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Ordinanza — n. 1550/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding late evidence submission and discretionary fact-finding in a creditor's revocation action.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1550/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Gemelli family against the Bank of Pergola regarding a property revocation action. The lower court admitted late evidence of a guarantee contract to prove the bank's creditor priority, while the appellants argued this violated procedural rules. The supreme court upheld the lower court's discretion in evaluating evidence and applying presumptive reasoning, finding no grounds for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 115, 116 c.p.c.; Art. 2697, 2901 c.c.: The court's discretionary evaluation of evidence and application of presumptive reasoning are not subject to review on appeal unless the reasoning is absolutely illogical or decisive facts were omitted.

Parole chiave

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creditor's revocation action late evidence submission discretionary fact-finding presumptive reasoning procedural admissibility revoca del trasferimento patrimoniale rivendita revoca del fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Orbene, come questa Corte ha avuto ripetutamente modo di porre in rilievo, non v’è violazione dell’art. 115 c.p.c. allorquando come nella specie il giudice, nell’ambito del suo potere di valutazione delle prove ex art.
Art. 116 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 2901 c.c.
Art. 360 c.p.c.
ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn.
articolo 2901 c.c
Bruna Aspri, Caterina e Giuseppe Gemelli al fine di sentir dichiarare, per quel che ancora rileva, ai sensi dell’articolo 2901 c.c.
art. 360 c.p
ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn.
art. 132 c.p
5 nonché nullità della sentenza per vizio di carenza assoluta di motivazione ex art. 132 c.p.c.
articolo 2729 c.c
4.4.Con il quarto motivo i ricorrenti denunz iano la violazione falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c.
art. 183 c.p
Va anzitutto osservato che la corte d’appello ha considerato ammissibile la documentazione depositata con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/05/2023, n. 14563
Cass. civ. Sez. III, Ord., 27/04/2023, n. 11111
14563; Cass. civ. Sez. III, Ord., 27/04/2023, n. 11111; Cass.
Cass. civ., SS. UU., 5/08/2016, n. 16598
Cass. civ., SS. UU., 5/08/2016, n. 16598, nonché tra le tante, Cass.
Cass. 31071/2021
Italian court dismisses asylum claim where applicant failed to prove well-founded fear of persecution in Italy.
Cass. n. 9054/2022
31071/2021 e Cass. n. 9054/2022).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11468/2021 R.G. proposto da : GEMELLI CATERINA, ASPRI BRUNA, GEMELLI GIUSEPPE, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato LINCON SALVATORE; -ricorrente- contro BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO, in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato FRANCHINI MARIA FRANCESCA; -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA. n. 1129/2020depositata il 29/10/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . Rilevato che 1. La presente controversia trae origine nel 2007 dalla vendita dell’immobile di proprietà dei sigg. Giuseppe Gemelli e Bruna Aspri alla sig. Caterina Gemelli. Nel 2012 la Banca di Credito Cooperativo di Pergola – Società Cooperativa conveniva in giudizio i sigg. Bruna Aspri, Caterina e Giuseppe Gemelli al fine di sentir dichiarare, per quel che ancora rileva, ai sensi dell’articolo 2901 c.c. l’inefficacia nei suoi confronti dell’atto di alienazione del predetto immobile.

Esponeva di aver stipulato un mutuo ipotecario con l’Impresa Edile di Giovanni Gemelli, e che, contestualmente alla sottoscrizione dell’atto di mutuo, aveva prestato fideiussione il sig. Giuseppe Gemelli fino alla concorrenza di euro 260.000. Il Tribunale di Ancona con la sentenza n. 1281/2015 rigettava la domanda per mancanza dei presupposti dell’azione revocatoria. 2.La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza n. 1129/2020 del 29 ottobre 2020 riformava la sentenza impugnata ritenendo tempestivamente inviata, prima dell’atto di alienazione dell’immobile, da parte della Banca, in data 3 ottobre 2007, al debitore principale e ai garanti la revoca degli affidamenti e la richiesta di pagamento.

Riteneva provata anche, sulla base della composizione della famiglia, il rapporto stretto di parentela e affinità e la pregressa richiesta di pagamenti, la consapevolezza da parte dell’acquirente dell’esposizione debitoria dei venditori.

