Court allows lawyer's late claim for set-off of professional fees against insurance proceeds from a single contract.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned the Court of Appeal's dismissal of a lawyer's claim for set-off against insurance proceeds. The lawyer had withheld funds from an insurance settlement to offset professional fees owed by the same clients, arguing the defense was timely. The court ruled that because the debts and credits arose from a single professional relationship, the situation constituted improper set-off rather than a formal exception, allowing the judge to examine the claim without procedural preclusion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 29 c.p.c.; When opposing debts and credits originate from a single relationship, the situation constitutes improper set-off, allowing the judge to examine the claim without procedural preclusion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30240/2021 R.G. proposto da : DI MARI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MONTE BALDO, 8, presso lo studio dell’avvocato INGLESE STEFANIA rappresentato e difeso dagli avvocati TRIBULATO ANTONINO, TRIBULATO FILADELFO; -ricorrente- contro GERBINO GIUSEPPE, DI PAOLA CARMELA, RANNO MASSIMILIANO, SIGNORELLI SEBASTIANO, RIZZO VITO SALVATORE, LO RE SALVATORE, STRANO FORTUNATO, NARDO SEBASTIANA, RAGUSA AGATA, SCROFANI SEBASTIANA, SCROFANI EMILIO, RIZZO FILADELFO, DI PAOLA GERMANA, SCROFANI SALVATORE, NIGRO SARUCCIA, TROPEA MARIA, SCROFANI LUIGI, CRISCI LUCIA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 761/2021depositata il 08/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . Rilevato che:
1. La questione trae origine dall’incarico professionale conferito all’avv. Giuseppe Mari da Giuseppe Gerbino, Di Paola Carmela, Ranno Massimiliano, Signorelli Sebastiano, Rizzo Vito Salvatore, Lo Re Salvatore, Strano Fortunato, Nardo Sebastiana, Ragusa Agata, Scrofani Sebastiana, Scrofani Emilio, Rizzo Filadelfo, Di Paola Germana, Scrofani Salvatore, Nigro Saruccia, Tropea Maria, Scrofani Luigi, Crisci Lucia, per ottenere il risarcimento dei danni causati dal comportamento negligente del Notaio Grassi nell’ambito dell’acquisto di alcuni immobili. A seguito della transazione con l’Assicurazione del notaio, l’avv. Mari aveva ricevuto le somme nella qualità di mandatario speciale degli attori ma le aveva in parte trattenute a parziale compenso dei suoi crediti professionali. Nel 2008, Giuseppe Gerbino ed altri convenivano in giudizio l’avv. Giuseppe Mari al fine di ottenere la restituzione della somma indebitamente trattenuta. Con sentenza n. 430/2015, il Tribunale di Siracusa rigettava la domanda presentata dagli attori nei confronti dell’avv. Giuseppe Di Mari.
2. La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 761 dell’8 aprile 2021, in riforma della sentenza del Tribunale, accoglieva la domanda degli originari attori. Riteneva il giudice dell’appello incontestato che l’avv. Mari aveva ricevuto mandato ad incassare, in nome e per conto degli stessi attori, la somma di lire 280.000.000 erogata dalla Milano A ssicurazioni quale società assicuratrice della responsabilità civile del notaio Grassi per l’errore professionale dallo stesso commesso nel rogare l’atto di acquisto di taluni mobili acquistati dagli appellanti e che risultavano gravati da ipoteca in favore del Banco di Sicilia S.p.A. ed assoggettati alla procedura esecutiva.
Altrettanto incontestato era il trattenimento da parte dell’avv. Mari della somma di lire 80.000.000 che aveva impedito di definire, con tutte le somme ricevute dell’assicurazione, la procedura esecutiva. Pertanto, riteneva la Corte d’Appello che l’eccezione di compensazione, giustificativa del trattenimento delle somme per il lavoro svolto, era stata sollevata dall’avv. Mari tardivamente con comparsa di costituzione e risposta il giorno precedente l’udienza fissata per la comparizione delle parti e, conseguentemente, accoglieva la domanda degli appellanti volta ad ottenere l’adempimento del mandato e la restituzione della somma di denaro indebitamente trattenuta dall’avv.
