Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding incomplete factual argumentation in enforcement proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by De Cola Costruzioni inadmissible due to a lack of specificity in its grounds. The appellant failed to address the appellate court's specific factual findings regarding the completeness of the cadastral documentation submitted by the creditor over a twenty-year period. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a sterile comparison with the lower court's decision without adequately challenging the factual assessment reserved for the court of merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by failing to confront the specific factual and legal reasoning of the contested judgment, reducing the complaint to a general disagreement with the outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 16894/2020R.G. proposto da: DE COLA COSTRUZIONI s.n.c. di Eleonora De Cola,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e dife sa dall’avv. Nicola Violante,come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro ABATE CARMINE, elettivamente domiciliato in Roma, Via Principe Amedeo n. 57(presso Palumbo Antonio), rappresentato e difeso dall’avv. Carmelina Bono, come da procura in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza del la Corte d’appello di Salerno n. 1 379 /20 19 dep . l’8.10.2019;
N. 16894/20R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza cameraledel 6.11.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . FATTI DI CAUSA Carmine Abate propose reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l’ordinanza del 23.10.2017, con cui il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Nocera Inferiore aveva dichiarato estinta la procedura esecutiva immobiliare n. 291/2011 R.G.E. in danno di De Cola Costruzioni s.n.c. di Eleonora De Cola; ciò ai sensi dell’art. 567, comma 3, c.p.c., non avendo il creditore procedente Abate - secondo il giudice dell’esecuzione -depositato una completa documentazione ipocatastale relativa al compendio pignorato.
Il Tribunale di Nocera Inferiore rigettò il reclamo con sentenza del 2.10.2018, che venne dunque impugnata dall’Abate. Nel contraddittorio con l’esecutata, la Corte d’appello di Salerno accolse il gravame con sentenza dell’8.10.2019, rilevando –contrariamente a quanto ritenuto da l Tribunale –che l’Abate aveva depositato completa documentazione ipocatastale del bene pignorato per l’intero ventennioe che la crasi temporale riscontrata dal primo giudice per il periodo 1991-1997 era solo apparente, deriva ndo esclusivamente dalla diversa identificazione catastale assunta nel tempo dal medesimo benepignorato.
Avverso tale sentenza De Cola Costruzioni s.n.c. di Eleonora De Cola ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico motivo, cui re si ste con controricorso Carmine Abate. Ai sensi dell ’ art. 380 - bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. N. 16894/20R.G. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con l’unico motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 567, commi 2 e 3, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto che la documentazione ipocatastale depositata dal creditore procedente fosse completa e che rientrasse nei poteri discrezionali del giudice dell’esecuzione la possibilità di ordinare o meno al lo stesso procedente di depositare il titolo di provenienza ultraventennale. 2.1 – Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità , in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.
La ricorrente, infatti, omette del tutto di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha accertato come – con specifico riferimento all’immobile pignorato –fossero state dimostrat e tutte le vicende de l ventennio a ritroso dalla data della trascrizione del pignoramento, mediante la produzione della documentazione di cui all’art. 567 c.p.c. La censura, quindi, si risolve in una sterile contrapposizione con l’avversata decisione, limitandosi a richiamare la (pretesa) bontà dell’operato del giudice dell’esecuzione e del Tribunale, che invece avevano ritenuto fondata l’eccezionesollevata dalla società esecutata.
Inoltre, la censura – per come costruita dalla ricorrente – investe in pieno l’apprezzamento fattuale operato dalla Corte d’appello, che ovviamente è riservato al giudice del merito e non è stato adeguatamente attinto in questa sede, nei soli ristretti limiti in cui tanto, per la giurisprudenza di legittimità, è ancora possibile(v., per tutte, Cass., Sez. Un., n. 8053/2014). Inammissibile, infine,si rivela anche l’ulteriore profilo della censura che investe il richiamo - operato dalla C orte campana - a Cass. n. 15597/2019 , laddove si N. 16894/20R.G. evidenzia che, in ogni caso, rientra nella discrezionalità del giudice dell’esecuzione la valutazione circa la necessità o meno di acquisire il titolo di provenienza ultraventennale: si tratta, chiaramente, di argomentazione resa ad abundantiam dal giudice del merito , che dunque non rappresenta la ratio decidendi della sentenza impugnata .
C on questa , infatti, si è chiaramente ritenuta la completezza della documentazione prodotta dal creditore per l’intero ventennio ed in conformità alla previsione dell’art. 567 c.p.c. , al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, e dunque il riferimento al cennato arresto nulla aggiunge al fondamento giuridico della decisione adottata. 3.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.300,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, oltreaccessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello N. 16894/20R.G. dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto