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Sentenza — n. 1735/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against inheritance renunciation ruling citing procedural error and evidentiary review limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1735/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed appeals filed by Claudia Bozza and others against a first-instance judgment regarding inheritance renunciation. The appellants argued for factual errors in document interpretation and alleged a reversal of the burden of proof, but the court rejected these claims as inadmissible. The court ruled that such arguments require a revocation action rather than a cassation appeal and that the lower court properly evaluated the evidence without re-examining it.

Regesto Legislator

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Art. 395 cod. proc. civ.; Art. 210 cod. proc. civ.: A claim of factual error regarding document interpretation must be raised via revocation action, not cassation, and the burden of proof order is an exercise of judicial power not subject to cassation review.

Parole chiave

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inheritance renunciation factual error appeal burden of proof order cassation inadmissibility evidentiary review limits revocation action requirement judicial power exercise rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 395 cod. proc. civ.
Poi, è palesemente inammissibile la deduzione di un «errore sul fatto» asseritamente derivante dalla peculiare ipotesi prospettata di pretesa erroneità nellalettura dei documenti, perché tale censura va introdotta col rimedio della revocazione exart. 395 cod.
Art. 481 cod. civ.
non risultava la trascrizione dell’acquisto mortis causa in favore dell ’ esecutata, la medesima Banca del Piemonte adiva il Tribunale di Pinerolo con actio interrogatoria exart. 481 cod. civ., chiedendo di fissare alla Bozza un ter- mine entro il quale dichiarare l’accettazione o la rinunzia all’eredità.
Art. 524 cod. civ.
civ., all’art. 524 cod. civ. nonché ai principi generali in materia di cosa giudicata ed al principio ne bis in idem».
Art. 210 cod. proc. civ.
Infine, è inammissibile , in quanto manifestamente infondata al limite della pretestuosità, la denuncia di una pretesa inversione dell’onere probatorioper essere stato emesso un ordine ex art. 210 cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale e dei ricorrenti incidentali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
art. 567 cod. proc. civ
2.Rilevando che dalla documentazione ex art. 567 cod. proc. civ.
art. 524 cod. civ
4.La Banca del Piemonte, conseguentemente, promuoveva l’azione ex art. 524 cod. civ.
art. 480 cod. civ
15664 del 23/07/2020, cassava quest’ultima pronuncia, con rinvio alla Corte d’appello piemontese, limitatamente all’accoglimento delle istanze dei creditori riguardanti l’eredità di Evaristo Bozza (per l’accet- tazione della quale era già decorso il termine di prescrizione ex art. 480 cod.
art. 619 cod. proc. civ
Pertanto, l’opposizione ex art. 619 cod. proc. civ.
art. 378 cod. proc. civ
Con la sua memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. L, Sentenza n. 2529 del 09/02/2016
civ., non già col ricorso per cassazione(tra le altre, Cass., Sez. L, Sentenza n. 2529 del 09/02/2016, Rv.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27412 del 08/10/2021
Cass., Sez. L, Sentenza n. 24188 del 25/10/2013
662416-02, e da Cass., Sez. L, Sentenza n. 24188 del 25/10/2013, Rv.
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12932/2020R.G. proposto da CLAUDIA BOZZA, rappresentata e difesa dall’avv. Elena Bisio, elettivamente domiciliatain Roma, piazza Martiri di Belfiore 2, presso lo studio dell ’ avv. Stefano Toro -ricorrente - contro INTRUM ITALY S.P.A., in qualità di mandataria di INTESA SAN PAOLO S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Gentili, elettivamente domi- ciliata presso il domicilio digitale gentili@pec.it -controricorrente - e sul ricorso successivo proposto da CRISTINA CRIVELLO e FRANCESCO CRIVELLO, rappresentata e difesa dall’avv.

