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Ordinanza — n. 1563/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to violation of procedural rules and lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1563/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for violating Article 366(1)(6) of the Code of Civil Procedure and failing to present new arguments. The lower court ruled on the validity of a family asset fund, rejecting the bank's usury claim due to lack of proof and deeming interest rates irrelevant to the main issue. The court held that the appellants merely repeated their defense without critiquing the lower court's reasoning or addressing the specific legal grounds for the decision.

Regesto Legislator

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Art. 366, 1° co. n. 6 c.p.c.; Art. 2901 c.c.: An appeal is inadmissible if it violates procedural rules or merely repeats arguments from the lower court without new grounds or critical analysis of the ratio decidendi.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural violation lack of new arguments family asset fund usury exception fondo di risparmio patrimonio del fondo d'investimento fondazione di famiglia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, 1° co. n. 6 c.p.c.
Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del principio a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co.
Art. 2901 c.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92, secondo co. c.p.c.
77/2018 ( che dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo co.
Art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art.
art. 380bis c.p
art. 92 c.p
77/2018 ( che dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo co.
art. 111 Cost
art. 2901 c.c

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. n. 77/2018
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, anche all’esito della sentenza Corte Cost. n. 77/2018 ( che dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14675/2020 R.G. proposto da: MAZZEI ROSARIA CARMELA, SORBELLO FRANCESCO, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE GITTO (GTTGPP68H19C351S) e domiciliatiex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec: -ricorrente- contro CURATELA FALLIMENTO SORBELLO FRANCESCO, rappresentata e difesa dall’avvocato DARIO SANFILIPPO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI (PNNVCN65A25C351V) in ROMA V.LE GIUSEPPE MAZZINI 142, -controricorrente- nonché contro ELROND NPL 2017 SRL, e per essa quale procuratrice CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a dall'avvocato GAETANO CARLO MESSINA (MSSGTN71H03C351H) ed elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato CONCETTA TROVATO (TRVCCT54C42H501O) Pec: -controricorrenti- nonché contro CREDITO VALTELLINESE SPA, ELROND NPL 2017 SRL, CURATELA FALLIMENTO SORBELLO FRANCESCO -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO CATANIA n. 2254/2019 depositata il 16/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere ANNA MOSCARINI Rilevato che Credito Siciliano SpA, allegando un credito per apertura di conto corrente nei confronti di Francesco Sorbello sul quale era concessa apertura di credito per € 25.000, garantita dalla prestazione di una fideiussione da parte della moglie Rosaria Carmela Mazzei, ed un ulteriore finanziamento erogato al medesimo di € 30.000, convenne in giudizio i due coniugi per sentir pronunciare l’inefficacia ex art. 2901 3 c.c. nei propri confronti di un atto di costituzione di fondo patrimoniale dai medesimi stipulato su tutti i beni di loro proprietà in epoca posteriore al sorgere del credito; i coniugi convenuti si costituirono in giudizio contestando i presupposti della domanda e chiedendo dichiararsene l’improcedibilità; a seguito del fallimento di Francesco Sorbello il giudizio fu dichiarato interrotto e successivamente riassunto dalla curatela la quale chiese che l’atto dispositivo fosse dichiarato inefficace nei confronti della massa dei creditori; il Tribunale adito accolse la domanda del fallimento e dichiarò inefficace l’atto costitutivo del fondo nei confronti della massa dei creditori; aseguito di appello dei coniugi e di costituzione in giudizio del Credito Valtellinese SpA, della curatela del Fallimento Sorbello e della Elrond NPL 2017 srl, quale cessionaria del credito di Credito Siciliano SpA, la Corte d’Appello di Catania con sentenza del 16/10/2019 ha rigettato il gravame ritenendo,per quanto ancora qui di interesse, che l’exceptio doli sollevata dalla Mazzei nei confronti della banca per la pretesa stipulazione di tassi usurari fosse sfornita di prova e che, in ogni caso, i tassi praticati sul rapporto di apertura di credito costituissero argomento esulante dal tema del giudizio, vertente soltanto sulla legittimità o meno della costituzione del fondo patrimoniale; che in ogni caso, la situazione di insolvenza degli appellanti fosse ampiamente documentata ed i presupposti dell’actio pauliana tutti dimostrati con il conseguente rigetto dell’appello e conseguenziale regolazione delle spese; avverso la sentenza Rosaria Carmela Mazzei e Francesco Sorbello hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; hanno resistito , con distinti controricorsi , l a Curatela del Fallimento Sorbello Francesco e la cessionaria del credito, Elrond NPL2017 srl e per essa la Cerved Credit Management SpA;il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. hanno depositato memoria i ricorrenti e la cessionaria del credito Elrond NPL 2017 srl;

Considerato che Con il primo motivo di ricorso –violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 2901 e 167 c.p.c. – i ricorrenti censurano la sentenza sia nella parte in cui ha ritenuto sussistente il credito della bancasia nella parte in cui ha rigettato la pretesa exceptio doli della medesima, sollevata dagli appellanti ora ricorrenti, sia nella parte in cui ha rigettato le censure degli appellanti sulla mancanza della prova della scientia damni dei ricorrenti. Con il secondo motivo–violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.

Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.- i ricorrenti censurano il capo di sentenza ove la corte di merito ha omesso di disporre la compensazione delle spese di lite, lamentando non poter essere la stessa basatasul solo esito formale del giudizio. Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile. Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del principio a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. Deve ulteriormente porsi in rilievo, con particolare riferimento al 1° motivo, che la mossa censura non risulta invero correlata alla ratio decidendi: la corte del merito ha affermato, con decisione non idoneamente impugnata, che le censure degli appellanti in ordine all’exceptio doli della banca sono rimaste sfornite di prova ; e che in ogni caso la questioni dei tassi praticati relativamente al rapporto di apertura di credito e dell’incameramento della fideiussione esulanodal thema decidendum, vertente solo sulla legittimità o meno della costituzione del fondo patrimoniale.Orbene, afronte di siffatta ratio decidendi gli odierni ricorrenti non illustrano le ragioni per le quali i tassi praticati sul rapporto di apertura di credito e l’incameramento della fideiussione costituiscano viceversa materia del contendere, limitan dosi a d apoditticamente ribadire la loro tesi difensiva riproponendo gli stessi argomenti svolti in grado di appello, senza neppure svolgere alcuna critica alle ragioni dalla corte di merito poste a base del relativo rigetto.

Deve ulteriormente sottolinearsi, con particolare riferimento alla dedottaviolazione dell’art. 2901 c.c., che la censura si sostanziainvero nella richiesta di una rivalutazione delle emergenze processuali e probatorie già oggetto di disamina del giudice del merito e presupponenti accertamenti di fatto preclusi a questa Corte di legittimità. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, anche all’esito della sentenza Corte Cost. n. 77/2018 ( che dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo co. c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni) non è invero configurabile un diritto della parte soccombente ad ottenere la compensazione delle spese di lite, dovendo in ogni caso sussistere gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino la deroga al principio dellasoccombenza ex a rt. 91 c.p.c.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso; Le spese del giudizio di cassazione,liquidate come in dispositivo in favore di ciascunaparte controricorrent e, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiarail ricorso inammissibile . C ondanna i ricorrenti a l pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3200,00, di cui € 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge, in favore della società Elrond NPL 2017 srl; in complessivi € 2.800,00, di cui € 2.600,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge, in favore del Fallimento Sorbello. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto; Così