Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to allege facts examined by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the main appeal and incidental appeals inadmissible or ineffective. The primary appeal failed because the appellant did not specify which facts alleged in the lower court documents were actually argued before the appellate court. Additionally, the incidental appeal by Sebastiano Cherchi was deemed ineffective due to being filed late, after the six-month deadline expired. Consequently, the court rejected the requests without examining the merits of the agrarian contract dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 27 legge 203/1982: An appeal for violation of the duty to allege facts is inadmissible if the appellant fails to indicate whether the alleged facts were argued before the court of appeal; an incidental appeal filed after the six-month deadline is ineffective if the main appeal is inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 24755/19proposto da: -) Azienda Agricola Su Cubesciu s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Mauro Bilotta ; -ricorrente - contro -) Cherchi Sebastiano, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodagli avvocati Ivana Fresu e Federico Isetta ; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché -) Società Agricola Agrilat di A.M. Manca C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Luca Sechi ; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché -) Agricarni di A.
Manca e S. Cherchi società semplice; Antonio Maria Manca; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari , Sezione distaccata di Sassari,8 febbraio 2019 n. 565; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2023dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; Oggetto: inammissibilità per violazione degli oneri di allegazione dei documenti su cui il ricorso si fonda FATTI DI CAUSA 1. Nel 2014 la società Azienda Agricola Su Cubesciu s.r.l. (d’ora innanzi, “la SC”) convenne dinanzi al Tribunale di Sassari la società Agr ilat s.n.c. di Antonio Manca C. (d’ora innanzi, “la Agrilat”), esponendo che: -)aveva concesso in comodato alla società convenuta un fondo esteso per circa 94 ettari; -) chiesta la restituzione del fondo, la società comodataria nulla aveva obiettato; -) tuttavia il fondo risultava ancora occupato da Sebastiano C herchi, amico ed affine di Antonio Manca,amministratore della Agrilat.
Concluse pertanto chiedendo la condanna della società convenuta alla restituzione del fondo.
2. La Agrilat si costituìnulla opponendo.
3. Nel giudizio intervenne volontariamente Sebastiano Cherchi, esponendo che: -) nel 1986 aveva stipulato oralmente sia con la Agrilat, sia con la SC (che nell’occasione aveva espresso la volontà negoziale per il tramite di Antonio Maria Manca), un contratto di soccida; -) il contratto prevedeva il conferimento:
a) da parte della SC di un fondo di circa 90 ettari;
b) da parte della Agrilat, di un fondo di circa tre ettari con sovrastanti costruzioni, oltre la metà del bestiame;
c) da parte di Sebastiano Cherchi, la restante metà del bestiame; -) in virtù di quel contratto, egli aveva diritto di permanere nel possesso dei terreni suddetti; -) l’iniziativa giudiziaria della SC, e la correlata indefensiodella Agrilat in realtà costituivano lo strumento concepito dalle due società (i cui rispettivi soci erano membri della medesima famiglia) per estrometterlo dallo sfruttamento del fondo e tenere per sé i (non meglio precisatinel ricorso) “contributi europei”; -) Antonio Manca dal 2003 non aveva più presentato il rendiconto degli utili da ripartire.Concluse pertanto chiedendo che: -) il Tribunale declinasse la propria competenza in favore della S ezione Specializzata Agraria; -) fosse riconosciuto il suo diritto a permanere nel possesso dei fondi della Agrilat e della SC; -) fosserocondannate la Agrilat e la SC a rendere il conto e versargli i proventi a lui dovuti derivanti dallo sfruttamento del fondo.
4. Con ordinanza 27.8.2014 il Tribunale di Sassari dichiarò la propria incompetenza per materia in favore della Sezione Specializzata Agraria del medesimo Tribunale, dinanzi alla quale fu riassunto il giudizio.
5. Dopo la riassunzione - avvenuta ad iniziativa di Sebastiano Cherchi - la SC si costituìreplicando di non avere avuto mai alcun rapporto con Sebastiano Cherchi, e chiedendone in via riconvenzionale la condanna al rilascio del fondo ed al risarcimento del danno, ferme restandole domande già formulate nei confronti della Agrilat. La SC, inoltre, dedusse che Sebastiano Cherchi e Antonio Manca, amministratore della Agrilat, avevano costituito una società d i persone , la “Agricarni di Manca e Cherchi s.a.s.”, dedita all’allevamento di bovini e anch’essa codetentrice dei fondi appartenenti ad essa SC. Chiese pertanto, ed ottenne,l’autorizzazione a chiamare in causa la suddetta Agricarni, alla quale estese l’originaria domandadi rilascio del fondo.