Roberto Martelli, elettivamente domiciliata presso il domicilio digi- tale avvrobertomartelli01@pec.ordineavvocatitorino.it -ricorrenti incidentali - contro INTRUM ITALY S.P.A., in qualità di mandataria di INTESA SAN PAOLO S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Gentili, elettivamente domi- ciliata presso il domicilio digitale gentili@pec.it -controricorrente - e contro JULIET S.P.A., in qualità di mandataria di SIENANPL 2018 S.R.L., rappre- sentata e difesa dall’avv. Emanuele Balbo Di Vinadio, elettivamente domi- ciliata in Roma, via Antonio Bosio 2/3, presso lo studio dell’avv.

Massimo Luconi -controricorrente - nonché contro BANCA DEL PIEMONTE S.P.A. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. BANCA SELLA SPA UNICREDIT S.P.A.(già rappresentata da DOBANK S.P.A.) -intimati - avverso la sentenza n. 1093 del TRIBUNALE di TORINO, depositata in data 08/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/12/2023 dal Consigliere Dott. GIOVANNIFANTICINI; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa ANNA MARIA SOLDI, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori e lette le memorie delle parti.F ATTI DI CAUSA 1.Con atto di pignoramento del 21/2/2012, la Banca del Piemonte S.p.A. promuoveva, innanzi al Tribunale di Torino, un’espropriazione forzata im- mobiliare nei confronti di Claudia Bozza, aggredendo immobili già di pro- prietà dei genitori di quest’ultima, Evaristo Bozza (deceduto il 21/9/1997) e Gemma Tomasi (deceduta il 21/2/2008). 2.Rilevando che dalla documentazione ex art. 567 cod. proc. civ. non risultava la trascrizione dell’acquisto mortis causa in favore dell ’ esecutata, la medesima Banca del Piemonte adiva il Tribunale di Pinerolo con actio interrogatoria exart. 481 cod. civ., chiedendo di fissare alla Bozza un ter- mine entro il quale dichiarare l’accettazione o la rinunzia all’eredità. 3.Entro il termine dell’1/9/2013, assegnatole con l ’ ordinanza del 12/6/2013, Claudia Bozza non rendeva alcuna dichiarazione. 4.La Banca del Piemonte, conseguentemente, promuoveva l’azione ex art. 524 cod. civ. per impugnare la rinunzia della Bozza all’eredità, lesiva degli interessi dei creditori, ed essere autorizzata all’accettazione in sua vece; il giudizio di primo grado – nel quale interveniva anche il creditore Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (che avanzava analoghe istanze) – si concludeva con l’ordinanza del Tribunale di Torino del 7/5/2015, che au- torizzava le predette banche ad accettare, in luogo di Claudia Bozza, l’ere- dità relitta da Evaristo Bozza e Gemma Tomasi; il provvedimento veniva confermato dalla Corte d’appello di Torino con la sentenza n. 2739 del 21/12/2017. 5.Successivamente al ricorso introduttivo di questo giudizio, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 15664 del 23/07/2020, cassava quest’ultima pronuncia, con rinvio alla Corte d’appello piemontese, limitatamente all’accoglimento delle istanze dei creditori riguardanti l’eredità di Evaristo Bozza (per l’accet- tazione della quale era già decorso il termine di prescrizione ex art. 480 cod. civ.), mentre respingeva l’impugnazione attinente all’eredità di Gemma Tomasi.6.Nell’espropriazione immobiliare promossa dalla Banca del Piemonte – in cui erano intervenuti i creditori Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A.

–il giudice dell’esecuzione delegava le operazioni di vendita dei beni pignorati con l’ordinanza del 7/5/2015. 7.In seguito, con ricorso del 27/1/2017, Cristina Crivello e Francesco Crivello (figli di Claudia Bozza) proponevano opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., rivendicando la proprietà dei beni staggiti, asseritamente acqui- siti per espressa accettazione dell’eredità dei nonni (Evaristo Bozza e Gemma Tomasi), dopo la decadenza della Bozza dal diritto di accettare. 8.Sospesa l’esecuzione, la Banca del Piemonte introduceva il giudizio di merito (rubricato al n. 13270/2017 R.G. del Tribunale di Torino). 9.Parallelamente, il creditore intervenuto Intesa Sanpaolo S.p.A. con- veniva in giudizio Claudia Bozza chiedendo di accertare che quest’ultima aveva tacitamente accettato l’eredità dei genitori e che, conseguentemente, la stessa era titolare della titolarità dei beni degli assi ereditari.

