Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties argued over the merits of the appeal against the Perugia Court of Appeal's judgment, but procedural silence triggered the automatic expiration. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellants to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16152/2021 R.G. proposto da : ROSSI ALMA, PANNACCI GIULIANO, elettivamente domiciliati in Roma Via Oslavia n. 4, presso lo studio dell’avvocato MONACELLI MARIO (MNCMRA56M29E256P) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIUFOLI CRISTINA (CFLCST74H67E256H) -ricorrente- contro BARILARI GLORIA, BARILARI LUCA, ZEPPETTI BIANCA, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO N.22 C/O STUDIO TOSTO AVV PIETRO, presso lo studio dell’avvocato RUSSO ANNA MARIA (RSSNMR65R60A801K) rappresentato e difeso dall'avvocato ZUCCACCIA NERIO (ZCCNRE51S26G478J) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.578/2020 depositata il 18/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrent i al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della parte controricorrente. Così deciso in Rom