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Ordinanza — n. 1659/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing; notification occurred after the 60-day deadline from publication.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1659/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the notification date fell outside the statutory 60-day period following the judgment's publication. Although the appellant argued that the lack of an authentic copy of the judgment should not bar proceedings, the Court held that the procedural deadline is strict and cannot be extended by the absence of the original document. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay legal costs to the properly constituted defendants.

Regesto Legislator

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Art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ.; The cassation appeal remains procedible if notification occurred within 60 days of publication even without an authentic copy, but is inadmissible if the notification date exceeds this limit.

Parole chiave

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cassation appeal notification deadline improcedibility authentic copy legal costs revoca del credito al consumo retrocessione di credito credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ.
e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Attesa l’improcedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
Art. 1, comma 1 bis, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168
civ., operata dall’art. 1, comma 1 bis, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla legge 25 ottobre 2016, n.
art. 325 cod. proc. civ
La dichiarazione - contenuta nel ricorso per cassazione - di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale -la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ.
art. 369 cod. proc. civ
e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod.
art. 380 bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 30/04/2019, n. 11386
Cass. 24/11/2020, n. 26640
Cass. 07/07/2017, n. 16921
26640; Cass. 07/07/2017, n. 16921).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9923/2022R.G. proposto da AVIS BUDGET ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 92, presso lo studio dell’Avv. Vincenzo De Nisco, dal quale è rappresentatae difesa –ricorrente – contro CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, in persona del Sindacolegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, viaIV Novembre n. 119/A, presso l’Avv. Sabrina Barra, dalla quale è rappresentatae difesa –controricorrente – nonché contro ROMA CAPITALE, inpersona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 9923/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi dell’Avvocatura comunale, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Rossi -controricorrente - nonché contro COMUNE DI GIARDINI NAXOS, inpersona del Sindaco pro tempore, in difetto di domicilioeletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE , rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Montanari -controricorrente - nonché contro COMUNE DI ALBA ADRIATICA, inpersona del Sindaco pro tempore, in difetto di domicilioeletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE , rappresentato e difeso dall’Avv.

Manrico Ciafré -controricorrente - nonché contro COMUNE DI AFRAGOLA, in persona del Sindaco pro tempore, in difetto di domicilioeletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLACORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Ricci -resistente con atto di costituzione- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, COMUNE DI ALTOFONTE, COMUNE DI ACI CASTELLO, COMUNE DI ARSOLI, COMUNE DI ARICCIA, COMUNE DI ARRONE, COMUNE DI BARLETTA, COMUNE DI BUCCINASCO, COMUNE DI BOLZANO, COMUNE DI BOLOGNA, COMUNE DI CALTAGIRONE, COMUNE DI CAMPORGIANO, COMUNE DI CAPUA, COMUNE DI CASAVATORE, COMUNE DI CASERTA, COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, COMUNE DI CASTELLAMARE DEL GOLFO, COMUNE DI r.g. n. 9923/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi CISTERNINO, COMUNE DI CINISI, COMUNE DI CERRETO GUIDI, COMUNE DI CATANIA,COMUNE DI CASTELLARANO, COMUNE DI CUSTONACI, COMUNE DI CROTONE, COMUNE DI CORTONA, COMUNE DI FIUMICINO, COMUNE DI FERRARA, COMUNE DI FRASCATI, COMUNE DI GENOVA, COMUNE DI GERMAGNANO, COMUNE DI GIANO DELL’UMBRIA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, COMUNE DI ISERNIA, COMUNE DI LABICO, COMUNE DI LAMEZIA TERME, COMUNE DI LASCARI, COMUNE DI LODI, COMUNE DI MAGIONE, COMUNE DI MALCESINE, COMUNE DI MARINO, COMUNE DI MONCALIERI, COMUNE DI MONREALE, COMUNE DI MONTALCINO, COMUNE DI NAGO TORBOLE, COMUNE DI NAPOLI, COMUNE DI PALERMO, COMUNE DI PIETRAPERZIA, COMUNE DI PISTOIA, COMUNE DI POMEZIA, COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO, COMUNE DI PONTE BUGGIANESE, COMUNE DI POZZALLO, COMUNE DI POZZILLI, COMUNE DI PRAIA A MARE, COMUNE DI PRATO, COMUNE DI RIVOLI, COMUNE DI SABAUDIA, COMUNE DI SARNICO, COMUNE DI SIRACUSA, COMUNE DI SOLFERINO, COMUNE DI TORITTO, COMUNE DI TRAPANI, COMUNE DI VALENZA, COMUNE DI VELLETRI, COMUNE DI VENEZIA, COMUNE DI VERONA, COMUNE DI VILLAFRANCA, COMUNE DI ZAGAROLO, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, PREFETTURA DI BOLOGNA, PREFETTURA DI CASERTA, PREFETTURA DI CATANZARO, PREFETTURA DI ENNA, PREFETTURA DI GROSSETO, PREFETTURA DI NAPOLI, PREFETTURA DI NOVARA, PREFETTURA DI NUORO, PREFETTURA DI PALERMO, PREFETTURA DI SIENA, PREFETTURA DI VIBO VALENTIA, PREFETTURA DI AREZZO, PREFETTURA DI CAMPOBASSO, PREFETTURA DI CREMONA, PREFETTURA DI GENOVA, PREFETTURA DI IMPERIA, PREFETTURA DI MASSA CARRARA, r.g. n. 9923/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi PREFETTURA DI PESARO URBINO, PREFETTURA DI SASSARI E PREFETTURA DI TARANTO -intimati- Avverso la sentenza n. 776/2022 del la CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il giorno 4 febbraio2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 29 novembre2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA 1. Per la soddisfazione di crediti causalmente ascritti a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, Equitalia Sud S.p.A. (cui, nelle more del processo, è ope legis succeduta Agenzia delle Entrate Riscossione)promosse in danno dell’Avis Budget S.p.A., ai sensi dell’art. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, pignoramento presso il terzo Aci Global S.p.A.