10. Nel giudizio – rubricato al n. 10751/2017 R.G. del Tribunale di Torino – la Bozza eccepiva l ’ inammissibilità della domanda perché volta a contrastare gli effetti del procedimento exart. 481 cod. civ., noto alla banca attrice, e, cioè, la definitiva perdita del diritto di accettare l’eredità; chie- deva, comunque, il rigetto nel merito.

11. Il Tribunale adito, ritenuta la connessione tra le controversie, disponeva la riunione della causa di opposizione di terzo all’esecuzione, pro- mossa da Cristina e Francesco Crivello e introdotta nel merito da Banca del Piemonte, e della causa, intrapresa da Intesa Sanpaolo, di accertamento dell’accettazione tacita dell’eredità da parte di Claudia Bozza.

12. Nel contraddittorio con altri creditori – Unicredit S.p.A. (rappre- sentata da DoBank S.p.A.), Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banca Sella S.p.A. (rimaste contumaci)– il Tribunale torinese, con la sentenza n. 1093 dell’08/03/2019, così provvedeva: «rigetta l’opposizione proposta da Cri- stina Crivello e Francesco Crivello nell’esecuzione al R.G. 693/12; dichiara che la sig.ra Claudia Bozza … ha accettato tacitamente l’eredità morendo dismessa dal padre, Bozza Evaristo … e dalla madre Tomasi Gemma … aventi ad oggetto i beni in Bricherasio … dichiara nulle ed inefficaci le ac- cettazioni di eredità effettuate da Crivello Francesco … e Crivello Cristina … e precisamente l’accettazione dell’eredità della nonna Tomasi Gemma … e l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario …; dichiara che Intesa Sanpaolo ha diritto di concorrere al riparto delle somme ricavande dalla vendita degli immobili oggetto dell’esecuzione 693/2012»; regolava, infine, le spese del giudizio.

13. Ai fini della presente decisione va precisato che il giudice di primo grado statuiva, tra l’altro, che era «destituita di fondamento l’ecce- zione di prescrizione del diritto di accettare della sig.ra Bozza proposta dai sig.ri Crivello per quanto riguarda l’eredità del sig. Bozza Evaristo. Al ri- guardo, come emergerà nel proseguo, la sig.ra Bozza ha manifestato la volontà di accettare in pendenza del termine di prescrizione ed inoltre i sig.ri Crivello hanno sollevato tale eccezione tardivamente in quanto nel frat- tempo l’accettazione da parte della sig.ra Bozza si è consolidata.»; in par- ticolare, venivano individuati diversi comportamenti della Bozza, anteriori alla scadenza del termine exart. 480 cod. civ., che, complessivamente va- lutati, erano reputati incompatibili con la volontà di rinunciare all’eredità.

14. La Corte d ’ appello di Torino, con l ’ ordinanza del 15/1/2020 emessa ai sensi degli artt. 348-bise 348- ter cod. proc. civ. e comunicata il 27/1/2020, dichiarava inammissibili le separate impugnazioni proposte da Cristina e Francesco Crivello e da Claudia Bozza e condannava gli appellanti alla rifusione delle spese del grado.

15. Claudia Bozza impugnava la sentenza di primo grado con ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, notificato, in data 20/5/2020,alla sola Intesa Sanpaolo S.p.A.

16. Successivamente, in data 1/6/2020, Cristina Crivello e France- sco Crivello proponevano un autonomo ricorso (fondato su un unico motivo) per cassazione della medesima pronuncia, notificando l’impugnazione a In- tesa Sanpaolo, Unicredit (e per essa a DoBank), Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella e Claudia Bozza.

17. Resisteva ad entrambe le impugnazioni, con distinti controri- corsi, la Intesa Sanpaolo S.p.A. (e per essa la mandataria Intrum Italy S.p.A.); dall’impugnazione dei Crivello si difendeva con controricorso la Siena NPL 2018 S.r.l. (rappresentata da Juliet S.p.A.), quale cessionaria del credito di Banca dei Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

18. Con la sua memoria ex art. 378 cod. proc. civ. e d anche all’udienza del 7/12/2023 il Procuratore Generale chiedeva il rigetto dei ri- corsi.

19. Claudia Bozza, Cristina e Francesco Crivello, Intesa Sanpaolo depositavano memorie exart. 378 cod. proc. civ. R AGIONI DELLA DECISIONE 1.Preliminarmente si rileva che «il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avve- nuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono es- sere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammis- sibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indi- pendentemente dai termini (l’abbreviato e l’ordinario) di impugnazione in astratto operativi» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021, Rv. 663183-01). 2.Pertanto, il ricorso di Cristina Crivello e Francesco Crivello, successivo a quello di Claudia Bozza e rivolto avverso la medesima sentenza, va con- siderato alla stregua di impugnazione incidentale, da reputarsi tempestiva in quanto notificata in data 1/6/2020 e, cioè, 11 giorni dopo la notificazione del ricorso principale, eseguita il 20/5/2020e, dunque, anch’essa tempesti- vamente perché entro il termine di 60 giorni – considerata la sospensione straordinaria dei termini processuali dal 9/3/2020 all’11/5/2020, per un to- tale di 64 giorni, per l’emergenza sanitaria da COVID-19 (artt. 83, comma 2, del d.l. 17/3/2020, n. 18, convertito dalla legge n. 27 del 2020, e 36 del d.l. 8/4/2020, n. 23, convertito dalla legge n. 40 del 2020) –dalla comuni- cazione (il 27/1/2020) dell’ordinanza della Corte d’appello di Torino. 3.Sempre in via preliminare – pur avendo la Bozza notificato il suo ri- corso soltanto a Intesa San Paolo S.p.A. (nonostante la riunione delle con- troversie sin dal primo grado e la partecipazione al processo di altre parti) –si ritiene superflua la verifica dell’integrità del contraddittorio, poiché, «n el giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia prima facieinfondato, di definire con immedia- tezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giu- dizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in con- dizioni di parità» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11287 del 10/05/2018, Rv. 648501-01;

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013, Rv. 626969- 01). 4.Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente Bozza deduce «Violazione e falsa applicazione di legge … con riferimento all’art. 481 cod. civ., all’art. 524 cod. civ. nonché ai principi generali in materia di cosa giudicata ed al principio ne bis in idem». È di analogo contenuto l’unicomotivo dei ricorrenti Crivello, che, richia- mando l’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., imputano alla decisione impugnata la «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 481, 524 e 2909 c.c.». 5.Tutti i ricorrenti sostengono che l ’ esito dell ’ actio interrogatoria – e, cioè, la perdita del diritto di Claudia Bozza di accettare l’eredità dei genitori –sia divenuto intangibile, perché il decisum su ll ’ azione conseguentemente avanzata dalla Banca del Piemonte con l’intervento della Banca Monte dei Paschi di Siena(per essere autorizzate ex art. 524 cod. civ. all ’ accettazione in vecedella debitrice) è incompatibile col riconoscimento della qualità di erede in capo alla Bozza e su di esso si è formato il giudicato, dato che Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 15664 del 23/07/2020, ha determinato in via definitiva l ’ accoglimento delle istanze dei creditori con riguardo all ’ eredità di Gemma Tomasie il loro rigetto rispetto all’eredità di Evaristo Bozza.

In altre parole, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe inammissibile la do- manda spiegata nelpresente giudizio, in quanto volta ad un accertamento –l’accettazione tacita dell’eredità da parte della Bozza – contrastante con la perdita del suo diritto di accettare i lasciti ereditari ex art. 481 cod. civ., sancito in via definitiva, come giudicatosopravvenuto, dalla citata pronun- cia di legittimità. 6.Le censure sono infondate. 7.In primo luogo, si osserva che i l procedimento ex art. 481 cod. civ. ha riguardato la sola Banca del Piemonte, mentre era estranea allapredetta iniziativagiudiziale la Intesa Sanpaolo (e cioè, il creditore che ha agito per l’accertamento della qualità di erede della Bozza); contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la mera conoscenza dell’actio interrogatoria (circo- stanza che, peraltro, deriva da una mera supposizione) da parte di Intesa Sanpaolo non comporta alcuna preclusione, né logica, né giuridica, per il creditore che non vi ha partecipato all’ avvio di un’ ulteriore od autonoma azione di accertamento tesa ad accertare la pregressa accettazione dell’ere- ditàda parte del chiamato. 8.Palesemente infondata è, poi, l’affermazione contenuta nel ricorso di Claudia Bozza,secondo cui l’effetto del procedimento ex art. 481 cod. proc.civ. consisterebbe, una volta elasso il termine fissato , nella perdita della «qualità di erede con effetti retroattivi» (pag. 15); al contrario, lo spirare del termine determina solo la perdita del diritto di accettare l’eredità, ma – come più ampiamente illustrato nel prosieguo –soltanto a condizione che non sia già stata precedentemente acquisita la qualità di erede. 9.Infatti, in base al principio semel heres, semper heres(correttamente richiamato anche dai giudici di merito), la qualità di erede non può essere dismessa per volontà o inerzia dell’erede stesso, nemmeno quale conse- guenza del procedimento ex art. 481 cod. civ., il quale, peraltro, non con- tiene di per sé alcun accertamentoidoneo al giudicato.

10. A ben vedere, poi, nemmeno l ’ordinanza di legittimità sulla do- manda ex art. 524 cod. civ. avanzata da Banca del Piemonte (con l ’ inter- vento della Banca Monte dei Paschi di Siena) – che è passata in giudicato soltanto con riguardo all’eredità di Gemma Tomasi, stante il rinvio al giudice di merito in relazione all’eredità di Evaristo Bozza – contiene un definitivo accertamento sulla perdita del diritto della Bozza di divenire erede e, co- munque, non determina alcuna preclusione logico-giuridica all’accerta- mento del pregresso acquisto di tale qualità.

11. L a decisione di questa Corte, difatti, rilevando che l ’ inerzia ex art. 481 cod. civ. è equiparabile ad una rinunzia, ha un contenuto positivo e attribuisce al creditore il diritto di accettare l’eredità della Tomasi in vece dell’odierna ricorrente, ma non presuppone alcun accertamento sull’effica- cia di detta (tacita) rinunzia e, cioè, sull ’ insussistenza di una precedente accettazione del lascito.

12. P arimenti, la cassazione con rinvio (che, dunque, non determina il formarsi di un giudicato) della pronuncia, nella parte in cui si era accolta l’istanza exart. 524 cod. civ. con riguardo all’eredità di Evaristo Bozza, non contiene, neanche implicitamente, alcun accertamento sulla configurabilità di una precedente accettazione del relictum da parte di Claudia Bozza, né sulla sua mancanza, ma si limita ad individuare il limite temporale (corri- spondente al termine per accettare l’eredità exart. 480 cod. civ.) per l’eser- cizio dell’azione da parte dei creditori rispetto alla rinunzia del chiamato , a prescindere dall’efficacia di quest’ultima.

13. In difetto di un accertamento giudiziale (tantomeno come res iudicata) sulla mancata acquisizione della qualità di erede(tesi che, invece, sostengono infondatamente i ricorrenti), la perdita del diritto di accettare l’eredità (al pari della rinuncia espressa alla medesima) deve reputarsi priva di effetti se intervenuta dopo l’acquisto della qualità di erede; in proposito, si richiama la puntuale statuizione di Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 15663 del 23/07/2020, Rv. 658738-01: «L’atto di accettazione dell’eredità, in ap- plicazione del principio semel heres semper heres, è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l’acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l’accettante intenda revocare l’atto di accettazione in prece- denza posto in essere, ma anche nell’ipotesi in cui questi compia un suc- cessivo atto di rinuncia all’eredità.».

14. Non sussiste, dunque, alcuna preclusione alla domanda di ac- certamento dell’accettazione tacita dell’eredità da parte di Claudia Bozza (in un momento antecedente alla tacita rinuncia derivante dallo spirare del ter- mine exart 481 cod. proc. civ.) e, di conseguenza, dell ’ acquisizione al pa- trimonio della stessa Bozza dei beni oggetto di pignoramento.

15. Proprio l ’ accoglimento nel merito della domanda di accerta- mento svolta da Intesa Sanpaolo –che, in esito all’odierna statuizione, as- sume le caratteristiche della res iudicata– spiega i suoi effetti non soltanto nei confronti dell’attrice Intesa Sanpaolo, ma anche confronti dei creditori in causa e dei successivi chiamatiCristina e Francesco Crivello.

16. Pertanto, l’opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. avanzata da questi ultimi –e basata sulla rivendicazione della titolarità dei beni staggiti (in contrasto col predetto accertamento) –si appalesa infondata.

17. Giova precisare, infine , che l’eccezione sollevata dai Crivello e relativa alla prescrizione del diritto della Bozza di accettare l’eredità paterna è stata respinta dal Tribunale torinese – sia perché inconsistente, sia per- ché, comunque, tardivamente avanzata –e che nessuna specifica censura ha investito tali statuizioni, essendosi i predetti ricorrenti limitati a invocare, senza fondamento, l’efficacia riflessa del giudicato esterno.

18. Col secondo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente Bozza deduce «Violazione e falsa applica- zione di legge … con riferimento all’art. 2648 cod. civ. ed all’art. 112 cpc ed all’art. 569 cpc». La ricorrente lamenta che l’azione di accertamento dell’acquisto della qualità di erede sia stata esperita tardivamente da Intesa Sanpaolo, perché, in base alla giurisprudenza, la barriera preclusiva entro la quale va accertata la titolarità del cespite in capo all’esecutato è segnata dall’emissione dell’or- dinanza di vendita.

19. Il motivo è manifestamente infondat o e, come tale, inammissi- bile ex art. 360-biscod. proc. civ.

20. La censura, infatti, stravolge gli insegnamenti giurisprudenziali: il creditore, in quanto soggetto interessato, non decade dalla facoltà di pro- cedere all’accertamento dell’acquisto mortis causa del cespite pignorato (azione che non è soggetta ad alcun termine decadenziale o di prescrizione) nel momento in cui il bene staggito viene posto in vendita; casomai – in base all’elaborazione della giurisprudenza di legittimità e, in particolare, alle statuizioni di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11638 del 26/05/2014 –la liquida- zione del bene pignorato è preclusa dal mancato accertamento, in base a una serie continua di trascrizioni, della sua titolarità in capo al debitore ese- cutato.

21. Perciò, la Bozza avrebbe dovuto dirigere la sua doglianza non già alla domanda spiegata con ordinario giudizio di cognizione dal creditore, bensì all’ordinanza di vendita emessa dal giudice dell’esecuzione, propo- nendo un’apposita opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.; quest ’ ultima, tuttavia, avrebbe avuto un esito infausto, sia perché l’esecutata è priva di interesse a rilevare il vizio dell’ordinanza in ragione della mancanza di tito- larità del bene pignorato (arg. da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 35005 del 29/11/2022, Rv. 666278-01; in generale,Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21976 del 12/07/2022, con richiami a:

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2109 del 08/10/1965, Rv. 314016-01; Cass., Sez. 1, S entenza n. 974 del 30/10/1968, Rv. 332357-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1052 del dì 08/04/1971, Rv. 351069-01; Cass., Sez. 3, S entenza n. 7059 del 28/07/1997, Rv. 506317-01; Cass., Sez. 3, O rdinanza n. 9202 del 19/04/2010, Rv. 612645-01; Cass., Sez. 3, S entenza n. 8684 del 04/04/2017, Rv. 643706-01), sia perché, comunque, «In materia di espro- priazione immobiliare, se è pignorato un diritto reale di provenienza eredi- taria, ai fini della verifica della titolarità del diritto staggito in capo al debi- tore è irrilevante che la trascrizione dell’accettazione dell’eredità manchi al momento del pignoramento, purché essa intervenga prima della liquida- zione del cespite; tuttavia, la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l’accettazione dell’eredità non è né invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione (con gli effetti dell’art. 2921 c.c.), e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripri- stino della continuità delle trascrizioni (con effetto retroattivo exart. 2650, comma 2, c.c.).» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4301 del 13/02/2023, Rv. 667072-01).

22. Col terzo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente Bozza deduce «Violazione falsa applica- zione di legge … con riferimento agli artt. 474 e 476 cod. civ. e degli artt. 3, commi 2 e 3, e 12 del D.P.R. n. 650/1972 in combinato disposto con l’art.2643 cod. civ.».

23. Col quarto motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si denuncia la «Violazione falsa applicazione di legge … con riferimento agli artt. 210 e 116 cpc e 2697 cod. civ.».

24. Entrambe le censure sono inammissibili per plurime ragioni.25. In primis , l ’ art. 348 - ter , comma 4 , cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis), impedisce di denunciare col ricorso per cassazione il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

26. Poi, è palesemente inammissibile la deduzione di un «errore sul fatto» asseritamente derivante dalla peculiare ipotesi prospettata di pretesa erroneità nellalettura dei documenti, perché tale censura va introdotta col rimedio della revocazione exart. 395 cod. proc. civ., non già col ricorso per cassazione(tra le altre, Cass., Sez. L, Sentenza n. 2529 del 09/02/2016, Rv. 638935-01).

27. È , inoltre , inammissibile la censura nella parte in cui compie un’atomistica valutazione dei singoli elementi di prova – che, peraltro, il giudice di merito dichiara e mostra di avere considerato, anche come argo- menti di prova, nel loro complesso (come prescritto da copiosa giurispru- denza) –perché alla Corte di legittimità non compete una rivalutazione del materiale probatorio.

28. Infine, è inammissibile , in quanto manifestamente infondata al limite della pretestuosità, la denuncia di una pretesa inversione dell’onere probatorioper essere stato emesso un ordine ex art. 210 cod. proc. civ. a carico della ricorrente: l’emissione dell’ordine di esibizione non individua una diversa parte tenuta a dimostrare i propri assunti, ma costituisce eser- cizio, normativamente disciplinato, del potere istruttorio del giudice (peral- tro, non sindacabile nel giudizio di cassazione, secondo quanto statuito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27412 del 08/10/2021, Rv. 662416-02, e da Cass., Sez. L, Sentenza n. 24188 del 25/10/2013, Rv. 629099-01).

29. In definitiva, sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale devono essere rigettati.

30. Alla decisione consegue, altresì, la condanna dei ricorrent i, in solido tra loro in ragione della coincidenza della principale censura svolta, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimitàsostenute dalle controri- correnti, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; mentre, nei rapporti tra la ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali, le spese vanno opportunamente compensate, per la comunanza delle tesi rispettivamente sostenute.

31. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale e dei ricorrenti incidentali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma dell’ art. 1 - bis dello stesso art.

13. P. Q. M. La Corte, rigetta il ricorso di Claudia Bozza; rigetta il ricorso di Cristina Crivello e Francesco Crivello; condanna Claudia Bozza, Cristina Crivello e Francesco Crivello, in solido tra loro, a rifondere a Intesa San Paolo S.p.A., rappresentata come in epi- grafe,le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge; condanna Claudia Bozza, Cristina Crivello e Francesco Crivello, in solido tra loro, a rifondere a Siena NPL 2018 S.r.l., rappresentata come in epigrafe, le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 6.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge; compensa le spese tra la ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d