6. Dopo la riassunzione la Agrilat si costituì replicando di non avere mai stipulato alcun contratto di soccida né di affitto con Sebastiano Cherchi, col quale aveva avuto solo un rapporto di lavoro dipendente regolarmente remunerato. Disconobbe, infine, la sottoscrizione e la conformità agi originali dei documenti prodotti in copia da Sebastiano Cherchi.
7. Con sentenza 10.7.2015 n. 1084 il T ribunale di Sassari, S ezione Specializzata Agraria:-) rigettò, ritenendole indimostrate, tutte le domande formulate da Sebastiano Cherchi; -) condannò la Agrilat, la Agricarni e Sebastiano Cherchi al rilascio dei fondi della Agrilat. La sentenza fu appellata dal soccombentein via principale, dalla SC e dalla Agrilat in via incidentale.
8. Con sentenza 8 febbraio 2019 la Corte d'appello di Cagliari, S ezione Specializzata Agraria distaccata di Sassari , accolse in parte il gravame principale e rigettò gli incidentali. In particolare la Corte d’appello: -) ritenne privo di effetti il disconoscimento, da parte della Agrilat e della SC, dei documentiprodotti da Sebastiano Cherchi, in quanto generico; -) ritenne di conseguenza dimostrata l’esistenza d’un contratto di soccida tra SebastianoCherchi e la Agrilat, in virtù del quale: --) il soccidante ed il soccidario conferirono un identico numero di capi di bestiame da allevamento; --) il soccidante ed il soccidario si obbligarono alla divisione in pari misuradegli utili e delle spese; --) la Agrilat legittimamente conferì nella soccida sia il fondo di sua proprietà, sia i 97 ettari di proprietà della SC, che le erano staticoncessi in comodato; --) il contratto di soccida era stato consensualmente risolto nel 2016, sicché era cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio; --) la sola Agrilat era tenuta a pagare a SebastianoCherchi il 50% degli utili realizzati e non divisi, quantificati dalla Corte d’appello dapprima in euro 154.090, somma poi corretta con ordinanza ex art. 287 c.p.c. del 21.6.2019 nel minor importo di euro 84.798,85.
9. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione: -) dalla SC in via principale, con ricorso fondato su un solo motivo; -) dalla Agrilat con ricorso successivo ( da qualificare dunque come ricorso incidentale), fondato su quattro motivi.Sebastiano Cherchi ha resistito con due separati controricorsi alle due impugnazionisuddette; ha altresì proposto ricorso incidentale (fondato su un solo motivo) ed istanza di correzione di errore materiale della sentenza d’appello nel testo risultante dalla previa correzione. La Agrilat ha resistito con controricorso al ricorso incidentale di Sebastiano Cherchi, e depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il motivo unico del ricorso SC. Con l'unico motivo del proprio ricorso la SC censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha compensato le spese di tutti e due i gradi di giudizio. Deduce la violazione degli articoli 91 e 92 del codice di rito, e sostiene che la sentenza da un lato è priva di motivazione, e dall'altro in ogni caso non ricorrevano i presupposti per la compensazione delle spese. 1.1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di giudicato sollevata da Sebastiano Cherchi, con riferimento alla statuizione di compensazione delle spese del primo grado di giudizio (p. 5, secondo capoverso, del controricorso al ricorso principale della SC).
Infatti con l'atto d'appello la SC chiese la condanna di Sebastiano Cherchi al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, il che impedì la formazione del giudicato sulla regolazione delle spese per come compiuta dal Tribunale. 1.2. Il motivo unico del ricorso della SC è inammissibileai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c.. Esso infatti formula una censura non coerente col contenuto effettivo della sentenza impugnata. Se è vero che la Corte d’appello di Cagliari ha motivato la decisione di compensare le spese di lite tra la SC e le altre parti “stante l’esito della controversia”, non è men vero che gli atti giudiziari vanno valutati, qualificati ed interpretati non già estrapolando singoli passi, ma esaminandoli nel loro complesso.