Avverso detta procedura la società esecutata propose opposizione, adducendo l’indeterminatezza del credito azionato (per mancata esibizione dei titoli esecutivi in originale) nonché l’estinzione d ello stesso per pagamento o sgravio, per sospensione dell’efficacia esecutiva o annullamento delle prodromiche cartelle esattoriali.

2. L’opposizione è stata disattesa in ambedue i gradi di merito.

3. Avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in sede di appello, ricorre per cassazione l’Avis Budget S.p.A., affidandosi a due motivi; resistono, con distinti controricorsi, la Città metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale, il Comune di Giardini Naxos e il Comune di Alba Adriatica; il Comune di Afragola deposita atto di costituzione finalizzato alla partecipazione alla discussione orale. Non svolgono difese in grado di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente indicate. RAGIONI DELLA DECISIONE r.g. n. 9923/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi 1.Preliminarmente, va dichiara l’inammissibilità della costituzione del Comune di Giardini Naxos nel presente giudizio di legittimità per difetto di procura speciale. Invero, la procura ad litem allegata (documento sub 1 del fascicolo di parte) da detto controricorrente, rilasciata da Pancrazio Lo Turco, nella qualità di Sindaco del Comune di Giardini Naxos in favore dell’avvocato Alessandro Montanari, è espressamente riferita (ed altresì circoscritta) alla costituzione «nel giudizio R.G. n. 6831/2015 pendente dinanzi alla Corte di appello di Roma»: manca ogni richiamo (pur in via estensiva o implicita) al presente giudizio di legittimità.

2. È superflua l’illustrazione dei motivi di ricorso, apparendo palese la improcedibilità dello stesso. La Avis Budget Italia S.p.A. ha impugnato la sentenza n. 776/2022 della Corte d’appello di Salerno pubblicata il 4 febbraio 2022 e, per stessa dichiarazione del ricorrente, notificata il 10 febbraio 2022. La dichiarazione - contenuta nel ricorso per cassazione - di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale -la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ.,copia della sentenz a munita della relata di notifica, ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC (cfr.

Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass.07/06/2021, n. 15832). Il descritto onere non risulta nella specie adempiuto: parte ricorrente ha depositato copia della gravata sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di r.g. n. 9923/2022 Cons. est. Raffaele Rossi spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), né detta documentazione è stata prodotta daalcun controricorrente. Ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte (ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza: ed invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 4 febbraio 2022, la notifica del ricorso è avvenuta il giorno 7 aprile 2022, elasso il menzionato arco temporale, scaduto il giorno (martedì) 5 aprile 2022.

3. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

4. Il regolamento delle spese del grado tra le parti regolarmente costituite segue il principio della soccombenza. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e il Comune di Giardini Naxos, attesa la inammissibile costituzione di quest’ultimo. Del pari non va pronunciatacondanna del ricorrente soccombente alla refusione di esse in favore del Comune di Afragola, quantunque vittorioso.Alla mera costituzione in lite di quest’ultimo, con deposito di atto privo di argomentazioni difensive poiché dichiaratamente finalizzato a «partecipare alla eventuale udienza pubblica che sarà fissata», non ha fatto seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale di deposito di memoria; né assume rilevanza al riguardo la circostanza che -a seguito della modifica dell’art. 380 bis cod. proc. civ., operata dall’art. 1, comma 1 bis, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 - sia stata preclusa la r.g. n. 9923/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi possibilità dell’audizione della parte in adunanza camerale (così Cass.24/11/2020, n. 26640; Cass. 07/07/2017, n. 16921).

5. Attesa l’improcedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art.

13. p. q. m. Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente, Avis Budget Italia S.p.A., alla refusione in favore delle parti controricorrenti regolarmente costituite, Città metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e Comune di Alba Adriatica, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuno di detti controricorrenti, in euro 5.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contrib