Mari. Rigettava, invece, la domanda risarcitoria per difetto di prova in quanto non era possibile considerare quale danno conseguente all’illecito trattenimento, da parte del Di Mari, della somma di £. 80.000.000, il maggiore importo pagato dagli appellanti al fine di ottenere la conversione del pignoramento e la liberazione dei beni ipotecati.
3. Propone ricorso in cassazione, sulla base di due motivi l’avv. Giuseppe Mari. 3.1.Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt.1241 e ss. c.c. e dell’art. 12 delle preleggi e in riferimento all’art. 366 n. 4 c.p.c. sulla compensazione impropria. Deduce l’errore della Corte d’appello che ha ritenuto che l’affermazione dell’avvocato Di Mari di aver diritto a trattenere la somma di lire 80.000.000 quale parziale soddisfazione dei suoi crediti professionali, costituisse una inammissibile, perché tardiva , eccezione di compensazione propria, mentre al contrario, essendo stati opposti crediti dipendenti dall’unico complesso rapporto e, comunque, da rapporti collegati tra di loro con quello dal quale derivava il credito degli attori, si trattava di una compensazione impropria che non soffre di limitazione e deve essere esaminata d’ufficio per giudice. 4.2.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 5 del c.p.c. in relazione all’art. 366 n. 4 c.p.c., omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: che nella quietanza con la Milano Assicurazioni del 28 luglio 2001 era previsto che nell’importo liquidato erano ricompresi i compensi spettanti all’avvocato Di Mari per l’attività professionale da lui svolta. Denuncia che se la Corte d’Appello avesse tenuto conto del fatto che nella quietanza della Milano Assicurazioni era espressamente previsto che le somme liquidate dovevano servire anche per pagare quanto dovuto all’avv. di Mari per la sua assistenza legale, sarebbe pervenuta un diverso esito del giudizio in relazione alla sussistenza della compensazione impropria. 5.Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il ricorrente con il motivo pone la seguente questione di diritto (cfr. ai punti 1.7 e 1.8 del ricorso): se la deduzione di avere trattenuto gli 80 milioni di lire a fronte del maggior credito professionale maturato nell’ambito del rapporto intercorso con gli attori integrasse una eccezione in senso proprio o una mera difesa (di compensazione impropria), tale da non sottostare al termine previsto per il tempestivo deposito della comparsa di risposta; con la conseguenza che la questione dell’esistenza di contrapposte ragioni di credito tali da giustificare la ritenzione della somma non integrava un’eccezione in senso stretto e poteva e doveva essere esaminata dal giudice.
In tema di estinzione delle obbligazioni, se le contrapposte relazioni di debito - credito traggono origine da un unico rapporto si è in presenza di una compensazione c.d. impropria e le parti possono sollecitare in corso di causa l'accertamento contabile del saldo finale delle rispettive partite, senza che sia necessaria l'eccezione di una di esse o la proposizione di una domanda riconvenzionale e senza che operino i limiti alla compensabilità, postulando questi ultimi l'autonomia dei rapporti. La compensazione in senso tecnico (o propria) postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di debito/credito e non è configurabile allorché essi traggano origine da un unico rapporto.
In questi casi (compensazione c.d. impropria) il calcolo delle somme a credito e a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda, mentre restano inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni. Pertanto, la compensazione impropria, che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto, rende inapplicabili le sole norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, poiché in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale (Cass. n. 28568/2021;
Cass. n. 12302/2016; Cass. n. 23539/2011) Ebbene,nel caso di specie l’avv. Di Mari ha svolto delle mere difese per sostenere che non era debitore della somma richiesta in quanto l’aveva legittimamente incamerata a fronte di un proprio maggior credito maturato nell’ambito del medesimo rapporto professionale. Quindi ha errato la Corte d’appello che ha ritenuto tardiva, e quindi inammissibile, la questione (dell’esistenza del controcredito e della legittimità della ritenzione della somma) sollevata dal ricorrente (cfr. pagg. 3 e 4 sentenza impugnata) perché ha ritenuto trattarsi di compensazione propria. 5.1.
Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo. 6.La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione personale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarandoassorbito il secondo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di C