3. Avverso detta pronuncia Bruna Aspri, Caterina e Giuseppe Gemelli propongono ricorso per Cassazione, sulla base di 4 motivi. 3.1. Resiste con controricorso la Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo (già BCC di Pergola). Considerato che 4.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 183 c.p.c., 2697 e 2901 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Lamentano che la corte territoriale ha erroneamente ritenuto ammissibile la produzione del contratto di fideiussione, ai fini del riconoscimento dell’anteriorità del credito della banca, con la seconda memoria istruttoria ex art. 183, VI co. c.p.c., invece, di dichiarare tardiva detta produzione. 4.2.

Con il secondo motivo denun z iano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2901 c.c. e 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Lamentano che la Corte Territoriale ha errato là ove, nell’accogliere la domanda della banca, ha ritenuto non necessario il requisito della dolosa preordinazione dell’atto da parte del debitore con partecipazione del terzo. 4.3. Con il terzo motivo denunziano omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nonché nullità della sentenza per vizio di carenza assoluta di motivazione ex art. 132 c.p.c. comma 2 n. 4).

Lamentano che la corte di merito ha desunto in via presuntiva la consapevolezza da parte dell’acquirente sulla base di alcuni indici omettendo invero di correttamente valutare il momento temporale in cui la sig. Caterina Gemelli ha avuto conoscenza del credito vantato dalla Banca di Credito Cooperativo di Pergola. 4.4.Con il quarto motivo i ricorrenti denunz iano la violazione falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte ritenuta provata l’esistenza della consapevolezza del terzo acquirente su presunzioni prive dei requisiti di legge.

5. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. Va anzitutto osservato che la corte d’appello ha considerato ammissibile la documentazione depositata con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. perché già effettuata con l’atto di citazione della Banca (cfr. pag. 3 sentenza impugnata, primo capoverso). Deve ulteriormente porsi in rilievo come la ratio decidendi dell’impugnata sentenza risulti invero non (quantomeno idoneamente) censurata, essendosi gli odierni ricorrenti limitati a riproporre, inammissibilmente in termini di mera contrapposizione, la loro tesi difensiva alla stregua della lettura degli atti accolta dal giudice di prime cure.

Orbene, come questa Corte ha avuto ripetutamente modo di porre in rilievo, non v’è violazione dell’art. 115 c.p.c. allorquando come nella specie il giudice, nell’ambito del suo potere di valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c., abbia valutato il materiale probatorio scegliendo uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è per sua natura in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante, con la conseguenza che resta totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez.

I, Ord., 25/05/2023, n. 14563; Cass. civ. Sez. III, Ord., 27/04/2023, n. 11111; Cass. civ., Sez. II, Ord., 16/03/2023, n. 7640; Cass. civ. Sez. III, 21/12/2022, n. 37382; Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/11/2022, n. 34920; Cass. civ., Sez. III, 3/05/2022, n. 13918; Cass. civ., Sez. III, 26/04/2022, n. 12971), e attribuito ad alcune maggior forza rispetto che ad altre (cfr. Cass. civ., SS. UU., 5/08/2016, n. 16598, nonché tra le tante, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 28/07/2023, n. 23110; Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/07/2023, n. 22305; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 21/07/2023, n. 21970; Cass. civ., Sez. III, Ord., 29/05/2023, n. 15082; Cass. civ., Sez. III, Ord., 3/03/2023, n. 6394). Nel caso di specie, le allegazioni e le prove offerte dalle parti sono state in concreto valutate dai giudici di merito, nel correttamente esaminare i fatti costitutivi della domanda originaria dell’odierna controricorrente. Va infine posto in rilievo che la corte di merito ha correttamente applicato il principio affermato da questa Corte in tema di ragionamento presuntivo secondo cui chi censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo di esso non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (più di recente, in tal senso, Cass. 31071/2021 e Cass. n. 9054/2022).

Censura invero non ( quantomeno idoneamente ) mossa dagli odierni ricorrenti. 6.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo (già BCC di Pergola), seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.500,00, di cui euro 3.300,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge,in favore della controricorrente Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo (già BCC di Pergola). Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma