulla base di quattro motivi.
4. Trentino Sviluppo S.p.a. e RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. resistono con autonomi controricorsi. La Presidenza del Consiglio deposita memoria al fine di partecipare all’udienza di discussione. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Considerato che: 5.1.Con il primo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, co. l, n. 5 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1306, co l, c.c., art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. in correlazione all'art. 360, co. l, n. 3 con riferimento alla statuizione resa in riforma della sentenza di primo grado in favore della parte contumace Fondazione Italiane per le Montagne.
La Corte d’appello avrebbe errato nel riformare il diritto di manleva anche nei confronti della Fondazione Italiana per le Montagne, perché avrebbe dovuto dichiarare, invece, nei confronti della parte coobbligata passiva non appellante, il passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di Roma 5.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia l’omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, co. l, n. 5 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 c.c., 1175 c.c., 1176 c.c., 1381 c.c., 1398, co. 1 , c.c., 2043 c.c. 2697 c.c., in correlazione all'art. 360, co. l, n.
3. La Corte d’appello avrebbe errato perché ha disconosciuto qualsiasi responsabilità della Fondazione Italiana e di Zani rigettando il diritto di manleva in favore dei ricorrenti sull’assunto della mancanza di elementi di prova sufficienti che dimostrassero che era stata la Fondazione a spedire le false comunicazioni. La Corte non avrebbe quindi valutato le prove documentali agli atti. 5.3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 2043 c.c. in correlazione all'art. 360, co. l, n. 3 e omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, co. l, n.
5. Denunciano che la corte territoriale avrebbe errato perché la richiesta risarcitoria posta dalla Rai nei confronti di FSA e Giacometti, in virtù della chiamata in garanzia impropria, si sarebbe estesa automaticamente anche nei confronti di Zani e della Fondazione Italiana per le Montagne, tanto più che, in via principale, è stata eccepita l’inammissibilità della domanda della Rai proprio sulla base della responsabilità esclusiva degli altri soggetti chiamati in causa tra cui, appunto, Zani e la Fondazione Italiana per le Montagne. Per questo motivo la richiesta di condanna diretta dello Zani e della Fondazione nei confronti della Rai non poteva essere considerata una domanda nuova e quindi inammissibile perché non formulata in primo grado. 5.4.
Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 c.c. 1422 c.c. 354, co. 4, c.p.c. 356 c.p.c. in correlazione all'art. 360, co. l, n. 3 con riferimento alla richiesta di pronuncia della inefficacia. Il giudice del merito nel dichiarare la responsabilità di FSA e di Giacometti ha ritenuto che decisiva sarebbe stata la circostanza che nella convenzione Rai-FSA del 21 maggio 2007, all’art. 9, è previsto l’obbligo di pagamento del corrispettivo in capo ad FSA in proprio. La decisione sarebbe viziata perché viene omesso l’esame la valutazione di documenti depositati che avrebbero portato ad una decisione di contenuto opposto. 6.Il primo motivo è fondato.
Come esposto correttamente nel primo motivo di ricorso, anche nel rispetto dell’art. 366 n. 6 c.p.c., il Tribunale di Roma con la sentenza n. 1253/2014 aveva condannato la Fondazione Italiana per le Montagne ed il sig. Lino Zani, in solido da loro, a tenere indenne la FSA e Marino Giacometti di quanto quest’ultimi avessero versato per sorta capitale interessi e spese (Cfr. sentenza impugnata pag. 5). Avverso la sentenza di primo grado era stato proposto appello dal solo Lino Zani, tanto è vero che la Fondazione Italiana per le Montagne veniva dichiarata contumace con ordinanza del 7 ottobre 2014 (cfr. sentenza impugnata pag. 9).
Ebbene la Corte d’Appello con la sentenza n. 2024/2020 ha riformato il diritto di FSA e del Giacometti alla manleva anche nei confronti della Fondazione Italiana per le Montagne condannando FSA e Giacometti a rifondere in favore della Fondazione Italiana anche le spese del giudizio di primo grado (cfr. pag. 13 sentenza). Ebbene, la Corte d’appello ha errato nel riformare la sentenza di primo grado perché avrebbe dovuto dichiarare nei confronti della coobbligata passiva non appellante il passaggio in giudicato della sentenza sulla base del seguente principio di diritto:
‘La mancata impugnazione da parte di uno dei debitori solidali, in quanto soccombenti in giudizio relativamente ad un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà (che non incide sull'autonomia e indipendenza dei rapporti sostanziali tra il creditore e ciascun obbligato), determina il passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata’(Cass. n. 16390/2009; Cass. n. 24728/2018). 6.1.Il secondo e quarto motivo di ricorso sono inammissibili. Le censure sollevate mirano esclusivamente ad accreditare una ricostruzione della vicenda e, soprattutto, un apprezzamento delle prove raccolte del tutto divergente da quello compiuto dai giudici di merito.
E' noto, infatti, che nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressa dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti.
Non essendo questa Corte giudice sul fatto, il ricorrente non può pertanto limitarsi a prospettare una lettura delle prove ed una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito, svalutando taluni elementi o valorizzando altri ovvero dando ad essi un diverso significato, senza dedurre specifiche violazioni di legge ovvero incongruenze di motivazione tali da rivelare una difformità evidente della valutazione compiuta dal giudice rispetto al corrispondente modello normativo. Come costantemente affermato da questa Corte, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.
Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, n. 16497). Ciò che rileva in questa sede è che la motivazione non sia viziata da un punto di vista giuridico come nel caso di specie. 6.2. Il terzo motivo è invece inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla dichiarazione di inammissibilità del 2° motivo, che comporta il definit iv o accertamento della mancanza di responsabilità dello Zani.
Inoltre, il motivo è stato formulato in modo non conforme alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, circa il contenuto della domanda svolta nei confronti dello Zani e della Fondazione Montagne in primo grado (ossia sul fatto che la loro chiamata in causa non fosse avvenuta solo in manleva, come ritenuto dalla Corte di Appello, ma come indicazione del terzo responsabile cui si sarebbe estesa automaticamente la domanda dell’attrice). 7.In conclusione, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e decidendo nel merito esclude la riforma della sentenza di primo grado in riferimento alla posizione di Fondazione Italiana per le Montagne.
Dichiara inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo.
8. Atteso che, per quanto emerge dal tenore del ricorso e dei controricorsi, le controricorrenti non avevano sostanziale interesse a resistere nel presente giudizio, sussistono le condizioni per l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito , esclude la riforma della sentenza di primo grado in riferimento alla posizione di Fondazione Italiana