E nel caso di specie, esaminando la motivazione della sentenza d’appello nel suo complesso, si rileva che la Corte d'appello ha ritenuto dimostrato che i fondi oggetto del contendere fossero legittimamente detenuti da Sebastiano Cherchi, in virtù d’un titolo opponibile alla SC (il contratto di soccida). Questo accertamento, nonostante la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, a causa del rilascio spontaneo dei fondi, comportò la soccombenzavirtuale della SC su almeno due questioni:
a) la legittimazione di Sebastiano Cherchi ad intervenire nel giudizio;
b) la titolarità in capo a Sebastiano Cherchi d’un titolo opponibile anche alla SC. Ciò comportò lalegittimità del provvedimento di compensazione delle spese, nel presupposto che la decisione nel merito, ove fosse avvenuta, avrebbe negato la fondatezza della prospettazione della SC, basata sull’inesistenza di alcun titolo di godimento a favore del Cherchi, con conseguente situazione di soccombenza sul punto di SC. Pertanto la valutazione complessiva della sentenza d’appello rivela che questa ha compensato le spese non già immotivatamente, ma facendo applicazione del principio della reciproca soccombenza, e che legittimamente tale regola è stata applicata tantoalle spese del giudizio d’appello, quanto alle spese del primogrado, in quanto la riforma in appello della sentenza di primo grado comportò ope legis, ex art. 336 c.p.c., la caducazione delle statuizioni sulle spese contenute nella sentenza del Tribunale.
Questa reale ed evidente ratio decidendi (la soccombenza reciproca), tuttavia, non viene censurata dal motivo qui ine esame, del quale pertanto va dichiarata l’inammissibilità, come anticipato.
2. Il primo motivo del ricorso Agrilat. Col primo motivo la Agrilat prospetta il vizio di nullità della sentenza, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Sostiene che la sentenza sarebbe nulla a causa d’una insuperabile contraddittorietà. La contraddittorietà consisterebbe, secondo la ricorrente,in ciò: -) nella sentenza d’appello a p. 11 si afferma che due dei documenti prodotti da Sebastiano Cherchi (quelli contraddistinti dal n. 8 e dal n. 18 , contenenti vari conteggi manoscritti) non erano stati validamente contestati dalla Agrilat, ma solo da Antonio Maria Manca, nella veste di legale rappresentante della società chiamata in causa Agricarni; -) per contro a p. 8 si afferma che AntonioMaria Manca si era costituito in giudizio “sia in proprio che quale legale rappresentantedella Agricarni”.
Secondo la ricorrente, tra queste due affermazioni sussisterebbe un insanabile contrasto. 2.1. Il motivo -a prescindere da qualunque giudizio sul corretto a ssolvimento dell’onere di indicazione ed allegazione, di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c.- è inammissibile, in quanto prospetta una contraddizione inesistente, e dunque muove da un erroneo presupposto interpretativo del contenuto della sentenza impugnata. Anch’esso dunque, come il ricorso principale, non si correla all’effettiva motivazionedel provvedimento impugnato. La Corte d’appello, in sostanza, ha così ragionato: in giudizio ci sono -oltre Sebastiano Cherchi -tre parti (Su Cubesciu, Agrilat e Agrica r ni) ; due di esse non hanno validamente disconosciuto i documenti prodotti da Sebastiano Cherchi, a causa della genericità della contestazione; la terza sì; laparte che ha disconosciuto validamente i documenti, tuttavia, non era destinataria di domande da parte del Cherchi, e il suo disconoscimento non poteva giovare alle altre due.
Il primo motivo del ricorso proposto dalla Agrilat, tuttavia, trascurando questa ratio decidendi, discorre di “contraddizione” della sentenza impugnata, prescindendo da quella appena riassunta, che è la effettiva e reale motivazione:di qui l’inammissibilità della censura. 2.2. Ad abundantiam, reputa tuttavia il Collegio opportuno aggiungere che tra le due affermazioni sopra riportate e ritenute “contraddittorie” dalla Agrilat non vi è alcuna contraddizione. Infatti la circostanza che, in conseguenza della chiamata in causa della società Agricarni, il legale rappresentante di questa abbia ritenuto di costituirsi anche “in proprio”, ed anche “in proprio” abbia disconosciuto i documenti prodotti da Sebastiano Cherchi, non contraddice la statuizione secondo cui la contestazione generica formulata d a lle restanti parti doveva ritenersi tamquam non esset.
3. Il secondo motivo del ricorso Agrilat. Il secondo motivo del ricorso Agrilat contiene plurime censure. 3.1. Con una prima censura la ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe attribuito “un significato del tutto opposto alle prove utilizzate, stravolgendone il valore e giungendo a decisioni insostenibili”. Tale censura è spiegata sostenendo che la Corte d'appello avrebbe tratto dai documenti nn. 8 e 18, depositati da Sebastiano Cherchi, conclusioni incoerenti con il loro contenuto oggettivo. Lamenta per tale ragione la violazione degli artt. 2697, 2702, 2712, 2719 c.c., nonché degli artt. 115e 116 c.p.c.. 3.1.1.
La censura è manifestamente inammissibile perché, al di là dei non pertinenti riferimenti normativi indicati nella rubrica del motivo, nella sostanza investe la valutazione delle prove. In ogni caso va ricordato che, per quanto attiene la violazione dell’art. 115 c.p.c., il motivo è inammissibile altresì in quanto la violazione di tale norma può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016;
Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 -01); Allo stesso modo, per quanto attiene la pretesa violazione dell’art. 116 c.p.c., la violazione di tale norma può dirsi sussistente, e costituire valido motivo di ricorso per cassazione, solo in un caso: quando il giudice di merito attribuisca pubblica fede ad una prova che ne sia priva oppure, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova a valutazione vincolata, come l’atto pubblico (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; il principio è stato altresì ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella decisione pronunciata da Sez.
U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, al § 14 dei “Motivi della decisione”). Per contro, la valutazione delle prove in un senso piuttosto che in un altro, ovvero l’omessa valutazione di alcune fonti di prova, non costituisce di per sé violazione dell’art. 116 c.p.c., e quindi un error in procedendo. 3.2. Con una seconda censura la ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe violato gli artt. 214 e 215 c.p.c.. Nell’illustrazione di questa censura si sostiene una tesi così riassumibile: -) Sebastiano C herchi produsse, fra gli altri, i documenti nn. 8 e 18, contenenti dei conteggi manoscritti; -) tutte le controparti contestarono la conformità all'originale di tali documenti, prodotti in copia; -) Sebastiano Cherchi non produsse gli originalidi tali documenti, né mai formulòtempestiva istanza di verificazione della scrittura privata.
Di conseguenza quei documenti non potevano essere utilizzati dalla Corte d’appello. 3.2.1. La censura è inammissibile perdue indipendenti ragioni. In primo luogo,è inammissibile p er violazione degli oneri di indicazione ed allegazione prescritti dall’art. 366 n. 6 c.p.c.. Oneriche, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, vanno assolti riproducendo o riassumendo i documenti su cui il motivo di ricorso si fonda, indicando quando siano stati prodotti in giudizio e dove siano localizzabili, anche solo dichiarando di volersi esentare dalla produzione a norma dell’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., facendo riferimento all’eventuale presenza nel fascicolo d’ufficio, così come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.
U, Sentenza n. 22726 del 03/11/2011). In secondo luogo,la censura in esame è inammissibile perché non correlata alla ratio decidendi . La Corte d’appello , infatti , ritenne generica la contestazione, e una contestazione generica non fa sorgere l’onere di proporre l’istanza di verificazione.3.3. Con una terza censura, infine, la società Agrilat sostiene che i documenti nn. 8 e 18 depositati da Sebastiano Cherchi ( dai quali la Corte d'appello ha tratto la prova dell'esistenza di un contratto fra questi e la Agrilat), erano privi di sottoscrizione, e di conseguenza non vi era alcuna necessità di un disconoscimento formale. 3.3.1.
La censura - a parte il fatto che anch’essa non si correla alla ratio decidendi, ed anch’essa non rispetta, comela precedente, gli oneri imposti dall’art. 366, n. 6, c.p.c.- è inammissibile per difetto di interesse a proporla, ex art. 100 c.p.c.. Se davvero, infatti, i documenti di cui si discorre non rientravano nel genus delle scritture private, la Corte d’appello legittimamente li ha utilizzati ai fini del decidere, e diventa irrilevante lo stabilire se siano stati validamente od invalidamente disconosciuti.
4. Il terzo motivo del ricorso Agrilat. Col terzo motivo la società Agrilatprospetta la violazione di quattro diverse norme del codice di procedura civile (artt. 115, 116, 214, 215) e di quattro diverse norme del codice civile (artt. 2697 2702, 2712, 2719 ) , ai sensi dell'articolo 360, numero 3, c.p.c. Al di là di tale intitolazione, nella illustrazione del motivo si sostiene che i documenti dai quali la Corte d'appello ha tratto la conclusione dell'esistenza di un credito di Sebastiano Cherchi nei confronti della A grila t in realtà riguardavano tutt'altro rapporto giuridico, e cioè quello fra Sebastiano Cherchi e la società Agricarni. 4.1. Anche questo motivo , oltre ad essere insanabilmente generico e irrispettoso degli oneri di indicazione, allegazione e localizzazione giàricordati nei §§ precedenti, è manifestamente inammissibile perché investe la valutazione delle prove.
5. Il quarto motivo del ricorso Agrilat.Col quarto motivo la società Agrilat prospetta il vizio di omesso esame di vari fatti decisivi. I “fatti decisivi” che si assumono non esaminati sono costituiti da tre prove documentali; dalla sentenza di primo grado e da due atti processuali (una memoria difensiva depositata dalla Agrilat e l’atto di intervento depositato da Sebastiano Cherchi). 5.1. Il motivo è manifestamente inammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che “ l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti” (Sez.
U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). L’illustrazione del motivo dice omessa la considerazione di documenti e della sentenza, che non sono fatti, ma semmai li rappresentano. Ed in realtà, per sostenere il suo assunto la ricorrente ha bisogno di argomentare sul contenuto dei documenti e della sentenza e, dunque, dei fatti rappresentati, in tal modo non denunciando però omessoesame di fatti, ma dolendosi della loro valutazione. Aggiungasi che la medesima decisione appena ricordata impone, a chi intenda denunciare in sede di legittimità il vizio di omessoesame d’un fatto, l’onere di indicare se e quando i fatti rappresentati nei documenti e nella sentenza di primo grado siano stati oggetto di argomentazione davanti al giudice di appello, onere in questo caso non assolto.
6. Il ricorso incidentale di SebastianoCherchi. Con l'unico motivo del proprio ricorso incidentale Sebastiano Cherchi lamenta, ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c. , la violazione dell'articolo 27 della legge 203 del 1982. Nell’illustrazionedel motivo si sostiene una tesi così riassumibile: -) l'articolo 27 della legge 203 del 1982 stabilisce che tutti i contratti agrari nei quali vi sia il conferimento di un fondo rustico sono soggetti alle norme sull'affitto agrario;-) nel caso di specie la Corte d'appello ha accertato in concreto che Sebastiano Cherchi e la Agrilat avevano concluso un contratto per effetto del quale la seconda conferì un fondo rustico; -) il contratto stipulato fra le parti doveva perciò restare soggetto alle norme sull'affitto. e non a quelle sulla soccida, con la conseguenza che Sebastiano Cherchi aveva diritto alla restituzione di tutte le somme pagate alla Agrilatnella veste di soccidario a titolo di compartecipazione alle spese. 6.1.
Il motivo non deve essere esaminato, in quanto il ricorso incidentale è inefficace. La sentenza d’appello impugnata incidentalmente da Sebastiano Cherchi fu pubblicata l’8.2.2019. Il ricorso incidentale proposto da Sebastiano Cherchi è stato notificato il 17.9.2019, e quindi oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. scaduto l’8.8.2019 (al presente giudizio, infatti, avente ad oggetto una controversia agraria, non s’applica l’istituto della sospensione feriale dei termini, giusta la previsione di cui agli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).
Il ricorso incidentale proposto da Sebastiano Cherchi fu dunque un ricorso incidentale tardivo: consentito sì dall’art. 334 c.p.c., ma a condizione che il ricorso principale sia ammissibile. Nel caso di specie, invece, tanto il ricorso della SC, quanto quello della Agrilat sono stati dichiarati inammissibili, con la conseguenza che il ricorso incidentale tardivo d i Sebastiano Cherchi, così come prescrittodall’art. 334 c.p.c., “perde ogni efficacia”.
7. La richiesta di “correzione”. E’ formulata espressamente in via subordinata e resta assorbita.
8. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate interamente tra le parti, in considerazione della soccombenza reciprocaquanto alla Agrilat ed alla SC; ed in considerazione dell’esito complessivo della lite, quanto a Sebastiano Cherchi. P.q.m.(-) dichiara inammissibile il ricorsoprincipale; (-) dichiara inammissibile il ricorsoincidentale della Agrilat; (-) dichiara inefficace il ricorsoincidentale di Sebastiano Cherchi; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella Su Cubesciu e della Agrilat, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi