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Ordinanza — n. 1728/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding right of preemption, citing appellate court's fact-finding as unassailable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1728/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision on the right of preemption. The appellant argued the buyer acted with fault regarding the sale, but the court ruled this was a factual assessment. The court emphasized that appellate fact-finding is unassailable unless a decisive fact was omitted.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 1479 c.c.: The evaluation and interpretation of evidence contrary to a party's claim is unassailable in Cassation, and a violation of Art. 1479 c.c. regarding fault is inadmissible when it censures a factual finding.

Parole chiave

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right of preemption omission of decisive fact unassailable fact-finding violation of law appellate review fault in sale inadmissible appeal fondo espropriato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Il motivo è manifestamente inammissibile perché deduce il vecchio paradigma dell’art. 360 n.
Art. 1479 c.c.
Col terzo motivo il ricorrente, formalmente prospettando la violazione dell’art. 1479 c.c.,censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha liquidato il danno.
Art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione “dell’art. 1362 c.c.”.
art. 1362 c.c
Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione “dell’art. 1362 c.c.”.
art. 360 c.p
Il motivo è manifestamente inammissibile perché deduce il vecchio paradigma dell’art. 360 n.
art. 1479 c.c
Col terzo motivo il ricorrente, formalmente prospettando la violazione dell’art. 1479 c.c.,censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha liquidato il danno.

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010
Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007
612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007
598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007
597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007
596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007
595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006
594677;Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006
594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006
589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006
589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006
588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006
Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963
587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv.
Sez. Unite, Sentenza n. 8053 del 2014
Sez. Unite, Sentenza n. 8054 del 2014
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Testo completo

unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 5990/21proposto da: -) Massimo Fanciullacci, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Mauro Vivaldi ; -ricorrente - contro -) Baglivi Luciano, Fedeli Ornella , Franceschini Francesco, Frediani Ornella, Marallo Agostino, Marallo Anna, Masi Ida, Nigro Maria Grazia, Resce Antonio, Salvatore Fiorindo, domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidall'avvocato Paolo Barabino ; -controricorrenti - nonché -) Arnaboldi Franco, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati Lucia P .

Scalone di Montelauro e Loriano Ceccanti; -controricorrente - nonché -) Luperini Alessandro, Luperini Giovanni, Simoncini Massimo, Ferretti Sandra, Marinai Virgilio, Bibbiani Miranda; -intimati - avverso le sentenze della Corte d’appello di Firenze 11.1.2019 n. 49 e 5 agosto 2020 n. 1528; Oggetto: sentenza non definitiva - riserva di appello - ammissibilità - condizioni udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2023dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. L’esposizione dei fatti sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevantiin questa sede.

Franco Arnaboldi (in data non precisata nel ricorso) convenne dinanzi al Tribunale di Livorno Massimo Fanciullacci e gli odierni controricorrenti esponendo che: -) era coltivatore diretto del fondo confinante con quello, adibito a fattoria, appartenente pro indiviso a Margherita Adorni Braccesi , Elisabetta Laura Adorni Braccesi, Cecilia Adorni Braccesi, Beatrice Adorni Braccesi, Nicoletta Adorni Braccesie Ranieri Alessandro Adorni Braccesi ; -) era quindi titolare del diritto di prelazione; -) gli Adorni Braccesi avevano fraudolentemente eluso tale diritto, dapprima simulatamente affittando a Massimo Fanciullacci alcune porzioni del fondo, e quindi vendendo il proprio fondo a Massimo Fanciullacci, che in seguito lo aveva frazionatamente venduto con quattro distinti atti, stipulati nell’arco di quattro mesi.

In particolare sostenne l’attore che Massimo Fanciullacci aveva eluso il diritto di prelazione a lui spettantecoi seguenti atti: -) vendita del 19.12.2000 a Franceschini Francesco, Masi Ida, Luperini Giovanni e Luperini Alessandro; -) vendita del 16.1.2001 a Nigro Maria Grazia, Resce Antonio, Baglivi Luciano, Frediani Ornella; -) vendita del 6.4.2001 a Salvatore Fiorindo, Marallo Anna, Simoncini Anna, Ferretti Sandra, Marallo Agostino e Fedeli Ornella; -) vendita del 26.4.2001 a Marinai Virgilio e Bibbiani Miranda. Chiese pertanto che fosse accertato il suo diritto di riscatto dei terreni sopra indicati.

2. Mentre il Tribunale di Livorno, sezione di Cecina,rigettò la domanda, la Corte d’appello di Firenze - adìta da Franco Arnaboldi – la accolse con sentenza non definitiva11.1.2019 n. 49, ritenendo da un lato che il retraente avesse dimostrato il possesso di tutti i requisiti di legge per l’esercizio del riscatto; e dall’altro che Massimo Fanciullacci non si era mai insediato nei terreni da lui acquistati dagli Adorni-Braccesi e poi rivenduti frazionatamente a terzi, “pur sussistendo un contratto formale di affitto”. Con contestuale ordinanza la causa fu rimessa sul ruolo per procedere all’istruttoria sulla domanda di danno. 2.1. Dopo aver accolto la domanda di riscatto, la Corte d’appello con sentenza definitiva5.8.2020 n. 1528 accolse altresì la domanda di danno proposta dai retrattati nei confronti del loro dante causa (Massimo Fanciullacci). Su questo punto la Corte d’appello ha affermato che:

a) la vendita compiuta da Massimo Fanciullacci inspregio del diritto di prelazione di Franco Arnaboldi era stata compiuta quanto meno con colpa;

b) i retrattati avevano perciò diritto al risarcimento non del mero interesse negativo, ma dell’interesse positivo;

c) tale danno era pari alla differenza tra il prezzo d’acquisto ad essi versato dal retraente, ed il valore “dei manufatti e degli annessi” da essi realizzati.

4. Le due sentenz e d’appello sono stat e impugnat e per cassazione da Massimo Fanciullacci con ricorso fondato su tre motivi. Hanno resistito con separati controricorsi:

a) Baglivi Luciano, Fedeli Ornella, Franceschini Francesco, Frediani Ornella, Marallo Agostino, Marallo Anna, Masi Ida, Nigro Maria Grazia, Resce Antonio, Salvatore Fiorindo;

b) Arnaboldi Franco. Sono invece rimasti intimati Luperini Alessandro, Luperini Giovanni, Simoncini Massimo, Ferretti Sandra, Marinai Virgilio, Bibbiani Miranda. Tutte le parti costituite (o gruppi di parti) hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Franco Arnaboldi ha eccepito l’inammissibilità per tardività del ricorso proposto da Massimo Fanciullacci avverso la s entenza non definitiva 11.10.2019 n. 49.Deduce che quella sentenza doveva ritenersi definitiva, in quanto esaurì il contenzioso sulla domanda di riscatto. Essa pertanto si sarebbe dovuta impugnare tempestivamente, ed irrilevante fu la dichiarazione di riserva di gravame compiuta dalla difesa di Massimo Fanciullacci. 1.1.

L’eccezione è infondata. E’ vero che la sentenza 49/19 della Corte d’appello di Firenze definì il giudizio di riscatto e, con esso, le questioni pendenti tra Massimo Fanciullacci e Franco Arnaboldi, come dichiarato dalla stessa sentenza a p. 17, § 11. Non è men vero, tuttavia, che con la medesima sentenza la Corte d’appello dichiarò di provvedere “non definitivamente pronunciando”(p. 17), né in essa è contenuta una formale statuizione di separazione delle domande. Si tratta, dunque, d’una sentenza che contiene - per usare le parole delle Sezioni Unite di questa Corte - “ elementi di ambiguità” circa la sua esatta qualificazione comesentenza definitiva o non definitiva.

In questi casi deve trovare applicazione il principio secondo cui qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, “ in ragione dell'ambiguità derivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l'appello in concreto proposto mediante riserva”(Sez.

U- , Sentenza n. 10242 del 19/04/2021, Rv. 661061 - 01) .

2. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione “dell’art. 1362 c.c.”. Sostiene che tale norma sarebbe stata violata dalla Corte d’appello nella parte in cui questa ha ritenuto che Massimo Fanciullacci, dopo avere stipulato il contratto di affitto con gli Adorni Braccesi, non si installò effettivamente sul fondo e non lo coltivò.1.1.Il motivo è manifestamente infondato: lo stabilire infatti se taluno abbia o non abbia coltivato un fondo è questione di fatto, non di interpretazione del contratto, e come tale insindacabile in questa sede.

2. Col secondo motivo il ricorrente, formalmente prospettando il vizio di “omessa motivazione”, censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto dimostrata la circostanza che Massimo Fanciullacci non fu mai coltivatore diretto del fondo da lui frazionato e venduto. 2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile perché deduce il vecchio paradigma dell’art. 360 n. 5 c.p.c. e comunque censura il giudizio di attendibilità dei testimoni e, in genere, la valutazione delle prove, cosa non consentita nemmeno dal nuovo e vigente. Una censura di questo tipo, vigente quel vecchio paradigma,cozzava contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677;Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486;

Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).Nella vigenza del nuovo ed attuale n. 5 dell’art. 360 c.p.c. i suddetti principi sono ancora più giustificati alla luce dell’esegesi di esso che hanno dato le Sezioni Unite nelle note sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 nell’individuare la nozione di omesso esame circa un fatto decisivo.

3. Col terzo motivo il ricorrente, formalmente prospettando la violazione dell’art. 1479 c.c.,censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha liquidato il danno. Deduce che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che l’alienazione dei fondi in violazione del diritto di prelazione fu da lui compiuta “con colpa”, e che di conseguenza erroneamente è stato condannato al risarcimento dell’interesse positivo. 3.1. Il motivo è inammissibile perché censura un accertamento di fatto, quale è lo stabilire se nel caso concreto al momento della vendita Massimo Fanciullacci sapesse o non sapesse che Franco Arnaboldi vantava un diritto di prelazione.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Massimo Fanciullaccialla rifusione in favore di Baglivi Luciano, Fedeli Ornella, Franceschini Francesco, Frediani Ornella, Marallo Agostino, Marallo Anna, Masi Ida, Nigro Maria Grazia, Resce Antonio, Salvatore Fiorindo, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 6.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna Massimo Fanciullaccialla rifusione in favore di Franco Arnaboldi delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camer